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Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2006 - Repubblica portoghese / Commissione delle Comunità europee

(Causa C-88/03)1

("Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato -Decisione 2003/442/CE - Misure fiscali adottate da una collettività regionale o territoriale - Riduzione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche residenti nelle Azzorre - Qualificazione come aiuti di Stato - Carattere selettivo - Giustificazione in base alla natura ed alla struttura del sistema fiscale - Obbligo di motivazione - Compatibilità con il mercato comune")

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, agente, J. Da Cruz Vilaça e L. Romão, advogados)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. de Sousa Fialho, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (agente: N. Díaz Abad, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: R. Caudwell, agente, assistita dal sig. D. Anderson, QC)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione C(2002) 4487 def. nella parte in cui questa considera come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione delle aliquote fiscali sul reddito delle persone fisiche e giuridiche che hanno domicilio fiscale nelle Azzorre ed esercitano determinate attività finanziarie (sezione J, codici 65, 66 e 67, e sezione K, codice 74, della Nomenclatura statistica delle attività economiche nelle Comunità europee-NACE Rev. 1.1)

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 112 del 10.5.2003.