Language of document : ECLI:EU:T:2014:934





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 novembre 2014 –

Grecia / Commissione

(causa T‑632/11)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regime dei diritti al pagamento unico – Leale cooperazione – Equità – Proporzionalità – Riserva nazionale – Criteri di aggiudicazione – Rettifica finanziaria forfettaria – Rischio per il Fondo – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Settore vitivinicolo – Regimi di distillazione e di pagamenti in favore dell’utilizzo di taluni mosti – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Presupposto – Errore imputabile a un’istituzione dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 795/2004) (v. punto 29)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Invocazione del principio di equità a fondamento dell’obbligo di accollo – Inammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 795/2004) (v. punto 33)

3.                     Stati membri – Obblighi – Obbligo di leale cooperazione con le istituzioni dell’Unione – Reciprocità (Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004) (v. punti 34, 35)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria decisa dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Base giuridica – Regolamenti n. 729/70, n. 1258/1999 o n. 1290/2005 [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, art. 5, § 2, c), n. 1258/1999, art. 7, § 4, comma 4, e n. 1290/2005, art. 31, § 1] (v. punto 46)

5.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subite dal Fondo – Spese irregolari che non possono essere determinate con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 795/2004) (v. punti 59, 60, 63)

6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico – Calcolo dell’importo di riferimento – Diritto al pagamento proveniente dalla riserva nazionale – Agricoltori che si trovano in una situazione particolare – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Portata – Limiti – Concessione prioritaria dei diritti della riserva nazionale ai giovani agricoltori – Giustificazione fondata sulla conformità del criterio dell’età agli obiettivi del regime di pagamento unico – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 1; regolamenti del Consiglio n. 1493/1999, art. 11 e n. 1782/2003, artt. 42 e 128, § 3; regolamento della Commissione n. 795/2004, art. 21) (v. punti 77‑79, 81, 82, 84‑87, 89, 94, 95, 98)

7.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico – Calcolo dell’importo di riferimento – Diritto al pagamento proveniente dalla riserva nazionale – Agricoltori che si trovano in una situazione particolare – Agricoltori che hanno effettuato investimenti – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Portata – Limiti – Obbligo di mantenere una correlazione tra il valore dei diritti concessi e il numero di ettari acquisiti dall’agricoltore come investimento (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 42, § 4; regolamento della Commissione n. 795/2004, art. 6, § 5, e 21, § 1) (v. punti 104‑107)

8.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione – Presupposto – Scindibilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato – Decisione della Commissione relativa alla liquidazione dei conti relativi alle spese finanziate da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Scindibilità di una rettifica finanziaria indebitamente applicata per la concessione di diritti della riserva nazionale a taluni agricoltori – Annullamento parziale (Art. 263, comma 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 42, §§ 3 e 4) (v. punti 111, 113, 114)

9.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 1493/1999 e n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 116‑120, 172, 206)

10.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subite dal Fondo – Spese irregolari che non possono essere determinate con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, n. 1782/2003, art. 42, e n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 126, 127)

11.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria decisa dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Carattere lacunoso o insoddisfacente dei controlli chiave posti in essere dallo Stato membro – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 10% nell’ipotesi di inosservanza dei criteri che disciplinano la concessione dei diritti della riserva nazionale (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31) (v. punti 127, 132, 133, 135)

12.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di accollo di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Trattamento differenziato delle irregolarità a seconda del livello della carenza e del grado di rischio per il Fondo – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003; regolamento della Commissione n. 795/2004) (v. punti 137‑139)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 270, pag. 33), nella parte in cui riguarda la Repubblica ellenica.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2011/689/UE della Commissione, del 14 ottobre 2011, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria relativa alla concessione dei diritti della riserva nazionale ai nuovi agricoltori.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopporteranno le proprie spese.