Language of document : ECLI:EU:C:2015:224

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 aprile 2015 (*)

«Ricorso di annullamento – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Fissazione della data di decorrenza degli effetti di una decisione anteriore – Determinazione della base giuridica – Quadro giuridico applicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – Disposizioni transitorie – Base giuridica derivata – Consultazione del Parlamento»

Nella causa C‑540/13,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, presentato il 15 ottobre 2013,

Parlamento europeo, rappresentato da F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da K. Pleśniak e A.F. Jensen, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 novembre 2014,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, il Parlamento europeo chiede l’annullamento della decisione 2013/392/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 198, pag. 45; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

2        La decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218, pag. 129), al suo articolo 18, paragrafo 2, dispone quanto segue:

«La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218, pag. 60)] è entrato in vigore ed è applicabile.

Il segretariato generale del Consiglio pubblica tale data nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

 La decisione impugnata

3        La decisione 2013/392, che fa riferimento al TFUE e alla decisione 2008/633, in particolare all’articolo 18, paragrafo 2, di essa, al suo articolo 1 prevede che gli effetti di quest’ultima decisione decorrano dal 1° settembre 2013.

 Conclusioni delle parti

4        Il Parlamento chiede che la Corte voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        mantenere gli effetti di detta decisione fino alla sua sostituzione con un nuovo atto, e

–        condannare il Consiglio alle spese.

5        Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, quanto meno, infondato;

–        in subordine, in caso di annullamento della decisione impugnata, mantenerne gli effetti fino alla sua sostituzione con un nuovo atto, e

–        condannare il Parlamento alle spese.

 Sul ricorso

6        A sostegno del proprio ricorso il Parlamento deduce due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione di una forma ad substantiam a causa della mancata partecipazione del Parlamento alla procedura d’adozione della decisione impugnata e sulla scelta di una base giuridica abrogata o invalida.

 Sulla ricevibilità di taluni motivi o argomenti invocati dal Parlamento

 Argomenti delle parti

7        Il Consiglio è del parere che taluni motivi o argomenti fatti valere dal Parlamento debbano essere dichiarati irricevibili in quanto privi di chiarezza e precisione. Ciò si verificherebbe nel caso dei motivi o degli argomenti relativi alla violazione di una forma sostanziale, all’applicazione dell’articolo 39, paragrafo 1, UE, alla scelta di una base giuridica abrogata e alla violazione dei principi di certezza del diritto e di equilibrio istituzionale.

8        Il Parlamento sostiene che l’atto introduttivo di giudizio è sufficientemente chiaro e preciso.

 Giudizio della Corte

9        Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte e della giurisprudenza ad esso relativa, ogni atto introduttivo di giudizio deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti invocati nonché l’esposizione sommaria di tali motivi. Detta indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo stesso e che le conclusioni di quest’ultimo devono essere formulate in modo inequivoco, al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in tal senso, sentenza Regno Unito/Consiglio, C‑209/13, EU:C:2014:283, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

10      Nel caso specifico, la presentazione dei motivi o degli argomenti dell’atto di ricorso, di cui il Consiglio denuncia il difetto di chiarezza e di precisione, è conforme a tali requisiti. Essa ha segnatamente consentito al Consiglio di elaborare una difesa in relazione ai motivi o agli argomenti medesimi e permette alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulla decisione impugnata.

11      Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità vertente sull’asserito difetto di chiarezza e di precisione dell’atto di ricorso deve essere respinta.

12      Pertanto, dal momento che la base giuridica di un atto determina la procedura da seguire per l’adozione del medesimo (sentenze Parlamento/Consiglio, C‑130/10, EU:C:2012:472, punto 80, e Parlamento/Consiglio, C‑658/11, EU:C:2014:2025, punto 57), occorre innanzi tutto esaminare il secondo motivo.

 Sul secondo motivo, vertente sulla scelta di una base giuridica abrogata o invalida

 Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sulla scelta di una base giuridica abrogata

–       Argomenti delle parti

13      Il Parlamento sostiene che il riferimento al Trattato FUE operato nella decisione impugnata ha carattere troppo generico per poter fungere da base giuridica della medesima e che l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 non può essere considerato una vera e propria base giuridica.

