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Impugnazione proposta il 15 dicembre 2022 dall’Airoldi Metalli SpA avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli SpA/Commissione

(Causa C-764/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (rappresentanti: M. Campa, avvocato, D. Rovetta, avocat, P. Gjørtler, advokat, V. Villante, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare l’ordinanza del Tribunale del 5 ottobre 2022, causa T-1/22, Airoldi Metalli Spa/Commissione europea e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dall’Airoldi Metalli Spa;

rinviare la causa al Tribunale affinché esamini nel merito il ricorso proposto dall’Airoldi Metalli Spa;

condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Nell’ambito della presente impugnazione, la ricorrente deduce due motivi principali.

Primo motivo d’impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, ultima frase, [TFUE], e del requisito e della nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione – Errata qualificazione dei fatti e snaturamento delle prove.

Secondo motivo d’impugnazione: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, e in particolare del requisito dell’«incidenza diretta e individuale» – Errata qualificazione dei fatti.

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