Language of document : ECLI:EU:T:1999:178

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

28 settembre 1999 (1)

«Banane — Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi — Domanda di certificati d'importazione — Caso di palese iniquità — Misure transitorie — Regolamento (CEE) n. 404/93»

Nella causa T-254/97,

Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz, società di diritto tedesco, con sede in Chemnitz (Germania), rappresentata dagli avv.ti Jürgen Mielke e Thorsten W. Albrecht, del foro di Amburgo, con domicilio eletto presso gli avv.ti Entringer e Niedner, 34 A, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Klaus-Dieter Borchardt e Hubert van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

e

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 1997 (VI/6251/97/DE), che respinge la domanda della ricorrente intesa ad ottenere l'assegnazione di licenze d'importazione nel contesto delle misure transitorie previste dall'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora P. Lindh, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 aprile 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il contesto giuridico

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), ha istituito un sistema comune di

importazione di banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. Per assicurare una soddisfacente commercializzazione delle banane raccolte nella Comunità nonché dei prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi, e del Pacifico (ACP) e di altri paesi terzi, il regolamento n. 404/93 prevede l'apertura di un contingente tariffario annuo per le importazioni delle banane «paesi terzi» e delle banane «non tradizionali ACP». Le banane non tradizionali ACP corrispondono ai quantitativi esportati dai paesi ACP che eccedono i quantitativi tradizionalmente esportati da ciascuno di tali Stati, come stabiliti nell'allegato al regolamento n. 404/93.

2.
    Ogni anno viene redatto un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni. La ripartizione del contingente tariffario determinato sulla base di tale bilancio di previsione viene effettuata tra gli operatori stabiliti nella Comunità in funzione della provenienza e dei quantitativi medi di banane che essi hanno venduto nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. Tale ripartizione dà luogo al rilascio di certificati di importazione che consentono agli operatori di importare banane senza pagare dazi o a tariffe doganali preferenziali.

3.
    Il ventiduesimo 'considerando‘ del regolamento n. 404/93 è così formulato:

«considerando che la sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati di cui al presente regolamento potrebbe determinare, all'entrata in vigore dello stesso, un rischio di perturbazione del mercato interno; che occorre quindi, dal 1° luglio 1993, lasciare alla Commissione la facoltà di adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione del nuovo regime».

4.
    L'art. 30 del regolamento n. 404/93 prevede:

«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie stimate opportune».

I fatti e il procedimento

5.
    La ricorrente, la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz (in prosieguo: la «Fruchthandelsgesellschaft»), è una società per il commercio della frutta che ha come predecessore la VEB Großhandelsgesellschaft OGS Karl-Marx-Stadt (in prosieguo: la «Großhandelsgesellschaft»), vecchia impresa pubblica della ex Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la «ex RDT»). La Großhandelsgesellschaft è stata privatizzata sotto la ragione di «Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz» e gestita dalla Treuhandanstalt, ente di diritto pubblico incaricato di ristrutturare le vecchie imprese della ex RDT.

6.
    Nel 1990, la Treuhandanstalt faceva eseguire lavori di trasformazione e di modernizzazione degli impianti di maturazione della società, divenuti obsoleti. Tuttavia questi nuovi impianti, che avevano una capacità annua di 14 750 t hanno maturato solo 5 000 t di banane dal 1991 al 1993. Nell'aprile 1993, la Treuhandanstalt decideva di porre fine all'attività di maturazione.

7.
    Con contratto 17 dicembre 1993, la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz era venduta alla Peter Vetter GmbH Fruchtimport + Agentur. Il contratto di vendita prevedeva in particolare che la denominazione commerciale della società potesse essere mantenuta e che tutto il personale sarebbe stato ripreso in servizio. Veniva altresì convenuto che, fino al dicembre 1996, l'acquirente si impegnava a non cedere alcun elemento essenziale di gestione della parte di stabilimento senza il previo accordo della Treuhandanstalt, nonché a continuare la gestione mantenendo l'oggetto commerciale dell'impresa rilevata per una durata di almeno tre anni a partire dal giorno del rilevamento. Infine, l'acquirente si impegnava a effettuare investimenti per un importo totale di 1 milione di DM.

8.
    La costruzione di nuovi impianti, che comprendono un impianto di maturazione, ha avuto inizio nel 1995. Essa ha richiesto investimenti per circa 8,5 milioni di DM ed ha consentito di raggiungere una capacità di produzione di 10 500 t di banane annue.

