Language of document : ECLI:EU:F:2008:174

Impugnazione proposta il 9 giugno 2022 dalla LATAM Airlines Group SA e dalla Lan Cargo SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022, causa T-344/17, Latam Airlines Group e Lan Cargo / Commissione

(Causa C-375/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: LATAM Airlines Group SA e Lan Cargo SA (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt, e W. Sparks, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia;

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (Caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguarda le ricorrenti. In subordine, annullare parzialmente la decisione e ridurre l’ammenda imposta alle ricorrenti all’importo che la Corte reputi adeguato;

in subordine, ove la Corte ritenga di non potersi pronunciare in via definitiva, rinviare la causa al Tribunale; e

condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese dei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi d’impugnazione:

Il primo motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel determinare le conseguenze giuridiche dell’accoglimento del primo motivo. Invece di procedere all’annullamento integrale della decisione, il Tribunale avrebbe annullato la decisione solo parzialmente, senza verificare se gli elementi in base ai quali le ricorrenti sono state dichiarate non responsabili fossero scindibili, nonostante una chiara giurisprudenza che definisce questo come il criterio pertinente.

Il secondo motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel respingere il sesto motivo sui diritti della difesa, relativo all’omissione da parte della Commissione di fornire le ragioni per le quali essa non ha agito nei confronti di altre compagnie aeree e di un fornitore di servizi. Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato il chiaro senso delle prove nel valutare l’email datata 22 luglio 2005, senza tenere conto del fatto che gli elementi chiave su cui si basa il Tribunale erano azioni di compagnie aeree contro le quali la Commissione ha ritirato le accuse dopo la comunicazione degli addebiti.

Il terzo motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel respingere la terza parte del quarto motivo (primo capo) in relazione alla competenza della Commissione ad effettuare determinate constatazioni.

Il quarto motivo di impugnazione verte su errori manifesti di diritto nel respingere la terza parte del quarto motivo (secondo capo) in relazione all’ambiguità della decisione per quanto riguarda la portata geografica dell’infrazione.

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