14      Infatti, detta disposizione si limiterebbe a fare riferimento in modo implicito all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE, che avrebbe costituito la sola base giuridica possibile per l’adozione di una misura quale la decisione impugnata, nell’ambito del vecchio «terzo pilastro».

15      Conseguentemente, secondo il Parlamento, la base giuridica di cui si è avvalso il Consiglio è l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE. Ebbene, dato che detto articolo 34 è stato abrogato dal Trattato di Lisbona, esso non può più essere utilizzato quale base giuridica per l’adozione di nuovi atti. La circostanza che una disposizione di diritto derivato faccia implicitamente riferimento al citato articolo 34 sarebbe priva di rilevanza a tale riguardo, dal momento che dovrebbe ritenersi che tale disposizione sia divenuta inapplicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato summenzionato.

16      Il Consiglio precisa di aver adottato la decisione impugnata sul fondamento dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633, in combinato disposto con l’articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie (in prosieguo: il «Protocollo sulle disposizioni transitorie»). Esso sottolinea al riguardo che la decisione impugnata non fa riferimento né al Trattato UE, in generale, né all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE, in particolare.

–       Giudizio della Corte

17      Al fine di valutare la fondatezza della prima parte del secondo motivo, occorre determinare la base giuridica sul fondamento della quale la decisione impugnata è stata adottata.

18      In proposito si deve rilevare che tale decisione non menziona l’articolo 34 UE e che, nel suo preambolo, rinvia esplicitamente al Trattato FUE nonché all’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633.

19      Pertanto, avuto riguardo al testo della decisione impugnata, che, per soddisfare l’obbligo di motivazione, deve indicare in linea di principio la base giuridica su cui questa è fondata (v., in tal senso, sentenza Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punti 39 e 55), non può concludersi che tale decisione si fondi sull’articolo 34 UE.

20      Inoltre, si deve rilevare che non vi è alcun altro elemento della decisione impugnata atto ad indicare che il Consiglio abbia inteso utilizzare il suddetto articolo 34 quale base giuridica della decisione in esame.

21      In particolare, la circostanza che l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE abbia costituito la sola base giuridica possibile per l’adozione di una misura quale la decisione impugnata, quand’anche fosse dimostrata, è priva di rilevanza al riguardo, dato che la scelta esplicita del Consiglio di menzionare, nella decisione impugnata, non già quest’ultima disposizione, ma il Trattato FUE e l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 indica chiaramente che la decisione impugnata è fondata su quest’ultima disposizione in quanto tale.

22      Ne consegue che l’abrogazione dell’articolo 34 UE da parte del Trattato di Lisbona non priva di base giuridica la decisione impugnata.

23      Alla luce degli elementi sopra illustrati, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sulla scelta di una base giuridica invalida

–       Argomenti delle parti

24      Il Parlamento ritiene che, ove dovesse ritenersi che l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 costituisca la base giuridica della decisione impugnata, tale disposizione configurerebbe una base giuridica derivata illegittima, su cui tale decisione non potrebbe validamente fondarsi.

25      Infatti, dalla giurisprudenza della Corte discenderebbe che la creazione di una base giuridica derivata che semplifichi le modalità di adozione di un atto è incompatibile con i Trattati. Ciò è quanto avverrebbe nel caso dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633, giacché esso non prevedrebbe la consultazione del Parlamento, nonostante quest’ultima fosse imposta dall’articolo 39 UE ai fini dell’adozione di una misura quale la decisione impugnata.

26      Inoltre, l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 sarebbe divenuto inapplicabile a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e prevedrebbe una deroga illecita alla procedura istituita da tale Trattato per l’adozione di nuovi atti. Una simile deroga non sarebbe consentita dall’articolo 9 del Protocollo sulle disposizioni transitorie, il quale implicherebbe unicamente che gli atti del vecchio «terzo pilastro» non siano automaticamente abrogati dall’entrata in vigore del suddetto Trattato.

27      In via principale, il Consiglio contesta l’ammissibilità dell’eccezione di illegittimità dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 sollevata dal Parlamento. A tale proposito esso fa valere che, in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo sulle disposizioni transitorie, le attribuzioni della Corte concernenti tale decisione restano, fino al 1° dicembre 2014, le stesse sussistenti prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Orbene, l’articolo 35, paragrafo 6, UE, all’epoca applicabile, non prevedeva la possibilità per il Parlamento di proporre un ricorso di annullamento contro un atto adottato nell’ambito del vecchio «terzo pilastro», quale la decisione summenzionata. Dalla precedente incompetenza della Corte in materia deriverebbe che l’eccezione d’illegittimità sollevata dal Parlamento debba essere dichiarata inammissibile.

