Language of document : ECLI:EU:T:2016:531





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 settembre 2016 –
Tose’e Ta’avon Bank / Consiglio

(Causa T‑435/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Eccezione di illegittimità – Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio – Criterio che si riferisce agli enti che forniscono un sostegno al governo iraniano – Errore di diritto – Errore di fatto – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritti fondamentali»

1.                     Politica estera e di sicurezza comune – Decisione adottata nell’ambito del Trattato UE – Esigenze procedurali richieste dall’articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Inapplicabilità (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC) (v. punto 26)

2.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere alla procedura prevista all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2) (v. punto 28)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Procedura di inserimento nell’elenco delle persone ed entità oggetto di un congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Scelta della base giuridica – Regolamento n. 267/2012 – Rispetto delle condizioni imposte dall’articolo 291 TFUE (Art. 291, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, artt. 23, § 2, e 46, § 2) (v. punto 29)

4.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive – Sostegno al governo iraniano – Portata – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/35/PESC, considerando 13; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 39‑43, 52‑54)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/124/PESC) (v. punti 67‑70)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012) (v. punti 107‑118)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di mantenere l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), e in quello di cui all’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), come comunicata con avviso del 15 marzo 2014.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tose’e Ta’avon Bank è condannata alle spese.