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SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

23 marzo 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alle macchine, al materiale elettrico sotto tensione e alle attrezzature a pressione – Direttiva 2006/42/CE – Direttiva 2014/35/UE – Direttiva 2014/68/UE – “Marcatura CE” – Imposizione, da parte di una normativa nazionale, di requisiti ulteriori rispetto ai requisiti di sicurezza essenziali previsti da tali direttive – Presupposti – Normativa nazionale in materia di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico»

Nella causa C‑653/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 16 luglio 2021, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2021, nel procedimento

Syndicat Uniclima

contro

Ministre de l’Intérieur,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Syndicat Uniclima, da A. Le Mière, avocat;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e N. Vincent, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Ondrůšek, E. Sanfrutos Cano e F. Thiran, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24), dell’articolo 2, punto 14, e dell’articolo 4 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU 2014, L 96, pag. 357), dell’articolo 2, punto 31, e dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU 2014, L 189, pag. 164), nonché del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Syndicat Uniclima e il ministre de l’Intérieur (Ministro degli Interni, Francia), in merito alla legittimità dell’arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (decreto del 10 maggio 2019 che modifica il decreto del 25 giugno 1980 recante approvazione delle disposizioni generali del regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico) (ERP) (JORF del 17 maggio 2019, testo n. 20).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 517/2014

3        Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 517/2014:

«L’obiettivo del presente regolamento è quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Di conseguenza, il presente regolamento:

a)      stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;

b)      impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;

c)      impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; e

d)      stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi».

 Direttiva 2014/68

4        Ai sensi dei considerando 37 e 62 della direttiva 2014/68:

«(37)      In generale, le attrezzature a pressione e gli insiemi dovrebbero recare la marcatura CE (...) che indica la conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi [ed] è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. (...) [L]a presente direttiva dovrebbe dettare le norme che disciplinano l’apposizione della marcatura CE.

(...)

(62)      (...) l’obiettivo della presente direttiva (...) [è] garantire che le attrezzature a pressione o gli insiemi sul mercato soddisfino requisiti che offrano un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e di protezione degli animali domestici e dell’integrità dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno (...)».

5        L’articolo 1 di tale direttiva così prevede:

«1.      La presente direttiva si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2.      Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

(...)

f)      le attrezzature (...) contemplate da una delle seguenti direttive:

i)      direttiva 2006/42 (...)

(...)

iii)      direttiva 2014/35 (...)

(...)».

6        L’articolo 2 della direttiva in parola così dispone:

«Ai fini dalla presente direttiva, si intende per:

(...)

6)      “insiemi”: varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

(...)

15)      “messa a disposizione sul mercato” la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(...)

17)      “messa in servizio”: la prima utilizzazione di un’attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;

(...)

31)      “marcatura CE”: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l’attrezzatura a pressione o l’insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;

(...)».

7        L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio», ai sui paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni appropriate per assicurare che le attrezzature a pressione e gli insiemi possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti della presente direttiva in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.

2.      La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori in occasione dell’uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi in questione, sempre che ciò non implichi loro modifiche non contemplate dalla presente direttiva».

8        L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68 così dispone:

«Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni della presente direttiva».

9        L’articolo 40 di tale direttiva, intitolato «Procedura a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi», prevede quanto segue:

«1.      Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che un’attrezzatura a pressione o un insieme cui si applica la presente direttiva presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, esse effettuano una valutazione dell’attrezzatura a pressione o dell’insieme interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva. (...)

Se nel corso della valutazione di cui al primo comma le autorità di vigilanza del mercato concludono che l’attrezzatura o l’insieme non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’attrezzatura a pressione o l’insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

(...)

4.      Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli.

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

(...)».

10      L’articolo 41 della direttiva in parola, rubricato «Procedura di salvaguardia dell’Unione», al paragrafo 2 così dispone:

«Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’attrezzatura o l’insieme non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca».

