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Ricorso proposto il 19 giugno 2013 – BT Limited Belgian Branch/Commissione

(Causa T-335/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Belgio) (rappresentanti: T. Leeson, solicitor, e C. Stockford, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione notificata alla ricorrente il 19 aprile 2013, che respinge l’offerta della ricorrente nel quadro della procedura ristretta DIGIT/R2/PR/2011/039 e che concede il contratto ad un altro concorrente;

condannare la convenuta a sostenere le spese;

in subordine, nominare un perito indipendente con l’incarico di valutare la conformità con il capitolato d’oneri dell’offerta dell’altro concorrente e sospendere la sua decisione fino al momento in cui il perito incaricato abbia fornito la propria relazione, quindi, annullare la decisione della direzione generale dell'Informatica («DIGIT») e condannare la Commissione a sostenere le spese;

qualora la DIGIT sottoscriva il contratto dei Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni di nuova generazione («TESTA-ng»), ingiungere alla Commissione di risarcire il danno subito dalla ricorrente in conseguenza della decisione illegittima della DIGIT.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, con cui si adduce che la DIGIT ha violato il principio di trasparenza e l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 113 del regolamento finanziario1 e all’articolo 296 TFUE, dal momento che – in conseguenza del fatto che l’amministrazione aggiudicatrice aveva occultato in modo eccessivo il rapporto di valutazione dell’altro concorrente – la BT non ha avuto la possibilità di verificare se l’amministrazione aggiudicatrice avesse proceduto ad una valutazione equa dell’offerta dell’aggiudicatario.

Inoltre, la ricorrente sostiene, innanzi tutto, che la DIGIT non ha motivato in modo sufficiente l’occultamento di importanti parti del rapporto di valutazione dell’offerta dell’altro concorrente e, in secondo luogo, che laddove la DIGIT ha fornito motivazioni, tali motivazioni erano inammissibili.

Secondo motivo, con cui si sostiene che il metodo di assegnazione dei punti adottato dalla DIGIT per la valutazione delle offerte viola i principi generali– compresi i principi di trasparenza e di trattamento equo e paritario – applicabili alle procedure di gare d’appalto pubbliche. In particolare, il fatto che i) la tabella di valutazione della DIGIT non era stata divulgata anteriormente e che ii) la sua struttura era inusuale ha fornito all’altro offerente un vantaggio illegittimo.

Terzo motivo, con cui si afferma che le osservazioni della DIGIT contenute nel rapporto di valutazione nonché i corrispondenti punti assegnati all’offerta dell’altro concorrente non sono coerenti. Tali contraddizioni viziano la decisione, dato che ne rendono nulla la motivazione.

Quarto motivo, con cui si sostiene che la DIGIT ha accettato l’offerta di un altro concorrente, nonostante il fatto che il prezzo anormalmente basso avrebbe dovuto indurla ad eliminare tale offerta dalla procedura. A tale riguardo, la ricorrente afferma che il motivo in esame non può essere inficiato dall’asserzione della DIGIT, secondo cui essa aveva esaminato detta offerta alla luce delle norme relative alle offerte anormalmente basse. Un generico rinvio alla normativa applicabile non può sostituire una indicazione adeguata delle ragioni per cui, in base all’analisi, la DIGIT ha nondimeno deciso di non espungere tale offerta dalla procedura.

In via subordinata rispetto a tale motivo, la ricorrente afferma che il prezzo proposto dall’altro concorrente nella sua offerta non è realistico e non può corrispondere ad un’offerta conforme al capitolato d’oneri. A tale riguardo, la BT chiede al Tribunale di nominare un perito indipendente per determinare se l’offerta in esame rispetti effettivamente taluni elementi del capitolato d’oneri.

Quinto motivo, con cui si fa valere che la decisione è viziata, in quanto il valore del contratto calcolato in tale documento non è corredato da una motivazione sufficiente.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la DIGIT non è competente ad adottare la decisione impugnata, in quanto essa non dispone dei necessari poteri delegati.



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1 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002 L 248, pag. 1)