Language of document : ECLI:EU:T:2022:15

Causa C610/19

Deutsche Telekom AG

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 gennaio 2022

«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga – Decisione che accerta una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e riduce l’importo dell’ammenda inflitta – Diniego della Commissione di versare interessi di mora – Articolo 266 TFUE – Articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Privazione del godimento dell’importo dell’ammenda indebitamente versata – Lucro cessante – Interessi di mora – Tasso – Danno»

1.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 30-32)

2.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova – Rimborso da parte della Commissione di un’ammenda annullata e ridotta dal giudice dell’Unione – Lucro cessante dell’impresa interessata con riguardo all’importo rimborsato – Assenza di elementi di prova che dimostrano la possibilità di effettuare investimenti tali da produrre un rendimento equivalente al rendimento dei capitali investiti o al costo medio ponderato del capitale – Assenza di danno reale e certo

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 39-48, 51, 52)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Inadempimento della Commissione del suo obbligo di versare gli interessi di mora afferenti all’importo rimborsato di un’ammenda annullata e ridotta dal giudice dell’Unione – Violazione dell’articolo 266 TFUE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli

(Artt. 261, 263, 266, comma 1, e 340, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

(v. punti 71-76, 95, 111-113)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Rimborso da parte della Commissione di un’ammenda annullata e ridotta dal giudice dell’Unione – Rifiuto della Commissione di versare interessi di mora afferenti all’importo rimborsato – Effetti ex tunc dell’annullamento e della riduzione operate dal giudice dell’Unione – Interessi di mora determinati o determinabili sulla base di elementi oggettivi stabiliti alla data del pagamento provvisorio dell’ammenda

[Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 83 e 90; decisione della Commissione C(2013)2488 final, art. 24, § 2]

(v. punti 78-87, 95)

5.      Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Rimborso da parte della Commissione di un’ammenda annullata e ridotta dal giudice dell’Unione – Obbligo di pagare interessi di mora afferenti all’importo rimborsato a partire dalla data del pagamento dell’ammenda – Violazione della funzione dissuasiva delle ammende – Assenza

(Art. 266, comma 1, TFUE)

(v. punti 91-94)

6.      Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Rimborso parziale da parte della Commissione di un’ammenda ridotta dal giudice dell’Unione – Competenza della Commissione quanto alla fissazione dei requisiti di rimborso in una decisione individuale – Assenza

(Art. 266, comma 1, TFUE; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 90, § 4)

(v. punti 96-105)

7.      Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Interessi compensativi – Interessi moratori – Distinzione – Misura di esecuzione di una sentenza del giudice dell’Unione che annulla parzialmente un’ammenda e opera una riduzione del suo importo

(Art. 266, comma 1, TFUE)

(v. punti 107-110)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Rimborso da parte della Commissione di un’ammenda annullata e ridotta dal giudice dell’Unione – Rifiuto della Commissione di versare interessi di mora afferenti all’importo rimborsato – Danno conseguente a detto rifiuto – Sussistenza di un nesso causale

(Art. 266, comma 1, e 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 116-118)

9.      Risorse proprie dell’Unione europea – Pagamento di un credito che incombe alla Commissione – Interessi dovuti – Rimborso da parte della Commissione di un’ammenda annullata e ridotta dal giudice dell’Unione – Determinazione del tasso degli interessi dovuti – Pagamento immediato dell’ammenda – Moratoria di pagamento accompagnata dalla costituzione di una garanzia bancaria – Distinzione

(Regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 83 e 111)

(v. punti 120-123, 127-137)

Sintesi

Il Tribunale ha concesso a Deutsche Telekom un indennizzo pari a circa EUR 1,8 milioni a titolo di risarcimento del danno che ha subito in ragione del rifiuto della Commissione europea di versarle interessi di mora sull’importo dell’ammenda che ha indebitamente pagato nel contesto di una violazione delle regole della concorrenza.