 Diritto nazionale

11      L’articolo CH 35, relativo alle attrezzature o alle installazioni che utilizzano refrigeranti, del decreto del 25 giugno 1980 recante approvazione delle disposizioni generali del regolamento di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico nelle strutture aperte al pubblico (ERP) (JORF del 14 agosto 1980), nella sua versione risultante dal decreto del 10 maggio 2019 (in prosieguo: il «decreto del 25 giugno 1980»), al primo comma del paragrafo 3, rubricato «Disposizioni applicabili all’utilizzo di refrigeranti infiammabili», stabilisce che le disposizioni degli altri commi di tale paragrafo «non si applicano alle attrezzature ermeticamente sigillate che sono oggetto di marcatura CE».

12      Tra tali disposizioni figurano quelle che vietano l’installazione di raccordi rimovibili sulle tubazioni che trasportano refrigeranti infiammabili salvo per il raccordo delle unità, quelle che impongono di proteggere dette tubazioni da tutti i rischi di rottura netta e di installarle ad un’altezza minima rispetto al suolo, quelle che limitano il diametro interno delle tubazioni che trasportano refrigeranti in forma liquida, quelle che prescrivono l’isolamento termico delle unità che li contengono con materiali di classi determinate e quelle che fissano la quantità minima di refrigerante infiammabile che può circolare nei circuiti frigoriferi delle attrezzature.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Il Syndicat Uniclima chiede, in particolare, al giudice del rinvio di annullare l’articolo CH 35, paragrafo 3, primo comma, del decreto del 25 giugno 1980, facendo valere che il requisito che esso stabilisce, relativo al fatto che le macchine, attrezzature elettriche o attrezzature a pressione debbano essere ermeticamente sigillate, costituisce un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2006/42, dalla direttiva 2014/35 e dalla direttiva 2014/68, laddove tali attrezzature dispongono della marcatura CE e sono, di conseguenza, conformi ai requisiti di tali direttive. Un siffatto requisito, quindi, oltre a non rispettare dette direttive, sarebbe anche contrario agli articoli da 34 a 36 TFUE.

14      Secondo il giudice del rinvio, in particolare dall’articolo 2, punto 31 e dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/68 risulta che, allorché un’attrezzatura rientrante nel campo di applicazione di tale direttiva soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza da essa prescritti, come attestato dall’apposizione della marcatura CE, tale attrezzatura può circolare liberamente nel mercato dell’Unione.

15      Tale giudice rileva, altresì, che, ai sensi dell’articolo CH 35, paragrafo 3, primo comma, del decreto del 25 giugno 1980, i requisiti di sicurezza ai quali tale disposizione subordina l’utilizzo di refrigeranti infiammabili in attrezzature installate nelle strutture aperte al pubblico non si applicano alle attrezzature che recano la marcatura CE, a condizione tuttavia che tali attrezzature siano «sigillate ermeticamente».

16      In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’armonizzazione imposta dalle direttive [2006/42], [2014/35] e [2014/68] consenta agli Stati membri di prescrivere requisiti di sicurezza – e, eventualmente, a quali condizioni ed entro quali limiti – applicabili alle attrezzature da esse disciplinate, in quanto tali requisiti non impongano di modificare le attrezzature che, come attestato dall’apposizione della “marcatura CE”, sono conformi alle prescrizioni di dette direttive.

2)      Se l’armonizzazione da esse imposta consenta agli Stati membri di prescrivere, con riferimento al solo utilizzo di dette attrezzature all’interno di locali aperti al pubblico e alla luce di particolari rischi di sicurezza antincendio, requisiti di sicurezza che possono implicare la modifica di attrezzature che, tuttavia, come attesterebbe l’apposizione della “marcatura CE”, sarebbero conformi alle prescrizioni di dette direttive.

