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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Jean-Marc Colombani contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 luglio 2005

    (Causa T-294/05)

    Lingua processuale: il francese

Il 26 luglio 2005 il sig. Jean-Marc Colombani, residente in Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Yola Minatchy, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 28 settembre 2004, che ha disposto la reintegrazione del ricorrente a partire dall'1 ottobre 2004, nonché annullare la decisione 21 aprile 2005 con cui la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente presentato il 20 dicembre 2004, con il quale quest'ultimo richiedeva che la data della sua reintegrazione fosse retroattivamente fissata all'1 settembre 2004;

-    disporre che l'autorità che ha il potere di nomina (APN) adotti tutti gli atti conseguenti a tale annullamento, in particolare fissando all'1 settembre 2004 la data di reintegrazione del ricorrente;

-    concedere al ricorrente un risarcimento per il danno subito, per una cifra indicativa pari a EUR 10 000 per il danno patrimoniale, e per una cifra simbolica di EUR 1 per il danno morale;

-    condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente della Commissione, è stato collocato in aspettativa per motivi personali fino al 31 agosto 2004. Avendo richiesto di essere reintegrato al termine del periodo di aspettativa, è stato reintegrato nella DG RELEX con decisione 28 settembre 2004.

Con la presente domanda il ricorrente chiede l'annullamento della decisione di reintegrazione, poiché questa non lo ha reintegrato a far data dall'1 settembre 2004, data di conclusione della sua aspettativa. Egli sostiene che più posti corrispondenti al suo profilo erano disponibili a tale data all'interno della Commissione, e che pertanto la Commissione era obbligata a reintegrarlo in uno di tali posti ai sensi dell'art. 40 dello Statuto. Egli lamenta altresì la violazione della decisione della Commissione 28 aprile 2004 relativa alle modalità di reintegrazione, poiché la Commissione non si è messa in contatto con lui prima del termine della sua aspettativa né ha fatto uso della possibilità, prevista dalla citata decisione, di creare una posta di bilancio aggiuntiva per reintegrarlo. Il ricorrente lamenta infine la violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e del dovere di sollecitudine, e chiede il ristoro dei danni materiali e morali che avrebbe subito.

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