28      In via subordinata, il Consiglio adduce che l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 era conforme al Trattato UE al momento della sua adozione. Infatti, tale disposizione si limiterebbe a prevedere l’applicazione della procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE e non avrebbe, quindi, posto in essere una procedura sui generis che escluda la consultazione del Parlamento.

29      Per quanto riguarda gli effetti dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio sostiene che l’interpretazione dell’articolo 9 del Protocollo sulle disposizioni transitorie proposta dal Parlamento paralizza qualunque possibilità di adottare misure di esecuzione previste negli atti del vecchio «terzo pilastro», il che è esattamente la situazione che gli autori dei Trattati volevano prevenire.

–       Giudizio della Corte

30      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la scelta della base giuridica di un atto dell’Unione europea deve fondarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto di tale atto (sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑43/12, EU:C:2014:298, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

31      Al riguardo va osservato che le parti non sono in disaccordo per quanto concerne il rapporto tra l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 e lo scopo o il contenuto della decisione impugnata. Per contro, il Parlamento contesta la validità di tale disposizione facendo valere che essa semplifica le modalità di adozione di misure quali la decisione impugnata rispetto alla procedura prevista a tal fine dai Trattati.

32      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, atteso che le norme relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell’Unione trovano la loro fonte nei Trattati e che esse non sono nella disponibilità né degli Stati membri né delle stesse istituzioni, solamente i Trattati possono, in casi specifici, autorizzare un’istituzione a modificare una procedura decisionale da essi prevista. Pertanto, riconoscere ad un’istituzione la facoltà di stabilire basi giuridiche derivate, che tendano a rendere più rigorose oppure a semplificare le modalità d’adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dai Trattati (v. sentenza Parlamento/Consiglio, C‑133/06, EU:C:2008:257, punti da 54 a 56).

33      Tale soluzione, adottata nella sentenza Parlamento/Consiglio (C‑133/06, EU:C:2008:257) in relazione ad una base giuridica derivata che consentiva l’adozione di atti legislativi, deve essere applicata anche alle basi giuridiche previste in un atto di diritto derivato che consentano l’adozione di misure di esecuzione di tale atto aggravando o semplificando le modalità di adozione di simili misure previste nei Trattati.

34      Infatti, sebbene sia vero che i Trattati prevedano che il Parlamento e il Consiglio determinino talune delle regole relative all’esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione, ciò non toglie che le norme specifiche relative all’adozione di misure di esecuzione previste nei Trattati vincolino le istituzioni al pari di quelle relative all’adozione degli atti legislativi e che esse, quindi, non possano essere contraddette da atti di diritto derivato.

35      In tale contesto, dato che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in funzione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (v., per analogia, sentenze Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 26; Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 31, nonché Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, punto 50), la legittimità dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 deve essere valutata alla luce delle disposizioni che disciplinavano, al momento dell’adozione di detta decisione, l’adozione di una misura quale la decisione impugnata, ossia gli articoli 34, paragrafo 2, lettera c), UE e 39, paragrafo 1, UE.

36      Da tali disposizioni risulta che il Consiglio, deliberando a seconda dei casi all’unanimità o a maggioranza qualificata, adotta, dopo aver consultato il Parlamento, le decisioni aventi qualsiasi finalità conforme agli obiettivi del titolo VI del Trattato UE diversa da quelle previste dall’articolo 34, paragrafo 2, lettere a) e b), UE e le misure necessarie per l’attuazione di tali decisioni.

37      In proposito, è vero che deve constatarsi che il dettato dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 non prevede un obbligo a carico del Consiglio di consultare il Parlamento prima di adottare la misura prevista da tale disposizione.