Con decisione del 15 ottobre 2014 (1), la Commissione europea ha inflitto alla società Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom») un’ammenda di EUR 31 070 000 per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga, in violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

Deutsche Telekom ha proposto ricorso di annullamento di questa decisione, pur pagando l’ammenda, il 16 gennaio 2015. Con sentenza del 13 dicembre 2018 (2), il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso di Deutsche Telekom e, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche nel merito, ha ridotto l’importo dell’ammenda di EUR 12 039 019. Il 19 febbraio 2019, la Commissione ha rimborsato tale importo a Deutsche Telekom.

Con lettera del 28 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha, di contro, rifiutato di versare a Deutsche Telekom gli interessi di mora per il periodo compreso tra la data del pagamento dell’ammenda e la data del rimborso della parte dell’ammenda considerata indebita (in prosieguo: il «periodo in questione»).

Pertanto, Deutsche Telekom ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la condanna della Commissione a versare un risarcimento per il lucro cessante in ragione della privazione del godimento, nel corso del periodo in questione, dell’importo principale della parte dell’ammenda indebitamente pagata o, in subordine, al risarcimento del danno che essa avrebbe subito in ragione del rifiuto della Commissione di versare gli interessi di mora su tale importo.

Con la sua sentenza, la Settima Sezione ampliata del Tribunale accoglie parzialmente il ricorso di annullamento e per risarcimento danni di Deutsche Telekom. In tale contesto, esso apporta taluni chiarimenti quanto all’obbligo della Commissione di versare interessi di mora sulla parte dell’importo di un’ammenda che, in esito a una sentenza del giudice dell’Unione, dev’essere rimborsata all’impresa interessata.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale respinge la domanda di Deutsche Telekom di risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, dell’asserito lucro cessante che avrebbe subito in ragione della privazione del godimento, nel corso del periodo in questione, della parte dell’ammenda indebitamente pagata e che corrisponderebbe al rendimento annuale dei suoi capitali investiti o al costo medio ponderato del suo capitale.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinata al ricorrere di un insieme di condizioni cumulative, vale a dire l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, la realtà del danno e l’esistenza di un nesso causale tra la violazione e il danno subito, ciò che spetta al ricorrente provare.

Orbene, nella specie, Deutsche Telekom ha omesso di apportare prove concludenti del carattere reale e corto del danno invocato. Segnatamente, Deutsche Telekom non ha né dimostrato che avrebbe necessariamente investito l’importo dell’ammenda indebitamente pagata nelle proprie attività, né che la privazione del godimento di detto importo l’ha indotta a rinunciare a progetti specifici e concreti. In tale contesto, Deutsche Telekom non ha nemmeno dimostrato che non avrebbe avuto la disponibilità dei fondi necessari per cogliere un’opportunità di investimento.

In secondo luogo, il Tribunale esamina la domanda di risarcimento danni proposta in subordine da Deutsche Telekom per violazione dell’articolo 266 TFUE, il cui primo comma prevede l’obbligo, per le istituzioni un atto delle quali sia stato annullato da una sentenza del giudice dell’Unione, di adottare tutte le misure che comporta l’esecuzione di tale sentenza.

Il Tribunale osserva, da una parte, che, nell’imporre alle istituzioni l’obbligo di adottare tutte le misure che comporta l’esecuzione delle sentenze del giudice dell’Unione, l’articolo 266, primo comma, TFUE conferisce diritti ai singoli che siano risultati vittoriosi dinanzi a detto giudice. D’altra parte, le Tribunale ricorda che gli interessi di mora rappresentano una componente indispensabile dell’obbligo di ripristino dello status quo che incombe alle istituzioni in virtù di detta disposizione. Nell’ipotesi di annullamento e di riduzione di un’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle norme della concorrenza, di conseguenza, deriva da tale disposizione l’obbligo della Commissione di restituire l’importo dell’ammenda indebitamente pagata oltre interessi di mora.

