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Ricorso presentato il 5 giugno 2007 - Górażdże Cement/Commissione

(Causa T-193/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Górażdże Cement S.A. (Chorula, Polonia) (rappresentanti: R. Forbes, Solicitor e avv.to P. Muñiz)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce cinque motivi in base ai quali la decisione della Commissione 26 marzo 2007, che ha respinto il piano nazionale (in prosieguo: il "PNA") per l'assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Polonia ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1, 2003/87/CE (in prosieguo: la "Direttiva"), dovrebbe essere annullata:

a) La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 9, n. 3, della direttiva dato che una decisione negativa avrebbe potuto essere adottata solo entro tre mesi dalla notifica del NAP. Essa ritiene inoltre che potesse legittimamente contare sul fatto che qualsiasi decisione di rigetto sarebbe stata adottata entro tre mesi e che il PNA debba considerarsi come approvato alla scadenza di questo termine.

b) Essa fa valere che la decisione impugnata è in contrasto con gli artt. 9, n. 3, e 11, n. 2, della direttiva in quanto limiterebbe il tipo di emendamenti che possono essere proposti dallo Stato membro interessato e, in particolare, dal momento che impedirebbe correzioni alla quantità totale di quote. Ad ogni modo, secondo la ricorrente, la direttiva non limita la libertà degli Stati membri di proporre emendamenti.

c) Secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola la competenza degli Stati membri in quanto consentirebbe effettivamente alla Commissione di decidere unilateralmente in merito al contenuto finale del NAP. Ciò contravviene alla ripartizione delle competenze secondo gli artt. 9 e 11 della direttiva, così come secondo l'art. 10 CE relativo al principio di leale cooperazione.

d) Inoltre, la ricorrente asserisce che la decisione contestata non ha applicato correttamente i criteri 2 e 3 dell'allegato III della direttiva in quanto non ha tenuto conto dei valori di emissione maggiormente significativi, il che ha provocato un errore nella valutazione dei fatti.

e) La Górażdże Cement S.A sostiene infine che la decisione impugnata ha violato l'art. 30, n. 2, sub (i), e il criterio 1 dell'allegato III della direttiva ignorando la particolare situazione della Polonia quale nuovo Stato membro e imponendo obblighi più severi di quelli previsti dal Protocollo di Kyoto.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)