9.
    A seguito del completamento di nuovi impianti di maturazione, la ricorrente presentava alla Commissione, con lettera 18 dicembre 1996, una domanda diretta all'attribuzione speciale di certificati di importazione di banane nell'ambito del contingente tariffario in applicazione delle disposizioni dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.

10.
    Con decisione 9 luglio 1997 (VI/6251/97DE) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione respingeva tale domanda.

11.
    Nella decisione si leggeva in particolare quanto segue:

«(...) considerando che la Fruchthandelsgesellschaft ha dedotto le seguenti circostanze: l'impresa è stata costituita il 1° gennaio 1994; essa succede ad un'impresa in gestione fiduciaria che ha cessato le attività nell'aprile del 1993 a seguito di una decisione della Treuhandanstalt ed i cui impianti di maturazione delle banane sono stati liquidati dalla Treuhandanstalt nel 1994; essa ha acquistato dalla Treuhandanstalt nel dicembre 1994 un terreno sul quale ha fatto costruire un impianto di maturazione per le banane; la maturazione delle banane ha potuto avere inizio in questo impianto solo a partire dal luglio 1996; la capacità di maturazione dell'impresa è di 10 500 t annue.

considerando che (...) l'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 permette alla Commissione e, in talune circostanze, le impone di fissare norme per i casi di palese iniquità dovuti al fatto che gli importatori di banane di paesi terzi o di

banane non tradizionali ACP incontrano difficoltà tali da minacciare la loro stessa sopravvivenza quando sia stato loro attribuito un contingente eccezionalmente basso sulla base degli anni di riferimento da prendersi in considerazione ai sensi dell'art. 19, n. 2, del detto regolamento, qualora le suddette difficoltà siano legate al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune di mercato e non siano dovute a negligenza degli operatori interessati;

(...)

considerando che il regolamento n. 404/93 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 25 febbraio 1993 ed è entrato in vigore il 1° luglio 1993; che la proposta relativa all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana è stata pubblicata il 10 settembre 1992;

considerando che la data di costituzione della Fruchthandelsgesellschaft è successiva alle precitate date; che di conseguenza la Fruchthandelsgesellschaft non può aver agito senza essere stata in grado di prevedere le conseguenze che i suoi atti avrebbero avuto in un contesto temporale successivo all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana;

considerando che le iniziative prese dalla Treuhandanstalt prima della costituzione della Fruchthandelsgesellschaft non possono essere considerate come atti della Fruchthandelsgesellschaft;

considerando che, in applicazione dei criteri fissati dalla Corte di giustizia, non è possibile qualificare la situazione della Fruchthandelsgesellschaft come un caso di palese iniquità e che di conseguenza deve essere negata un'attribuzione speciale di certificati di importazione;

(...)».

Il procedimento e le conclusioni delle parti

12.
    Con atto introduttivo depositato il 17 settembre 1997, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13.
    Il 16 gennaio e, rispettivamente, il 17 febbraio 1998, il Regno di Spagna e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanze 17 giugno 1998 del presidente della Quarta Sezione tali domande sono state accolte. Con memorie depositate il 30 luglio 1998 e, rispettivamente, il 3 settembre 1998, il Regno di Spagna e la Repubblica francese hanno presentato le loro osservazioni.

14.
    Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, la Commissione è stata invitata a produrre la relazione 9 settembre 1997 dell'organo d'appello permanente dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMG) relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori della banana.

15.
    Le difese svolte dalle parti e dal Regno di Spagna, interveniente, come pure le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nella pubblica udienza del 20 aprile 1999.

16.
    La Fruchthandelsgesellschaft, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:

—    annullare la decisione impugnata;

—    condannare la Commissione alle spese.

17.
    La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

—    respingere il ricorso;

—    condannare la ricorrente alle spese.

18.
    Il Regno di Spagna, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

19.
    La Repubblica francese, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

La domanda d'annullamento

20.
    A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un motivo unico che deduce la violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e lo sviamento di potere. Nella replica, la ricorrente ha esposto che il suo ricorso potrebbe essere divenuto privo di oggetto in seguito alla relazione che è stata presentata dall'organo di appello permanente dell'OMC il 9 settembre 1997 ed adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC il 25 settembre 1997. Nel corso dell'udienza ha precisato di aver sempre interesse ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata, eventualmente sulla base della decisione adottata dall'organo di conciliazione.

