Language of document : ECLI:EU:T:2022:505

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

7 settembre 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Mercato italiano dell’elettricità – Meccanismo di capacità – Decisione di non sollevare obiezioni – Disponibilità della capacità di produzione di energia elettrica – Modifica del meccanismo di remunerazione – Serie difficoltà – Diritti procedurali degli interessati – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020»

Nella causa T‑794/19,

Set SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da N. Aicardi, T. Ferrario e M. Vasari, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Aiello, P. Garofoli e A. Giordano, avvocati dello Stato,

da

EP Produzione SpA, con sede in Roma, rappresentata da D. Gullo e M. Bozzo, avvocati,

da

A2A SpA, con sede in Brescia (Italia), rappresentata da D. Gullo e M. Bozzo, avvocati,

da

Edison SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Luciani, G. Roberti, A. Travi, R. Villata e I. Perego, avvocati,

da

Enel Produzione SpA, con sede in Roma, rappresentata da V. Cannizzaro, S. Ventura e L. Caroli, avvocati,

da

Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, con sede in Roma,

e

Utilitalia, con sede in Roma,

rappresentate da M. Merola e L. Perfetti, avvocati,

da

Terna – Rete elettrica nazionale SpA, con sede in Roma, rappresentata da A. Catricalà, D. Lipani, F. Sbrana, C. Cazzato, F. Baglivo e M. Pirozzi, avvocati,

e da

Alperia Trading Srl, con sede in Bolzano (Italia), rappresentata da M. Merola, L. Perfetti e A. Rosi, avvocati,

intervenienti,


IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, M. Jaeger e N. Półtorak (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancanza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti entro il termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Set SpA, chiede l’annullamento della decisione C(2019) 4509 final della Commissione, del 14 giugno 2019, concernente l’aiuto di Stato SA.53821 (2019/N) – Italia, Modifica del mercato della capacità italiano, mediante la quale detta istituzione ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo al regime di aiuti relativo al succitato mercato della capacità modificato, in quanto tale regime è compatibile con il mercato interno, in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e di autorizzarlo fino al 31 dicembre 2028 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti all’origine della controversia

 Decisione del 2018

2        Mediante la decisione C(2018) 617 final, del 7 febbraio 2018, concernente l’aiuto di Stato SA.42011 (2017/N) – Italia, Meccanismo di regolazione della capacità (in prosieguo: la «decisione del 2018»), la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni riguardo al regime di aiuto relativo al mercato della capacità italiano, così come le era stato notificato il 24 agosto 2017, e di autorizzarlo per una durata di dieci anni in quanto esso era compatibile con il mercato interno in virtù dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

3        Il mercato della capacità italiano consisteva nel rilascio di opzioni di affidabilità (reliability options) negoziate in occasione di aste centralizzate gestite dal Gestore della rete di trasmissione (in prosieguo: il «GRT»). Mediante tali opzioni di affidabilità, ai fornitori di elettricità che si fossero aggiudicati delle aste veniva accordata, per la durata dell’accordo di capacità concesso, una remunerazione fissa sotto forma di pagamento regolare, in contropartita della quale essi si impegnavano a fornire elettricità in periodo di tensione sulla rete, allo scopo di garantire l’adeguatezza delle capacità. In caso di mancata fornitura del volume di energia corrispondente al loro obbligo di capacità, i fornitori aggiudicatari rischiavano di dover pagare penalità finanziarie.

4        Per giustificare la creazione del mercato della capacità italiano, la Repubblica italiana aveva fatto presente che diverse carenze del mercato italiano dell’elettricità, suscettibili di essere aggravate dalla quota crescente delle energie rinnovabili e intermittenti il cui aumento era prevedibile per il futuro, rischiavano di portare ad un calo del livello di adeguatezza della produzione di elettricità. Orbene, detto Stato membro riteneva che le riforme previste al riguardo non fossero, di per sé sole, sufficienti per contrastare tali carenze. Peraltro, essa aveva fatto presente che intendeva valutare periodicamente gli effetti di tale riforma, e si è impegnata a sorvegliare annualmente il funzionamento del suddetto mercato della capacità al fine di aggiornare la valutazione della sua efficienza.  

5        Da un lato, gli obiettivi perseguiti dal mercato della capacità italiano, così come notificati dalla Repubblica italiana alla Commissione il 24 agosto 2017, erano riassunti al punto 2.3 della decisione del 2018. Ivi la Commissione constatava, in particolare, che detto mercato mirava a far fronte alle carenze residue del mercato che sussistevano dopo la messa in atto di una serie di riforme, contribuendo così a garantire l’adeguatezza delle capacità.  

