Language of document : ECLI:EU:T:2013:720

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 dicembre 2013

Causa T‑634/11 P

Mario Paulo da Silva Tenreiro

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Reclutamento – Avviso di posto vacante – Nomina al posto di direttore della direzione E “Giustizia” della direzione generale “Giustizia, libertà e sicurezza” della Commissione – Rigetto della candidatura del ricorrente – Nomina di un altro candidato – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, da Silva Tenreiro/Commissione (F‑72/10).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Mario Paulo da Silva Tenreiro sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato del Tribunale sulla valutazione degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Onere e produzione della prova

[Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 138, § 1, comma 1, lett. c)]

Risulta dagli articoli 257 TFUE, 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte e 138, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, che un atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici specificamente addotti a sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo interessato. Non risponde a tale requisito un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il che esula dalla competenza del Tribunale.

L’impugnazione proposta dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto. Il giudice di primo grado è competente in via esclusiva ad accertare i fatti, salvo il caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa a lui sottoposti, e a valutare tali fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi a lui sottoposti, con la precisazione che un siffatto snaturamento deve risultare in maniera manifesta dai documenti agli atti, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove o addirittura far ricorso a nuovi elementi di prova.

Il potere di controllo del Tribunale sugli accertamenti di fatto condotti dal Tribunale della funzione pubblica si estende quindi all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dagli atti di causa, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova.

Per determinare il convincimento del giudice per quanto riguarda un’affermazione di una parte o, quanto meno, il suo intervento diretto nella ricerca degli elementi di prova, non basta far valere taluni fatti a sostegno della proprie pretesa; occorre anche fornire indizi sufficientemente precisi, oggettivi e concordanti, tali da suffragare la loro veridicità o la loro verosimiglianza. Di conseguenza, il coinvolgimento del giudice nella ricerca degli elementi di prova a beneficio dei ricorrenti deve limitarsi a casi eccezionali in cui, in particolare, i ricorrenti hanno bisogno, per suffragare i propri argomenti, di taluni elementi detenuti dalla parte convenuta e incontrano difficoltà nell’ottenere tali documenti, o addirittura un rifiuto da parte di quest’ultima.

Al di fuori dei casi eccezionali sopra menzionati, il giudice di primo grado è pertanto il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno dei documenti processuali rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che sfugge al controllo del giudice dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al giudice di primo grado o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti agli atti.

(v. punti 35, 36, 52 e da 85 a 87)

Riferimento:

Corte: 16 settembre 1997, Koelman/Commissione, C‑59/96 P (Racc. pag. I‑4809, punto 31); 8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P (Racc. pag. I‑1, punto 68); 19 marzo 2004, Lucaccioni/Commissione, C‑196/03 P (Racc. pag. I‑2683, punti 40 e 41, e giurisprudenza ivi citata); 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P (Racc. pag. I‑5425, punto 426)

Tribunale: 25 settembre 2002, Ajour e a./Commissione, T‑201/00 e T‑384/00 (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑885, punto 75); 12 marzo 2008, Rossi Ferreras/Commissione, T‑107/07 P (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑5 e II‑B‑1‑31, punti 38 e 39, e giurisprudenza ivi citata); 19 marzo 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P (punto 59); 4 aprile 2011, Marcuccio/Commissione, T‑239/09 P (punto 62); 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, T‑274/11 P (punto 18); 6 settembre 2012, Gozi/Commissione, T‑519/11 P (punto 21); 16 maggio 2013, Canga Fano/Consiglio, T‑281/11 P (punto 75)