Sugli effetti della relazione dell'organo d'appello permanente del 9 settembre 1997 e della decisione dell'organo di conciliazione che adotta la suddetta relazione

Argomenti delle parti

21.
    La ricorrente sostiene che, secondo la relazione presentata il 9 settembre 1997 dall'organo d'appello permanente e adottata dall'organo di conciliazione il 25 settembre 1997, il regime dei certificati di importazione di banane dai paesi terzi istituito con regolamento n. 404/93 era in contrasto con l'accordo sulle tariffe doganali e commerciali (in prosieguo: il «GATT») sotto diversi profili e non era idoneo, tale quale era allora concepito, ad essere posto in atto in modo conforme al suddetto accordo.

22.
    La ricorrente ritiene che le decisioni imperative dell'organo di conciliazione potrebbero avere effetto diretto nell'ordinamento giuridico comunitario.

23.
    La Commissione considera invece che, seppur si riconoscesse effetto diretto alla decisione dell'organo di conciliazione, ciò non influirebbe sulla situazione della ricorrente. Infatti, tale decisione non rimetterebbe assolutamente in discussione l'esistenza del contingente tariffario per le banane di paesi terzi e le banane non tradizionali ACP. In ogni caso, quand'anche non si applicasse l'attuale regime di certificati di importazione, non sarebbe chiarito se, e in quale misura, la ricorrente possa ottenere il rilascio di certificati di importazione nel contesto del contingente tariffario in quanto società di maturazione delle banane. La ricorrente non potrebbe pertanto trarre un diritto soggettivo a partecipare a un contingente tariffario né dalle regole del GATT, né dalla decisione dell'organo di conciliazione, né dalle norme di diritto comunitario.

24.
    In udienza il Regno di Spagna ha appoggiato la tesi della Commissione, affermando, in particolare, che, quando l'organo di appello permanente constata che una misura è incompatibile con un accordo dell'OMC, ciò ha per solo effetto che si raccomanda al membro di cui trattasi di rendere la sua legislazione conforme all'accordo. Tale constatazione non obbligherebbe infatti lo Stato membro interessato a modificare la propria legislazione, poiché l'art. 22 del memorandum d'accordo sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (GU L 336, pag. 234) prevede pure la possibilità, per il denunciante di ottenere una compensazione o di sospendere delle concessioni.

25.
    Del resto la Corte avrebbe ritenuto che il GATT, per la sua stessa natura, non può produrre effetti diretti e non consente di mettere in discussione la validità di norme comunitarie. Un siffatto effetto equivarrebbe, per di più, a derogare al monopolio giurisdizionale della Corte previsto dall'art. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220 CE).

Giudizio del Tribunale

26.
    Si deve precisare che la relazione dell'organo d'appello permanente del 9 settembre 1997, adottata dall'organo di conciliazione il 25 settembre 1997, non rimette in discussione il sistema di contingente tariffario in quanto tale. Infatti, essa, pur concludendo che vi sono taluni elementi discriminatori nel regime istituito dal

regolamento n. 404/93, non ha dichiarato l'intero regime incompatibile con il GATT o con l'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS). La Commissione ha così adottato modifiche al regime istituito dal regolamento n. 404/93, per conformarsi alla relazione nonché alla decisione dell'organo di conciliazione [v. regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28)].

27.
    Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi della relazione e della decisione di cui trattasi per affermare che il sistema relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non esiste più.

28.
    Del resto, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso giuridico tra la decisione dell'organo di conciliazione ed il proprio ricorso.

29.
    Dalla giurisprudenza comunitaria emerge che una disposizione contenuta in una decisione di cui l'interessato non sia il destinatario, per poter produrre effetti diretti nei suoi confronti, deve imporre al proprio destinatario un obbligo incondizionato e sufficientemente chiaro e preciso a favore dell'interessato (v. sentenze della Corte sentenza 6 ottobre 1970, causa 9/70, Grad, Racc. pag. 825, punto 9, 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641, punti 22 e 23 e 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 110).

30.
    La ricorrente non ha però presentato alcun argomento da cui risulti che tali criteri sono soddisfatti. La tesi che la ricorrente trae dagli effetti della relazione dell'organo d'appello permanente e dalla decisione dell'organo di conciliazione è infondata e deve pertanto essere respinta senza che occorre esaminare se le decisioni imperative dell'organo di conciliazione abbiano effetto diretto.