3)      In caso di risposta negativa alla questione che precede, se si possa rispondere in senso affermativo ove i requisiti di sicurezza in discussione, da una parte, si imporrebbero soltanto a fronte dell’utilizzo, nelle medesime attrezzature, di refrigeranti infiammabili alternativi ai gas fluorurati a effetto serra, conformemente agli obiettivi di cui al regolamento [n. 517/2014] e, dall’altra, riguarderebbero unicamente quelle attrezzature che, benché conformi ai requisiti di dette direttive, non offrono, tenuto conto del rischio di incendio in caso di utilizzo di refrigeranti infiammabili, la sicurezza di essere ermeticamente sigillate».

 Sulle questioni pregiudiziali

17      Le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono sull’interpretazione delle direttive 2006/42, 2014/35 e 2014/68, che sono state tutte adottate sulla base dell’articolo 114 TFUE e contengono disposizioni equivalenti che mirano ad armonizzare le condizioni alle quali le attrezzature recanti la marcatura CE sono messe a disposizione sul mercato e messe in servizio, in modo da garantire non soltanto la libera circolazione di tali attrezzature all’interno all’Unione, ma anche un livello elevato di protezione, segnatamente, della salute e della sicurezza delle persone.

18      Inoltre, dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), i) e iii), della direttiva 2014/68, risulta che tali tre direttive non si applicano in modo cumulativo. Infatti, quando un’attrezzatura è disciplinata da una direttiva che la riguarda specificamente, le altre direttive non si applicano.

19      Tenuto conto di quanto precede, occorre esaminare le questioni pregiudiziali alla luce della direttiva 2014/68, posto che l’interpretazione delle disposizioni di tale direttiva si applica, mutatis mutandis, alle disposizioni corrispondenti delle direttive 2006/42 e 2014/35.

20      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/68, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, e con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle persone nei confronti dei rischi di incendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature sotto pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti che non figurano tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti da tale direttiva, al fine della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali attrezzature, sebbene esse rechino la marcatura CE.

21      Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2014/68 si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar. Il suo articolo 3, paragrafo 1, prevede, in sostanza, che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni appropriate per assicurare che tali attrezzature e tali insiemi possano essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio, ai sensi dell’articolo 2, punti 15 e 17, di tale direttiva, soltanto se soddisfano i requisiti da essa stabiliti. L’allegato I di tale direttiva stabilisce infatti i «requisiti essenziali di sicurezza» che devono essere soddisfatti.

22      L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68 precisa che gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione e di insiemi conformi alle disposizioni di tale direttiva e che recano la marcatura CE, al fine di non compromettere l’obiettivo di armonizzazione delle disposizioni nazionali perseguito dalla direttiva suddetta, come enunciato al suo considerando 62 [v., per quanto riguarda la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU 1997, L 181, pag. 1), che è stata abrogata dalla direttiva 2014/68, sentenza del 10 febbraio 2022, DIMCO Dimovasili M.I.K.E., C‑499/20, EU:C:2022:93, punti 22 e 25].

23      Ai sensi dell’articolo 2, punto 31, della direttiva 2014/68, letto alla luce del considerando 37 della stessa, le «marcatura CE» consente al fabbricante di indicare che l’attrezzatura a pressione, o l’insieme di cui essa è oggetto, è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione. Infatti, tale marcatura indica la conformità di dette attrezzature e insiemi a requisiti di tal genere ed è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato.

24      Ne consegue che gli Stati membri non possono imporre, ad attrezzature e insiemi recanti la marcatura CE, requisiti ulteriori ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 2014/68 ai fini dell’immissione sul mercato e della messa in servizio di tali attrezzature e insiemi.

25      Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva riconosce agli Stati membri la facoltà di prescrivere i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori in occasione dell’uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi in questione, sempre che ciò non implichi loro modifiche non contemplate dalla direttiva suddetta. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che impone, in occasione dell’installazione o dell’utilizzo delle attrezzature a pressione o degli insiemi, compresi quelli che recano la marcatura CE, talune condizioni atte a garantire la sicurezza delle persone, a condizione che tale normativa non comporti alcuna modifica di tali attrezzature o insiemi e non costituisca un ostacolo vietato dagli articoli 34 e 36 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2022, DIMCO Dimovasili M.I.K.E., C‑499/20, EU:C:2022:93, punti da 26 a 28).

