Sentenza del Tribunale 8 maggio 2014 – Pedro Group / UAMI– Cortefiel (PEDRO)
(Causa T-38/13)1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PEDRO – Marchio figurativo anteriore Pedro del Hierro – Parziale diniego di registrazione – Impedimenti relativi alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pedro Group Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: M. Vuijst e J. Crespo Carillo, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Cortefiel, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, poi P. López Ronda, G. Macias Bonilla e G. Marín Raigal, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 novembre 2012 (procedimento R 271/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Cortefiel, SA e la Pedro Group Pte Ltd.
Dispositivo
Il ricorso è respinto
La Pedro Group Pte Ltd è condannata alle spese.
________________________1 GU C 101 del 6.4.2013.