Sul motivo che deduce la violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e sviamento di potere

Argomenti delle parti

31.
    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il regolamento n. 404/93, in particolare il suo art. 30 e che la Commissione si è resa responsabile di uno sviamento di potere.

32.
    Così la Commissione avrebbe violato le condizioni enunciate nella sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, per quanto riguarda i casi di palese iniquità.

33.
    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata valuta erroneamente i fatti quando ritiene che le sue difficoltà siano dovute al suo stesso comportamento. La decisione della Treuhandanstalt di smettere, nell'aprile 1993, la maturazione delle banane costituirebbe una circostanza eccezionale di cui la ricorrente non è responsabile e non se ne sarebbe dovuto tener conto al fine di

determinare i suoi diritti, nel contesto dell'attribuzione dei certificati di importazione, laddove essa è subentrata alla Großhandelsgesellschaft. Alla luce della particolare situazione dei nuovi Länder, il suo contingente di banane dovrebbe essere calcolato sulla base della capacità di tale impresa.

34.
    Del resto, la chiusura dell'impianto di maturazione nell'aprile 1993 non sarebbe stata decisa per rispondere ad un obiettivo commerciale di lungo termine, bensì per attirare potenziali investitori. Poiché la modernizzazione non ha portato il successo auspicato, la società ricorrente sarebbe stata gestita, nel gennaio 1993, dal dipartimento «liquidazione» della Treuhandanstalt il cui responsabile aveva, come unico compito, quello di predisporre programmi d'intervento sociale per i lavoratori e di curare la cessione dei beni dell'impresa.

35.
    La ricorrente insiste sul fatto che la costruzione dell'impianto di maturazione di banane costituiva, per lei, la conditio sine qua non della propria presenza sul mercato a lungo termine. Essa sarebbe l'unico grossista che dispone di un assortimento completo in un raggio di 100 km e avrebbe sempre assicurato l'approvvigionamento di base della popolazione della sua regione in frutta e verdura, come la testimonianza di un impiegato di uno dei suoi clienti potrebbe confermare.

36.
    In questo contesto, la ricorrente sostiene che i grandi commercianti di frutta e i grandi grossisti dei vecchi Länder, che propongono un assortimento completo, dispongono tutti di un loro proprio impianto per la maturazione delle banane. Qualora la Commissione contestasse questo punto, la ricorrente chiede che sia svolta una perizia.

37.
    Infine, la Commissione, assumendo come quantitativi di riferimento nel contesto dell'attribuzione di certificati di importazione i quantitativi di banane maturati nel vecchio impianto di maturazione durante gli anni 1991, 1992 e 1993, avrebbe riconosciuto la continuità dell'attività di maturazione dopo la privatizzazione della Großhandelsgesellschaft.

38.
    Ciò considerato, la ricorrente ritiene che non possa esserle opposta la sua conoscenza del regolamento n. 404/93 alla data della costruzione del suo nuovo impianto di maturazione, nel 1995. Se l'applicazione di questo regolamento dovesse obbligarla a cessare definitivamente la sua attività di maturazione, ciò equivarrebbe ad un divieto di esercitare un'attività professionale che minaccerebbe la sua stessa esistenza e provocherebbe il licenziamento di numerosi collaboratori, essenzialmente specializzati nelle attività di maturazione delle banane. Ciò equivarrebbe infine ad escludere durevolmente dalle attività di maturazione delle banane tutte le vecchie imprese di commercio di frutta della ex RDT, che sono state ristrutturate e modernizzate tra il 1990 e il 1995, ed avrebbe come conseguenza l'istituzione di un protezionismo in seno alla Comunità.

39.
    In secondo luogo, la ricorrente afferma che le sue difficoltà dipendono dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Infatti, il periodo di riferimento definito da questo sistema sarebbe un criterio discriminatorio in quanto, nel corso degli anni presi in considerazione, essa non aveva alcuna possibilità di realizzare un fatturato soddisfacente. Cionondimeno, essa sarebbe trattata esattamente allo stesso modo di tutte le altre imprese di commercio di frutta della Comunità.