38      Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, un testo di diritto derivato dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in un senso conforme alle disposizioni dei Trattati (sentenza Efir, C‑19/12, EU:C:2013:148, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

39      Pertanto, dal momento che, da un lato, l’obbligo di interpretare un atto di diritto derivato in conformità al diritto primario deriva dal principio ermeneutico generale secondo cui una disposizione deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo da non inficiarne la legittimità (v., in tal senso, sentenze Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti 47 e 48, nonché Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX II, EU:C:2013:570, punto 40) e, dall’altro, che la legittimità dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 deve essere valutata, per i motivi ricordati al punto 35 della presente sentenza, in particolare avuto riguardo all’articolo 39, paragrafo 1, UE, detta prima disposizione deve essere interpretata in modo conforme a quest’ultima.

40      Di conseguenza, l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 deve essere interpretato, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, UE, nel senso che esso consente al Consiglio di adottare un atto al fine di fissare la data a decorrere dalla quale detta decisione inizi a produrre effetti solo dopo aver consultato il Parlamento. Ne discende che si deve respingere l’argomento del Parlamento secondo cui il fatto che questa prima disposizione non preveda l’obbligo di consultarlo implica che la medesima instauri modalità di adozione di una misura, quale la decisione impugnata, semplificate rispetto alla procedura prevista a tal fine nel Trattato UE.

41      Quanto agli argomenti del Parlamento relativi all’incompatibilità dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 con le norme di procedura applicabili successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, occorre rilevare, in ogni caso, che il Protocollo sulle disposizioni transitorie contiene disposizioni specificamente relative al regime giuridico applicabile, dopo l’entrata in vigore di tale Trattato, agli atti adottati sulla base del Trattato UE prima di tale momento.

42      In tal modo, l’articolo 9 di detto Protocollo prevede che gli effetti giuridici di simili atti siano mantenuti fintanto che tali atti non siano stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei Trattati.

43      Il suddetto articolo deve essere interpretato alla luce del primo considerando del Protocollo medesimo, il quale precisa che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei Trattati applicabili prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona a quelle previste da quest’ultimo, è necessario prevedere disposizioni transitorie.

44      Pertanto, dal momento che il Trattato di Lisbona ha modificato sostanzialmente il quadro istituzionale della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, l’articolo 9 del Protocollo sulle disposizioni transitorie deve essere inteso nel senso che esso mira segnatamente ad assicurare che gli atti adottati nel contesto di detta cooperazione possano continuare a essere applicati in modo efficace, nonostante la modifica della cornice istituzionale di tale cooperazione.

45      Orbene, se si accogliesse l’argomento del Parlamento secondo cui l’abrogazione, ad opera del Trattato di Lisbona, delle procedure specifiche di adozione delle misure riconducibili all’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale renderebbe impossibile l’adozione di simili misure nelle condizioni previste dagli atti generali adottati nell’ambito di tale cooperazione prima che tali atti siano stati modificati per essere adattati al Trattato di Lisbona, ciò condurrebbe in effetti a complicare, se non addirittura ad impedire, l’efficace attuazione di tali atti, compromettendo in tal modo la realizzazione dell’obiettivo perseguito dagli autori del Trattato.

46      Oltretutto, l’interpretazione dell’articolo 9 del Protocollo sulle disposizioni transitorie proposta dal Parlamento, secondo cui tale articolo implica unicamente che gli atti riconducibili all’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale non siano automaticamente abrogati a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, priverebbe il suddetto articolo di qualunque effetto utile.

47      Da quanto precede risulta che una disposizione di un atto adottato in modo regolare sulla base del Trattato UE prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e che preveda le modalità di adozione di altre misure continua a produrre i propri effetti giuridici fintanto che non sia stata abrogata, annullata o modificata e consente l’adozione di misure di esecuzione in applicazione della procedura da essa definita.

48      Ciò posto, la circostanza che l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 preveda modalità di adozione di una misura, quale la decisione impugnata, più rigorose o semplificate rispetto alla procedura prevista a tal fine dal Trattato FUE non può implicare che tale disposizione configuri una base giuridica derivata invalida, la cui applicazione debba essere esclusa in via d’eccezione.

49      Di conseguenza, e in tale contesto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità della seconda parte del secondo motivo, quest’ultima deve essere respinta in quanto infondata (v., per analogia, sentenze Francia/Commissione, C‑233/02, EU:C:2004:173, punto 26, nonché Komninou e a./Commissione, C‑167/06 P, EU:C:2007:633, punto 32) e, pertanto, tale motivo deve essere respinto in toto.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale

 Argomenti delle parti

50      Il Parlamento sostiene che, nell’ipotesi in cui il regime precedente al Trattato di Lisbona permanga applicabile nel caso di specie, esso doveva essere consultato in applicazione dell’articolo 39, paragrafo 1, UE.

