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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Repubblica portoghese contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 27 febbraio 2003.

    (Causa C-88/03)

    

Il 27 febbraio 2003 la Repubblica portoghese, rappresentata dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente, dai sigg. J.L. da Cruz Vilaça e L.M. Romão, Advogados, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1)dichiarare il presente ricorso ammissibile;

2)dichiarare il presente ricorso fondato e, conseguentemente, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 11 dicembre 2002, C(2002) 4487 def. [Aiuto di Stato C 35/2002 (ex NN 10/2000) -- Portogallo], relativa alla parte del regime che adatta il sistema fiscale nazionale alle specificità della Regione Autonoma delle Azzorre relativamente alle riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito, in quanto questa considera come aiuti di Stato le riduzioni delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche con domicilio fiscale nella Regione Autonoma delle Azzorre;

3)in subordine e senza pregiudizio di quanto sopra, dichiarare il presente ricorso fondato e annullare parzialmente la decisione impugnata nella parte in cui dichiara incompatibile con il mercato comune le riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito applicabili alle imprese che operano nel settore finanziario e ingiunge alla ricorrente di recuperarne gli importi;

4)condannare la convenuta alle spese del presente procedimento, comprese quelle sopportate dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

-    Errori di diritto nell'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE:

    --Erronea qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato per riferimento alla nozione di selettività territoriale: nelle circostanze costituzionali e legali dei rapporti tra lo Stato portoghese e le sue Regioni Autonome, l'analisi dell'elemento della selettività nel concetto di aiuto non può avere necessariamente come contesto di riferimento la totalità del territorio dello Stato membro.

    --Erronea qualificazione delle misure in questione come aiuti di Stato derivante dall'avere ignorato che le stesse sono giustificate dalla natura e dall'economia generale del sistema fiscale: il regime sancito dal decreto legislativo regionale n. 2/99/A relativo alle riduzioni delle aliquote fiscali sul reddito delle persone fisiche e giuridiche non costituisce una misura di eccezione all'applicazione del sistema fiscale, bensì un adattamento che rientra tra i principi guida fondamentali del sistema fiscale portoghese, applicabile a tutti gli operatori economici che abbiano il domicilio fiscale nel territorio della Regione Autonoma delle Azzorre. Inoltre, costituisce il corollario di un sistema fiscale fondato su di una logica di ridistribuzione che ha alla base la situazione speciale, estremamente periferica, della Regione Autonoma delle Azzorre, che la differenzia concretamente dalle altre porzioni del territorio nazionale, nonché i principi costituzionali dell'autonomia, della solidarietà e uguaglianza tra tutti i portoghesi.

--Motivazione insufficiente in relazione all'esistenza di turbative degli scambi commerciali intracomunitari e di restrizioni sensibili della concorrenza: la decisione impugnata non è sufficientemente motivata in quanto non precisa né giustifica l'impatto delle riduzioni delle aliquote fiscali dell'IRS (Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares; imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'IRC (Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas; imposta sul reddito delle persone giuridiche) applicabili alle persone aventi domicilio fiscale nella Regione Autonoma delle Azzorre sugli scambi commerciali tra gli Stati membri né l'effetto sensibile di distorsione della concorrenza delle dette misure. Si limita ad affermare apoditticamente che, dal momento che una parte delle imprese esercita un'attività economica che è oggetto di commercio tra gli Stati membri, ne consegue, per un'oscura logica fatalista, che la condizione relativa all'incidenza sugli scambi commerciali risulta soddisfatta.

--Errore manifesto di valutazione dei presupposti di fatto dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE, a causa della violazione dei principi di buona amministrazione, uguaglianza e proporzionalità, e in contrasto con l'art. 299, n. 2, CE: i costi addizionali di trasporti e rispettive infrastrutture, energia, sanità, educazione, industria e servizi risultanti dall'estrema perifericità e insularità oceanica della Regione Autonoma delle Azzorre incidono anche su tutte le imprese che operano nel settore finanziario. In tal modo, gli elevati costi di trasporto dei beni da e per il continente e tra le isole si riflettono altresì su questo tipo di attività, dal momento che molte attrezzature di cui le attività bancarie e assicurative necessitano non sono disponibili sul mercato locale, dovendo essere importate e, in certi casi, trasportate tra le diverse isole. D'altra parte, stante l'enorme carenza di tecnici e lavoratori qualificati nella Regione Autonoma delle Azzorre e i problemi che il sistema educativo azzorriano si trova a dover affrontare, determinati servizi specializzati di cui una banca abbia eventualmente bisogno non sono offerti nella Regione. Devono quindi essere prestati da tecnici provenienti dal continente (manutenzione di attrezzature, audit e consulenza, formatori per azioni di formazione, ecc.). In tali casi, è evidente che chi si avvale di tali tecnici finisce per sopportare i costi di trasporto aereo, alloggio, indennità giornaliere. Allo stesso modo, le carenze nel settore dell'istruzione e la mancanza di tecnici specializzati qualificati nella Regione si riflettono nella scarsità dell'offerta di azioni di formazione mirate e l'unica alternativa rimane la dislocazione dei lavoratori sul continente. Ora, le imprese che operano al di fuori del settore finanziario sono per la maggior parte piccole e medie imprese che operano sul e per il mercato locale, con stabilimenti o impianti solo su un'isola. Evidentemente, i costi addizionali risultanti dall'"effetto specifico della realtà delle Azzorre" incidono su di loro in misura molto minore rispetto a istituti bancari o assicurativi che dispongono di strutture geograficamente sparse tra le varie isole. Inoltre, il ritardo economico della Regione e il reddito inferiore e il potere di acquisto della sua popolazione penalizzano maggiormente questo tipo di attività.

Non avendo tenuto in considerazione gli elementi risultanti dallo studio precedentemente presentato in un caso di aiuti di Stato relativi alla Regione Autonoma di Madera e la rispettiva correlazione con tutti i costi addizionali quantificati ed enunciati e direttamente risultanti dalle carenze di natura strutturale della Regione Autonoma delle Azzorre per quanto riguarda anche le imprese che ivi operano nel settore finanziario, la convenuta ha violato manifestamente il principio di buona amministrazione. Per le stesse ragioni, la decisione impugnata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto discrimina in maniera flagrante le imprese che operano nel settore finanziario, sulle quali incide, in misura pari o superiore alle altre, l'"effetto specifico della realtà Azzorre". Inoltre, la convenuta ha violato il principio di proporzionalità, in quanto, di fronte alla facile constatazione dell'esistenza di una situazione assolutamente analoga in relazione ai detti costi strutturali per il caso delle imprese della Regione che operano nel settore finanziario, avrebbe dovuto considerare parimenti compatibili con il mercato comune le riduzioni delle aliquote fiscali applicabili alle imprese che operano nel settore finanziario, analogamente e negli stessi termini di quanto fatto per le imprese che non operano nel settore finanziario.

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