40.
    Nella replica aggiunge che le vecchie imprese della ex RDT non possono neppure essere trattate nello stesso modo di quelle che sono venuti a installarsi nei nuovi Länder. Contrariamente alla tesi della Commissione, una vecchia impresa della ex RDT ostacolata nella sua attività di maturazione a causa di difficoltà sorte successivamente alla riunificazione e costretta a sospendere provvisoriamente tale attività si troverebbe in una situazione molto diversa da quella di un operatore che sia completamente agli inizi. Diversamente da quest'ultimo, la ricorrente avrebbe assunto obblighi di consegna a lungo termine prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione dei mercati nel settore della banana ed avrebbe mantenuto effettivi consistenti. Il nuovo operatore invece sopporterebbe un rischio economico incomparabilmente più ridotto, potendo subordinare la sua strategia individuale alla consistenza dei certificati d'importazione che gli vengono attribuiti.

41.
    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata lede i suoi diritti di proprietà e di libero esercizio di un'attività professionale. Infatti, il rifiuto di concederle certificati supplementari metterebbe a repentaglio il proseguimento della sua attività poiché, nella sua qualità di grossista che propone un assortimento completo, essa avrebbe imperativamente bisogno di impianti di maturazione per le banane.

42.
    La Commissione sostiene che la decisione di chiudere l'impianto di maturazione adottata dalla Treuhandanstalt rientrava nel contesto della gestione della Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz. Questa decisione non sarebbe stata adottata in previsione dell'imminente entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato nel settore della banana. Di conseguenza, sarebbe impossibile dedurre l'esistenza di un caso di palese iniquità dalle specifiche difficoltà in cui ha versato la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz tra il 1989 e l'aprile 1993.

43.
    La sola circostanza che la ricorrente potrebbe eventualmente invocare come caso di palese iniquità è il fatto che, nel 1995 e nel 1996, essa ha costruito, investendovi somme considerevoli, un nuovo impianto di maturazione per banane della capacità di 10 500 t annue che non può far pienamente funzionare né sfruttare perché non le vengono rilasciati i certificati di importazione di cui ha bisogno in ragione del regime istituito con il regolamento n. 404/93.

44.
    Orbene, le difficoltà incontrate dalla ricorrente a causa di questa situazione sarebbero dovute a mancanza di diligenza da parte sua, poiché essa ha costruito un nuovo impianto per la maturazione delle banane un anno e mezzo dopo

l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, senza sapere come avrebbe potuto sfruttarlo, dato che conosceva perfettamente le regole del periodo di riferimento.

45.
    A questo riguardo, la Commissione confuta la tesi della ricorrente secondo cui essa poteva sperare nell'adozione di regole particolari adatte alla specifica situazione dei nuovi Länder. Afferma che la ricorrente sapeva, fin dal dicembre 1993, allorché ha acquisito la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz, all'epoca gestita dal Treuhandanstalt, che il settore della «maturazione delle banane» era stato dismesso e che nel 1996 essa non poteva affermare che la messa in funzione di un nuovo impianto per la maturazione elle banane fosse la continuazione dell'attività di maturazione svolta dalla Großhandelsgesellschaft o dalla Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz all'epoca in cui era gestita dalla Treuhandanstalt.

46.
    La Commissione riconosce indubbiamente che la ricorrente ha senz'altro ottenuto certificati d'importazione sulla base dei quantitativi di banane maturate durante gli anni 1991, 1992 e 1993 nel vecchio impianto di maturazione, prima della chiusura di quest'ultimo.

47.
    Tuttavia, ciò non significa che la ricorrente possa avvalersi delle precedenti attività di maturazione della Großhandelsgesellschaft. Infatti, i diritti che le sono stati trasferiti si limitano al periodo di riferimento.

48.
    Per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui, nella sua qualità di grossista che offre un assortimento completo, essa avrebbe tassativamente bisogno di impianti per la maturazione delle banane, la Commissione afferma che questo elemento non implica sul mercato una situazione particolare dal punto di vista giuridico. Inoltre, a torto la ricorrente affermerebbe che la maturazione delle banane costituisca una conditio sine qua non per mantenersi a lungo termine sul mercato, perché l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non disciplina l'attività commerciale dei maturatori. Questi ultimi infatti, pur non potendo importare essi stessi banane da paesi terzi o banane non tradizionali ACP e quindi procedere alla loro maturazione, possono far maturare banane «estranee»,cioè importate da altri importatori, senza alcuna limitazione dal punto di vista giuridico.