6        Più precisamente, l’obiettivo di interesse comune perseguito dal mercato della capacità italiano era definito al punto 3.3.1, nel quale si indicava segnatamente che esso mirava principalmente a garantire la disponibilità di una quantità sufficiente di capacità elettrica per raggiungere lo standard di affidabilità preventivato, garantendo così un livello efficiente di sicurezza dell’approvvigionamento sul mercato italiano dell’elettricità.

7        Dall’altro lato, per quanto riguarda il funzionamento del mercato della capacità, quest’ultimo era fondato sulla fissazione preventiva, da parte del GRT, del volume di capacità necessario per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità. Il GRT doveva poi determinare la quantità di capacità che occorreva mettere all’asta. Gli operatori selezionati in occasione delle aste si vedevano a questo punto proporre un contratto di capacità che garantiva loro un premio fisso. A fronte di questo premio, i fornitori di capacità in questione si impegnavano a mettere elettricità a disposizione sui mercati giornalieri e sul mercato dei servizi di dispacciamento (in prosieguo: il «MSD») per ciascuna ora del periodo di fornitura, nonché a pagare la differenza tra il prezzo di riferimento del mercato e un prezzo di esercizio prestabilito, qualora il primo fosse superiore al secondo (in prosieguo: l’«obbligo di restituzione»).  

8        Più specificamente, lo svolgimento delle aste era descritto al punto 2.7 della decisione del 2018. Ivi si spiegava che il GRT avrebbe organizzato delle aste discendenti senza superare 21 sessioni, nel corso delle quali tutti i partecipanti prescelti sarebbero stati pagati in base all’ultima offerta accettata. Questi ultimi dovevano dunque presentare un’offerta comprendente un importo a titolo di premio e un volume di capacità, tenendo presente che le capacità offerte in occasione della prima sessione non potevano essere successivamente modificate e che le sessioni successive servivano, in sostanza, per ridurre il premio. Le autorità italiane erano tenute a fissare dei tetti massimi al prezzo delle aste al fine di tutelare i consumatori contro il rischio di imprevisti, quali ad esempio la mancanza di partecipanti o l’esercizio di un potere di mercato da parte di un operatore. Le aste dovevano essere suddivise in un’asta principale e in aste secondarie. A questo proposito, era previsto che il mercato della capacità italiano fosse realizzato, inizialmente, attraverso una fase di prima attuazione per la quale il termine per la realizzazione dell’asta principale era compreso tra qualche mese e tre anni, mentre il periodo di fornitura della capacità era di un anno per i fornitori di capacità esistenti (in prosieguo: le «capacità esistenti») e poteva estendersi, a determinate condizioni, fino a quindici anni per i fornitori di capacità nuovi (in prosieguo: le «capacità nuove»). In un secondo momento, interveniva una fase di piena attuazione, nel corso della quale l’asta principale doveva avere un termine di esecuzione di quattro anni, mentre il periodo di fornitura della capacità era di tre anni per la capacità esistente e, a determinate condizioni, di quindici anni per la capacità nuova.

9        Per quanto riguarda la partecipazione al mercato della capacità italiano, si sottolineava che quest’ultimo era aperto alla totalità dei fornitori di capacità presenti sul mercato dell’elettricità, là dove tale partecipazione avveniva su base volontaria. Le capacità esistenti e quelle nuove erano in grado di parteciparvi, se e in quanto lo desiderassero. A questo proposito, si precisava che la nozione di capacità nuova includeva non soltanto le capacità che non avevano mai partecipato al mercato del giorno prima, ma anche gli impianti in corso di ristrutturazione, allorché quest’ultima consisteva in un progetto di ristrutturazione di più ampia portata. Più precisamente, i criteri di ammissibilità venivano descritti al punto 2.6 della decisione del 2018.

10      In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che la misura notificata fosse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che esso fosse compatibile con il mercato interno in quanto era stato notificato dalla Repubblica italiana prima di essere messo ad esecuzione ed era conforme alle linee guida di cui alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1; in prosieguo: le «linee guida»), adottate il 9 aprile 2014 ed entrate in vigore il 1° luglio 2014. A questo proposito, essa ha constatato che il mercato della capacità mirava a garantire la disponibilità di un quantitativo sufficiente di capacità sul mercato al fine di soddisfare lo standard di affidabilità fissato dal GRT. Oltre a ciò, tutti i produttori potevano parteciparvi, mentre il premio ricevuto per i fornitori selezionati era limitato all’importo necessario per raggiungere tale obiettivo. Il mercato della capacità italiano era, peraltro, sottoposto a varie clausole di salvaguardia, mentre la sua incidenza sul mercato degli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza rimaneva limitata.

