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Ricorso proposto il 28 gennaio 2013 - 1. garantovaná / Commissione

(Causa T-42/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: 1. garantovaná a.s. (Bratislava, Repubblica slovacca) (rappresentanti: M. Powell, solicitor, G. Forwood, barrister, avv.ti M. Staroň e P. Hodál)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la lettera della Commissione del 21 dicembre 2012, nel caso COMP/39.396 - carburo di calcio, nella parte in cui:

applica un tasso di interesse del 4,5% in relazioni a periodi di tempo in cui la Corte aveva i) sospeso l'operatività dell'articolo 2 della decisione C(2009) 5791 def. della Commissione, del 22 luglio 2009, relativa al caso COMP/39.396 - Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas, nei confronti della ricorrente, e ii) sospeso l'obbligo della ricorrente di fornire una garanzia bancaria al fine di evitare il recupero immediato dell'ammenda imposto dall'articolo 2 di tale decisione;

fissa il saldo ancora dovuto al 25 gennaio 2013, comprensivo dell'ammenda e degli interessi di mora, ad EUR 20 293 586,60;

intima formalmente la ricorrente a effettuare il pagamento a titolo provvisorio di EUR 20 293 586,60 o a fornire un'adeguata garanzia finanziaria per tale importo entro il 25 gennaio 2013.

Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la Commissione non aveva alcuna base giuridica per imporre interessi in relazione al periodo interessato dalle misure cautelari, dal momento che la decisione di adozione delle misure cautelari del 20 ottobre 2009 ha sospeso l'operatività dell'articolo 2 della decisione C(2009) 5791 nella parte in cui si riferiva alla ricorrente. Ciò posto, l'ammenda non risultava "esigibile" ai sensi dell'articolo 79, lettera c), delle modalità di esecuzione. Conformemente al principio accessorium sequitur principale, gli interessi relativi all'ammenda possono cominciare a decorrere soltanto dalla data in cui l'ammenda risulta esigibile.

Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che, con riferimento al periodo interessato dalla decisione di misure cautelari, l'applicazione di interessi moratori al tasso del 4,5% ha violato il legittimo affidamento della ricorrente, dato che la decisione di misure cautelari del 2 marzo 2011 ha sospeso l'obbligo della ricorrente di fornire una garanzia bancaria al fine di evitare il recupero immediato dell'ammenda inflitta su di essa dall'articolo 2 della decisione C("009) 5791. Tale circostanza pone la ricorrente nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata se avesse fornito la garanzia bancaria. La ricorrente poteva pertanto nutrire un legittimo affidamento, sorto dalla lettera della Commissione del 24 luglio 2009 che notificava la decisione C(2009 5791, nel fatto che gli interessi relativi all'ammenda sarebbero stati calcolati al tasso stabilito all'articolo 86, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione.

Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'applicazione di interessi moratori al tasso del 4,5% per i periodi interessati dalle decisioni di misure cautelari priva le misure cautelari stesse del loro effetto pratico, dato che la finalità dei due tassi d'interesse stabiliti dagli articoli 86, paragrafo 2, lettera b), e 86, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione è di incentivare la fornitura di una garanzia bancaria e, al contrario, di penalizzare coloro che rifiutano il pagamento dell'ammenda allorché essa è esigibile, oppure la fornitura di una garanzia bancaria adeguata. La ricorrente non dovrebbe essere penalizzata dall'applicazione di un tasso di interessi moratorio per non aver fornito una garanzia bancaria, allorché i) la Corte ha sospeso l'operatività dell'ammenda, e ii) ha dichiarato fosse oggettivamente impossibile per la ricorrente fornire una garanzia bancaria.

Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che l'applicazione del tasso di interesse moratorio del 4,5% per i periodi interessati dalle decisioni di misure cautelari viola il principio di proporzionalità. Sarebbe contrario ad esso il fatto di penalizzare la ricorrente attraverso l'applicazione di interessi al tasso di cui all'articolo 86, paragrafo 2, lettera b) delle modalità di esecuzione, allorché i) l'ammenda non era esigibile e ii) il giudice dell'Unione ha dichiarato che essa non può pagare l'ammenda né fornire un'adeguata garanzia bancaria.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.