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Ricorso proposto il 5 aprile 2013 - United Parcel Service / Commissione

(Causa T-194/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United Parcel Service (Atlanta, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler e P. Stamou, avvocati.)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare in toto la decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2013, C(2013) 431 (Comp/M.6570 - UPS /TNT Express), che vieta il progetto di acquisizione da parte dell'UPS della TNT Express N.V., nei limiti in cui vieta la concentrazione; e

condannare la Commissione a pagare le spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute dagli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nell'esame dei probabili effetti della concentrazione sui prezzi. Inoltre, la Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione e ha violato i diritti della difesa dell'UPS avendo modificato sostanzialmente il modello econometrico presentato dall'UPS senza sentire l'UPS né spiegare adeguatamente le modifiche effettuate.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, avendo fissato un criterio arbitrario per valutare la verificabilità dei miglioramenti di efficienza, la Commissione ha commesso un errore di diritto e si è discostata dal criterio sancito dalla giurisprudenza. Inoltre, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e ha commesso un errore manifesto di valutazione attribuendo un peso nullo o insufficiente ai miglioramenti di efficienza di cui, in via di principio, aveva accettato l'esistenza. Infine, la Commissione ha violato i diritti della difesa dell'UPS basando il suo rigetto dei miglioramenti di efficienza su obiezioni di cui l'UPS non è stata posta a conoscenza prima.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione applicando erroneamente il concetto di prossimità della concorrenza.

Essa ha altresì commesso un errore giungendo alla conclusione, senza prove sostanziali, che l'impresa rivale dell'entità risultante dalla fusione si sarebbe adeguata ad eventuali aumenti di prezzi.

4.    Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa dell'UPS negando l'accesso alle pertinenti prove discolpanti. Inoltre, la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione, ha commesso un errore di diritto e di fatto, nonché un errore manifesto di valutazione allorquando è giunta alla conclusione che i concorrenti, che non sono concorrenti diretti, non potrebbero svilupparsi in modo da esercitare una pressione effettiva sull'entità risultante dalla fusione in un prossimo futuro.

5.     Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nell'analizzare la capacità dei clienti ad influenzare l'entità risultante dalla fusione.

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