49.
    Per quanto riguarda la censura relativa al carattere discriminatorio del periodo di riferimento, la Commissione sostiene che le difficoltà connesse con la privatizzazione della Großhandelsgesellschaft non pongono la ricorrente in una situazione particolare che giustifichi un suo trattamento diverso dalle altre imprese operanti nel commercio della frutta. Infatti, con riferimento al settore «maturazione delle banane», la ricorrente si troverebbe nella medesima situazione di qualsiasi altra impresa che operi nel commercio della frutta e che abbia iniziato

tale attività dopo l'entrata in vigore delle regole dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.

50.
    Inoltre, le difficoltà incontrate nell'ambito del processo di privatizzazione da tutte le imprese della ex RDT dopo la riunificazione non dipenderebbe dall'art. 30 del regolamento n. 404/93, in quanto la Corte ha dichiarato, nella menzionata sentenza T. Port, che le condizioni richieste per poter rimediare ai casi di palese iniquità ai sensi di tale articolo sono puramente individuali. In proposito, la Commissione fa altresì riferimento all'ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-79/96 R, Camar/Commissione (Racc. pag. II-403).

51.
    La censura della ricorrente secondo cui il passaggio all'organizzazione comune di mercato nel settore della banana lederebbe il suo diritto fondamentale al libero esercizio della professione è, per quanto la riguarda, contestata dalla Commissione con il rilievo che, per costante giurisprudenza, la libertà di esercizio di un'attività economica fa parte dei principi generali del diritto comunitario, ma, lungi dal costituire una prerogativa assoluta, va considerata alla luce della sua funzione sociale (v. sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-521/93, Atlanta e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1707, punto 62). Inoltre le garanzie conferite agli operatori economici non possono in nessun caso essere estese alla protezione di semplici interessi o possibilità di ordine commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica (v. sentenza della Corte 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold e a./Commissione, Racc. pag. 491, punto 14). I certificati d'importazione richiesti dalla ricorrente per assicurare il suo volume d'affari non sarebbero pertanto protetti dal diritto fondamentale della libertà di esercizio di un'attività economica.

52.
    Infine, per quanto riguarda il diritto alla tutela della proprietà, invocato dalla ricorrente, la Commissione ritiene che, se l'applicazione delle regole dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana può effettivamente mettere in gioco l'esistenza dell'intera impresa, il rischio così corso è imputabile alla decisione della ricorrente stessa, che, pur conoscendo perfettamente il contesto giuridico definito dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, ha cionondimeno investito nella costruzione di un nuovo impianto di maturazione senza alcuna garanzia di poterlo sfruttare in modo redditizio.

53.
    Il Regno di Spagna, a sostegno degli argomenti della Commissione, fa rilevare, segnatamente, che la possibilità di emanare le misure transitorie previste dall'art. 30 del regolamento n. 404/93 ha come oggetto, a tenore del ventiduesimo 'considerando‘ di tale regolamento, quello di fare fronte alle perturbazioni del mercato interno che possono derivare dalla sostituzione dell'organizzazione comune dei mercati ai vari regimi nazionali. Cionondimeno, essa non mirerebbe a risolvere i problemi di natura molto diversa che possono porsi, per altre ragioni, alle imprese che svolgono la loro attività nel settore della banana.

54.
    In particolare, le difficoltà esposte dalla ricorrente non sarebbero dovute all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e non risponderebbero all'obiettivo perseguito dalle misure transitorie previste dall'art. 30 del regolamento n. 404/93

55.
    Il Regno di Spagna rileva, a questo proposito, che la violazione delle condizioni previste dall'art. 30 del regolamento n. 404/93 per la concessione di misure transitorie rischierebbe di alterare l'intero sistema delle importazioni di banane nella Comunità, di ledere i diritti degli operatori del settore e, dunque, di compromettere l'equilibrio degli interessi consacrato dalle disposizioni di politica agricola comune sull'organizzazione comune dei mercati in esame (v. ordinanza Camar/Commissione, citata, punto 47).

56.
    Il Regno di Spagna contesta pure le censure della ricorrente relative allo sviamento di potere sostenendo che, nella specie, la Commissione non ha emesso la decisione impugnata al fine di raggiungere un obiettivo distinto dall'obiettivo previsto, ma si è limitata ad applicare l'art. 30 del regolamento n. 404/93, come interpretato dalla Corte.

