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Ricorso proposto il 24 gennaio 2013 - Pedro Group / UAMI - Cortefiel (PEDRO)

(Causa T-38/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cortefiel, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione R 0271/2011-4 della quarta commissione di ricorso, del 26 novembre 2012: annullare la parte della decisione relativa al parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione del 17 dicembre 2010 e al rigetto della domanda di marchio comunitario della ricorrente per taluni prodotti della classe 25;

condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio nominativo "PEDRO" per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35 - Marchio comunitario n. 7 541 857

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario figurativo in bianco e nero "Pedro del Hierro" n. 1 252 899 per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25, 35, e 42 e marchio internazionale n. 864 740 asseritamente valido in Bulgaria, Spagna e Romania per il marchio figurativo in bianco e nero "Pedro del Hierro" per prodotti e servizi delle classi 3, 14, 25 and 35.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto totale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto l'opposizione per prodotti della classe 25, rigetto della domanda per tali prodotti e rigetto del ricorso per la parte restante

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2 del regolamento del Consiglio n. 207/2009

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