51      Il Consiglio ritiene al contrario che l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 non contempli alcuna partecipazione del Parlamento nell’adozione della decisione impugnata e che, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 39 UE ad opera del Trattato di Lisbona, non sia più necessario consultare il Parlamento per adottare le misure di esecuzione di detta decisione.

52      L’articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo sulle disposizioni transitorie confermerebbe tale analisi, poiché non cita l’articolo 39 UE tra le disposizioni i cui effetti sono mantenuti dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Per di più, ove si includesse, nella procedura di adozione, un obbligo di consultazione del Parlamento, ciò finirebbe per introdurre nella procedura prevista dall’articolo 291 TFUE un elemento che non vi è previsto, rimettendo così in discussione l’equilibrio istituzionale stabilito dal Trattato di Lisbona.

 Giudizio della Corte

53      Deve ricordarsi che la regolare consultazione del Parlamento nei casi previsti dalle norme applicabili del diritto dell’Unione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità dell’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze Parlamento/Consiglio, C‑65/93, EU:C:1995:91, punto 21, e Parlamento/Consiglio, C‑417/93, EU:C:1995:127, punto 9).

54      Di conseguenza, dato che dalla risposta fornita al secondo motivo discende che il Consiglio validamente poteva fondare la decisione impugnata sull’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633, occorre stabilire se il Parlamento debba essere consultato prima di adottare un atto sul fondamento di tale disposizione.

55      In proposito, dalle considerazioni svolte ai punti da 40 a 47 della presente sentenza risulta che l’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633, interpretato in conformità all’articolo 39, paragrafo 1, UE, continua a produrre i propri effetti giuridici fintanto che non sia stato abrogato, annullato o modificato e consente l’adozione di una misura quale la decisione impugnata in applicazione della procedura da esso definita. Pertanto, il Consiglio è tenuto a consultare il Parlamento prima di stabilire la data a decorrere dalla quale tale decisione inizia a produrre i propri effetti.

56      Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, l’abrogazione dell’articolo 39, paragrafo 1, UE ad opera del Trattato di Lisbona non può rimettere in discussione tale obbligo di consultazione del Parlamento.

57      Infatti, alla luce delle considerazioni esposte al punto 39 della presente sentenza, l’abrogazione dell’articolo 39, paragrafo 1, UE successivamente all’adozione dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2008/633 non può far venir meno l’obbligo di interpretare quest’ultima disposizione in modo conforme all’articolo 39, paragrafo 1, UE.

58      Allo stesso modo, il fatto che l’articolo 291 TFUE non preveda alcun obbligo di consultare il Parlamento è irrilevante, dal momento che tale obbligo costituisce uno degli effetti giuridici della decisione 2008/633 mantenuto dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in forza dell’articolo 9 del Protocollo sulle disposizioni transitorie, nell’interpretazione fornitane al punto 47 della presente sentenza.

59      Orbene, è pacifico che la decisione impugnata sia stata adottata dal Consiglio senza previa consultazione del Parlamento.

60      Ne consegue che il primo motivo, vertente sulla violazione di una forma sostanziale, è fondato e che, pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata.

 Sulla domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata

61      Tanto il Parlamento quanto il Consiglio chiedono alla Corte di mantenere, nel caso in cui essa annulli la decisione impugnata, gli effetti di quest’ultima fino alla sua sostituzione con un nuovo atto.

62      A tal riguardo si deve ricordare che, a termini dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi.

63      Nel caso di specie, qualora si pronunciasse l’annullamento della decisione impugnata senza prevedere il mantenimento dei suoi effetti, ciò potrebbe impedire l’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) delle autorità nazionali e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, e, quindi, compromettere il mantenimento dell’ordine pubblico. Orbene, sebbene il Parlamento chieda l’annullamento della decisione di cui trattasi per il rilievo che una forma sostanziale è stata violata, esso non ne contesta né lo scopo né il contenuto.

64      Di conseguenza, gli effetti della decisione impugnata devono essere mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla.

 Sulle spese

65      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2013/392/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è annullata.

2)      Gli effetti della decisione 2013/392 sono mantenuti fino all’entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.