57.
    Per quanto riguarda il principio di parità, il Regno di Spagna considera che la Commissione ha, giustamente e conformemente a tale principio, trattato la ricorrente allo stesso modo in cui tratta tutte le imprese che commercializzano banane dei paesi terzi e non tradizionali ACP

58.
    La Repubblica francese sottolinea, innanzi tutto, che dai termini utilizzati dalla ricorrente nella sua domanda emerge che le sue difficoltà non rispondono ai requisiti di attuazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, come definiti dal giudice comunitario, bensì trovano la loro fonte in una decisione dell'impresa successiva all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati.

59.
    La Repubblica francese afferma poi che la Commissione ha giustamente considerato che la ricorrente non subentrava alla Großhandelsgesellschaft nell'insieme dei suoi diritti. Infatti, come la ricorrente riconosce, il citato contratto concluso il 17 dicembre 1993 con la Treuhandanstalt non contiene alcuna clausola relativa ad una qualsiasi attività di maturazione.

60.
    In altri termine, la ricorrente avrebbe deciso di costruire un nuovo impianto di maturazione dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato nel settore della banana, in piena conoscenza del regime di contingente tariffario previsto da tale sistema.

Giudizio del Tribunale

61.
    L'art. 30 del regolamento n. 404/93 conferisce alla Commissione il potere di adottare misure transitorie specifiche per «agevolare il passaggio dal regime vigente

prima dell'entrata in vigore del (...) regolamento a quello introdotto con il presente regolamento e soprattutto per superare particolari difficoltà» provocate da tale passaggio. Secondo una costante giurisprudenza, queste misure provvisorie sono destinate a far fronte alle turbative del mercato interno provocate dalla sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati e hanno lo scopo di permettere di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori dopo l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle condizioni dei mercati nazionali anteriori al regolamento n. 404/93 (v. ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667, punti 46 e 47, sentenze della Corte T. Port, già citata, punto 34, e 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 22, nonché l'ordinanza Camar/Commissione, già citata, punto 42).

62.
    La Corte ha affermato che al riguardo, la Commissione deve del pari tenere in considerazione la situazione degli operatori economici che hanno adottato, nell'ambito di una disciplina nazionale precedente il regolamento, un dato comportamento, senza potere prevedere le conseguenze di tale comportamento a seguito dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati (v. sentenza T. Port, già citata, punto 37).

63.
    E' su tale criterio che la Commissione si basa allorquando enuncia, nella decisione impugnata (v. punto 11 supra) che la data di costituzione della ricorrente è successiva alla proposta relativa all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, pubblicata il 10 settembre 1992, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento n. 404/93 avvenuta il 25 febbraio 1993 e che, di conseguenza, l'interessata non può aver agito senza prevedere le conseguenze che i suoi atti avrebbero avuto in un contesto temporale successivo all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.

64.
    La ricorrente non nega di aver costruito nel 1995 un nuovo impianto di maturazione, nel quale la maturazione delle banane ha potuto avere inizio a partire dal luglio 1996. Del resto ha fornito essa stessa tale informazione alla Commissione nella domanda di certificati supplementari presentata il 18 dicembre 1996.

65.
    La ricorrente ha precisato, nel corso dell'udienza, che la costruzione di un nuovo impianto di maturazione era prevista da molto tempo e che la chiusura del vecchio impianto era soltanto un'interruzione temporanea di tale attività. Si sarebbe cominciato a discutere della costruzione del nuovo impianto di maturazione già nel 1990, anche se la decisione di chiusura del vecchio impianto è stata adottata soltanto nel 1993.

66.
    Orbene, è giocoforza constatare che questa informazione, che non è stata trasmessa alla Commissione all'epoca della decisione impugnata, non è dimostrata. Si deve a questo proposito sottolineare che il contratto di vendita non conteneva alcuna disposizione relativa alla costruzione di un nuovo impianto di maturazione. Del

resto, il costo dei lavori di costruzione dell'impianto della Fruchthalndelgesellschaft ha ampiamente superato l'importo degli investimenti che l'acquirente si era impegnato a realizzare.

67.
    Ne consegue che la ricorrente, allorché ha deciso di costruire un nuovo impianto di maturazione, era in grado di prevederne le conseguenze nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana istituita con regolamento n. 404/93. Di conseguenza, la Commissione, che del resto dispone di un ampio potere nella valutazione della necessità delle misure transitorie, aveva ragione nel respingere la domanda di concessione di certificati supplementari presentata dalla ricorrente il 18 dicembre 1996.

