Language of document : ECLI:EU:T:2014:167

Causa T‑43/13

Beniamino Donnici

contro

Parlamento europeo

«Ricorso per risarcimento danni – Membri del Parlamento europeo – Verifica dei poteri – Decisione del Parlamento che dichiara non valido un mandato di deputato europeo – Annullamento della decisione del Parlamento da parte di una sentenza della Corte – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 marzo 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Termine di deposito – Dies a quo – Ricezione dell’atto introduttivo da parte del convenuto

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 46, § 1, e 114, § 1)

2.      Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Responsabilità per atto individuale – Data di manifestazione degli effetti dannosi dell’atto nei confronti dell’interessato – Considerazione della valutazione soggettiva dell’effettività del danno – Inammissibilità

(Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

3.      Ricorso per risarcimento danni – Termine di prescrizione – Dies a quo – Danno continuato – Data da prendere in considerazione

(Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      Il termine per il deposito del controricorso è di due mesi. Tale termine è quello accordato al convenuto per rispondere all’atto introduttivo scegliendo di rispondere nel merito, depositando un controricorso, ovvero di sollevare l’irricevibilità del ricorso, depositando a tal fine un’eccezione, conformemente all’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Occorre quindi considerare che anche il termine per il deposito dell’eccezione di irricevibilità è di due mesi.

Inoltre, il termine previsto all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale per il deposito del controricorso comincia a decorrere per il convenuto solo dalla data di ricevimento dell’atto introduttivo. Tale soluzione deve essere considerata applicabile anche al termine per il deposito dell’eccezione di irricevibilità.

(v. punti 37‑39, 41, 42)

2.      A tenore dell’articolo 46 dello Statuto della Corte, le azioni contro l’Unione europea in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui sussistono tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno ed in particolare quando il danno da risarcire si è verificato. Tuttavia, i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti all’articolo 340, secondo comma, TFUE e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi non possono che fondarsi su criteri rigorosamente oggettivi. In tal senso, una conoscenza precisa e circostanziata dei fatti di causa non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione. Parimenti, la valutazione soggettiva dell’effettività del danno da parte della vittima di tale danno non può essere presa in considerazione nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Nel caso dei contenziosi sorti da atti individuali, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando la decisione ha prodotto i suoi effetti nei riguardi delle persone cui essa si dirige. In tale contesto, è indifferente, ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione, che il comportamento illegittimo dell’Unione sia stato constatato con una decisione giudiziaria.

(v. punti 46, 48, 50‑52, 56)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 59, 60)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 81‑87)