26      Nella presente causa, dagli elementi di cui dispone la Corte emerge che il decreto del 25 giugno 1980 subordina l’impiego delle attrezzature che utilizzano refrigeranti infiammabili, nelle strutture aperte al pubblico, al rispetto di un certo numero di prescrizioni ricordate al punto 12 della presente sentenza. Tuttavia, l’articolo CH 35, paragrafo 3, primo comma, del decreto del 25 giugno 1980 subordina la mancata applicazione di tali prescrizioni alle attrezzature che utilizzano refrigeranti infiammabili recanti la marcatura CE alla condizione che esse siano sigillate ermeticamente.

27      Una siffatta condizione non figura tuttavia tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/68, in particolare nell’allegato I della stessa. Orbene, come constatato ai punti 24 e 25 della presente sentenza, requisiti supplementari ai fini della messa a disposizione sul mercato e della messa in servizio di attrezzature e insiemi che recano la marcatura CE non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/68. Di conseguenza, gli Stati membri non possono imporre simili requisiti supplementari, indipendentemente dal fatto che essi comportino o meno una modifica delle attrezzature o degli insiemi di cui trattasi.

28      In tali circostanze, contrariamente a quanto sostiene il governo francese, gli Stati membri non possono, nemmeno «con riferimento al solo utilizzo di dette attrezzature all’interno di locali aperti al pubblico e alla luce di particolari rischi di sicurezza antincendio», imporre, ai fini della messa a disposizione sul mercato e della messa in servizio di dette attrezzature, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva 2014/68. Infatti, tali requisiti nazionali equivarrebbero a privare di effetto utile le misure di armonizzazione previste da tale direttiva.

29      Inoltre, la procedura di salvaguardia, prevista segnatamente agli articoli 40 e 41 della direttiva suddetta, e invocata in tale contesto dal governo francese, consente certamente agli Stati membri di adottare misure relative alle attrezzature e agli insiemi recanti la marcatura CE, quando identificano attrezzature o insiemi che non sono conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili, o quando rilevano una lacuna all’interno delle stesse che rischia di compromettere la sicurezza delle persone, imponendo loro di informare rapidamente la Commissione affinché determini se tali misure sono giustificate. Tuttavia, tale procedura si svolge, per definizione, a valle della messa a disposizione sul mercato e della messa in servizio delle attrezzature di cui trattasi e non è, quindi, idonea a ricomprendere una disposizione come l’articolo CH 35, paragrafo 3, primo comma, del decreto del 25 giugno 1980.

30      Infine, si deve sottolineare che la circostanza che tale decreto modifichi la normativa nazionale esistente al fine di tenere conto delle prescrizioni del regolamento n. 517/2014, che prevedono la riduzione dell’utilizzo degli idrofluorocarburi usati, in particolare, nelle attrezzature di refrigerazione, condizionamento, pompe a calore, per ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra, non è idonea a rimettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/68, come emerge dal punto 27 della presente sentenza. Infatti, sebbene tale regolamento, ai sensi del suo articolo 1, lettera b), impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, esso non disciplina la progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/68.

31      Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/68, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle persone nei confronti dei rischi di incendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti che non figurano tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti da tale direttiva, al fine della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali attrezzature e insiemi, sebbene rechino la marcatura CE.

 Sulle spese

32      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 31, nonché con l’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale che, al fine di proteggere la salute e la sicurezza delle persone nei confronti dei rischi di incendio nelle strutture aperte al pubblico, impone alle attrezzature a pressione e agli insiemi che utilizzano refrigeranti infiammabili requisiti che non figurano tra i requisiti essenziali di sicurezza previsti da tale direttiva, al fine della messa a disposizione sul mercato o della messa in servizio di tali attrezzature e insiemi, sebbene rechino la marcatura CE.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.