Language of document : ECLI:EU:T:2016:46





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 gennaio 2016 –
Arbuzov / Consiglio

(causa T‑434/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione che procede a un riesame dell’elenco delle persone, gruppi o entità interessati e che integra tale elenco senza abrogare la decisione precedente – Ricorso proposto da una persona menzionata nella decisione che procede a detto riesame ma non nella decisione precedente – Ricevibilità (Art. 263, commi 4 e 6, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione 2014/216/PESC) (v. punti 23‑25)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del sindacato giurisdizionale – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione 2014/216/PESC) (v. punti 31, 33‑45)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Restrizione al diritto di proprietà – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Insussistenza – Violazione del diritto di proprietà (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione 2014/216/PESC) (v. punti 32, 42, 45, 46)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), e della decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU L 111, pag. 91), nei limiti in cui il nome del ricorrente è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, come modificata dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119, è annullata nei limiti in cui riguarda il sig. Sergej Arbuzov.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Arbuzov.