68.
    Questa conclusione non può essere inficiata dagli altri argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso.

69.
    In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento della necessità per la ricorrente di disporre di un impianto di maturazione di banane, si deve in primo luogo osservare che esso non è dimostrato. Infatti, un grossista che dispone di un assortimento di frutta e verdura completa non è, come sottolineato dalla Commissione, un operatore avente sul mercato una situazione particolare dal punto di vista giuridico. Inoltre, la ricorrente, non contesta che un impianto di maturazione può condurre le sue attività nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, anche senza certificato di importazione, curando la maturazione delle banane importate da altri operatori.

70.
    Del resto, anche supponendo che un impianto di maturazione sia stato indispensabile per la ricorrente, ciò non la dispensava, prima di iniziarne la costruzione, dal valutarne la redditività tenendo conto delle condizioni imposte dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.

71.
    In secondo luogo, per quanto riguarda l'attribuzione al ricorrente, come quantità di riferimento per il calcolo dei suoi diritti all'importazione, dei quantitativi di banane maturate nel vecchio impianto, vanno accolte le spiegazioni fornite dalla Commissione, in particolare nel corso dell'udienza, secondo le quali si tratta di un trasferimento di diritto patrimoniali limitato all'attività di maturazione nel corso degli anni 1991, 1992 e 1993. Ciò non implica assolutamente che la ricorrente abbia un titolo per argomentare da tale trasferimento l'esistenza di una continuità dell'attività di maturazione dalla privatizzazione della Großhandelsgesellschaft fino alla messa in attività del suo nuovo impianto di maturazione.

72.
    In terzo luogo, per quanto riguarda l'asserita violazione del principio di parità di trattamento in ragione della situazione particolarmente difficile delle imprese privatizzate della ex RDT, basta constatare che queste difficoltà non sono dovute all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati (v. la giurisprudenza citata

supra al punto 61). Di conseguenza, si tratta di difficoltà che non rientrano nel campo d'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.

73.
    Per di più la Corte, nella menzionata sentenza Germania/Consiglio (punti 73-74) ha affermato che se è vero che non tutte le imprese sono toccate nello stesso modo dal regolamento n. 404/93, un trattamento differenziato appare tuttavia inerente all'obiettivo dell'integrazione di mercati fino ad allora isolati, tenuto conto della diversa situazione nella quale versavano le diverse categorie di operatori economici prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati.

74.
    In quarto luogo, per quanto riguarda gli argomenti che deducono la violazione di diritti di proprietà e del libero esercizio di un'attività professionale, va precisato che la Corte ha dichiarato che nessun operatore economico può rivendicare un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un momento precedente all'adozione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.Inoltre, la restrizione alla facoltà di importare banane dei paesi terzi, conseguente all'apertura del contingente doganale e alla sua ripartizione, è inerente agli obiettivi di interesse generale comunitario perseguiti con l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e non pregiudica pertanto indebitamente il libero accesso alle attività professionali degli operatori tradizionali di banane di paesi terzi (v. sentenze della Corte Germania/Consiglio, già citata, punti 79, 82 e 87 e sentenza 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 77).

75.
    Pertanto, la ricorrente non può allegare una violazione del suo diritto di proprietà. Parimenti, non essendo, del resto, direttamente soggetta, in quanto azienda di maturazione, a restrizioni giuridiche ai sensi dell'organizzazione comune dei mercati, essa non può invocare una violazione del diritto al libero esercizio di un'attività professionale.

76.
    Infine, la ricorrente non ha titolo per asserire che il rigetto della sua domanda mediante la decisione impugnata costituisca uno sviamento di potere. A tal fine, basta ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, una decisione è viziata da sviamento di potere se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68, e sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69). Orbene, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova in tal senso.

77.
    Da quanto precede emerge che la Commissione ha correttamente applicato l'art. 30 del regolamento n. 404/93 e che adottando la decisione impugnata, non ha perseguito un obiettivo diverso da quello previsto da detto articolo.

78.
    Di conseguenza, senza che si renda necessario disporre le misure di istruzione proposte dalla ricorrente (v. punti 35 e 36 supra), il ricorso va respinto nella sua integralità.

Sulle spese

79.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha presentato tale domanda e la ricorrente è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese sostenute dalla Commissione. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura le spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, parti intervenienti, restano a loro carico.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)    Le spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese restano a loro carico.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 settembre 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.