Il Tribunale precisa che, dal momento che, da una parte, la normativa finanziaria applicabile (3) prevede un diritto alla ripetizione a favore della società che ha pagato a titolo provvisorio un’ammenda successivamente annullata e ridotta e, dall’altra, l’annullamento e la riduzione dell’importo dell’ammenda operati dal giudice dell’Unione hanno un effetto retroattivo, il credito di Deutsche Telekom esisteva ed era certo quanto al suo importo massimo alla data del pagamento provvisorio dell’ammenda. La Commissione era pertanto tenuta, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, a versare interessi di mora sulla parte dell’importo dell’ammenda ritenuta indebita dal Tribunale, per tutto il periodo in questione. Tale obbligo è inteso a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito connesso a un ritardo obiettivo e a incitare la Commissione a dar prova di una particolare attenzione all’atto dell’adozione di una decisione che implica il pagamento di un’ammenda.

Il Tribunale aggiunge che, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, l’obbligo di versare interessi di mora non si pone in contrasto con la funzione dissuasiva delle ammende nelle cause di concorrenza, ove tale funzione dissuasiva è necessariamente presa in considerazione dal giudice dell’Unione quando esercita la sua competenza giurisdizionale anche nel merito per ridurre, con effetto retroattivo, l’importo di un’ammenda. Peraltro, la funzione dissuasiva delle ammende deve essere conciliata con il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all’articolo 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui rispetto è garantito mediante il controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE, unitamente alla competenza giurisdizionale anche nel merito quanto all’importo dell’ammenda

Il Tribunale respinge parimenti gli altri argomenti dedotti dalla Commissione.

Da una parte, anche se l’importo dell’ammenda pagata dalla ricorrente non ha prodotto interessi quando era detenuto dalla Commissione, quest’ultima era tenuta, a seguito della sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, a rimborsare alla ricorrente la parte dell’importo dell’ammenda considerata indebita, oltre interessi di mora, ove l’articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012, che disciplina il recupero delle ammende, non osta a tale rimborso. Inoltre, l’obbligo di versare interessi di mora risulta direttamente dall’articolo 266, primo comma, TFUE e la Commissione non è abilitata a stabilire, con una decisione individuale, le condizioni alle quali verserà interessi di mora nell’ipotesi di annullamento della decisione che ha inflitto un’ammenda e ha ridotto l’importo dell’ammenda medesima.

D’altra parte, gli interessi dovuti nella specie sono interessi di mora e non interessi compensatori. Infatti, il credito principale di Deutsche Telekom era un diritto alla ripetizione connesso al pagamento di un’ammenda che era stato effettuato a titolo provvisorio. Tale credito esisteva ed era certo quanto al suo importo massimo o quantomeno determinabile sulla base di elementi oggettivi fissati alla data di detto pagamento.

In considerazione del fatto che la Commissione era tenuta a rimborsare a Deutsche Telekom la parte dell’ammenda indebitamente pagata, oltre a interessi di mora, e che non disponeva di alcun margine di discrezionalità al riguardo, il Tribunale conclude che il rifiuto di versare detti interessi a Deutsche Telekom costituisce una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 266, primo comma, TFUE, che fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. In considerazione della sussistenza di un nesso diretto tra la violazione accertata e il danno che consiste nella perdita, nel corso del periodo in questione, degli interessi di mora sulla parte dell’ammenda indebitamente pagata, il Tribunale attribuisce a Deutsche Telekom un’indennità di EUR 1 750 522,38, calcolata applicando, per analogia, il tasso previsto dall’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, vale a dire il tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento nel gennaio 2015, pari allo 0,05%, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.


1      Decisione C(2014) 7465 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39523 – Slovak Telekom), rettificata dalla sua decisione C(2014) 10119 final, del 16 dicembre 2014, nonché dalla sua decisione C(2015) 2484 final, del 17 aprile 2015.


2      Sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione (T‑827/14, EU:T:2018:930).


3      Regolamento delegato n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1) e regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).