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Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012 - Guccio Gucci / UAMI - Chang Qing Qing (GUDDY)

(Causa T-389/11) 

["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo GUDDY - Marchio comunitario denominativo anteriore GUCCI - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Carattere distintivo elevato del marchio anteriore in ragione della conoscenza che ne ha il pubblico - Prova - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Guccio Gucci SpA (Firenze) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: V. Melgar, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Chang Qing Qing (Firenze)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Guccio Gucci SpA e il sig. Chang Qing Qing

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2011 (procedimento R 143/2010-1) è annullata per quanto riguarda, da un lato, i prodotti rientranti nella classe 9 dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, nonché, dall'altro, le pietre e i metalli preziosi, rientranti nella classe 14 di detto Accordo.

L'UAMI è condannato alle spese.

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1 - GU C 282 del 24.9.2011.