11      Infine, la Commissione ha indicato che la decisione del 2018 doveva essere interpretata alla luce delle pertinenti norme del diritto derivato, ivi comprese quelle non ancora entrate in vigore al momento dell’adozione di detta decisione. In particolare, essa menzionava la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica [COM(2016) 861 final] del 23 febbraio 2017, ed evocava i principi che i meccanismi di capacità dovevano recepire ed applicare anche quando essi erano già stati approvati, tra i quali rientravano segnatamente le prescrizioni in materia di limiti delle emissioni di diossido di carbonio (CO2).

12      La legittimità della decisione del 2018 non è mai stata contestata.

 Decisione impugnata

13      Il 21 marzo 2019, la Repubblica italiana ha notificato alla Commissione la propria intenzione di apportare un certo numero di modifiche al mercato della capacità che era stato autorizzato dalla decisione del 2018, segnatamente al fine di subordinare la partecipazione a tale mercato al rispetto di limiti relativi alle emissioni di CO2. A suo avviso, tali modifiche miravano in particolare ad anticipare le conseguenze dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54), il cui articolo 22, paragrafo 4, prevede che i meccanismi di capacità recepiscano dei requisiti in materia di limiti di emissioni di CO2.

14      La Commissione ha chiesto informazioni supplementari al riguardo a due riprese, il 4 aprile e il 7 giugno 2019,  ed ha ricevuto osservazioni provenienti da due parti interessate, Italia Solare ed Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, nei mesi di aprile e di maggio 2019. Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni in merito alla lettera di Italia Solare nei mesi di maggio e di giugno 2019.

15      Nella decisione impugnata, la Commissione afferma che, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la misura in questione relativa al mercato della capacità italiano modificato è un aiuto di Stato. Tuttavia, essa ritiene che le modifiche notificate non cambino gli elementi presi in considerazione al fine di giungere alla conclusione formulata nella decisione del 2018, secondo la quale la misura di cui sopra è compatibile con il mercato interno.

16      Più precisamente, in merito alle modifiche che hanno costituito l’oggetto della nuova notifica da parte delle autorità italiane, la Commissione ha definito l’obiettivo perseguito dal mercato della capacità italiano modificato nella maniera che segue:

«Il mercato della capacità, come modificato dagli emendamenti notificati (…), mira a raggiungere il livello richiesto di sicurezza degli approvvigionamenti, fornendo al tempo stesso i segnali necessari alla promozione di una capacità più rispettosa dell’ambiente, in conformità della nuova normativa sull’elettricità».

17      Nei punti 38 e 39 della decisione impugnata, la Commissione riassume le principali modifiche notificate dalla Repubblica italiana, indicando che esse consistono nel fissare dei limiti in materia di emissioni di CO2 quale condizione preliminare alla partecipazione al mercato della capacità, nel fissare un termine di esecuzione di almeno due anni per la prima asta, nonché nell’ampliare le condizioni di ammissibilità per le capacità nuove. Si constata tuttavia che le altre caratteristiche del mercato della capacità, quali descritte ai punti da 2.4 a 2.12 della decisione del 2018, restano immutate.

18      Nei punti da 40 a 47 della decisione impugnata, la Commissione ha descritto con maggior precisione le principali modifiche notificate dalla Repubblica italiana, sottolineando segnatamente che, a questo punto, la partecipazione alle aste è possibile per i fornitori di capacità che, nel corso della fase di qualificazione, abbiano presentato una domanda al fine di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per una siffatta partecipazione delle loro unità di produzione (in prosieguo: le «capacità nuove non autorizzate»). Nella decisione del 2018, tale facoltà era riservata ai fornitori di capacità le cui unità di produzione avevano già ottenuto le autorizzazioni in parola.

19      Le modifiche del mercato della capacità italiano notificate dalla Repubblica italiana vengono poi esaminate al punto 4 della decisione impugnata. In sostanza, la Commissione constata che l’obiettivo di interesse comune è stato parzialmente modificato, ma resta sufficientemente ben definito. Essa sottolinea che le modifiche consistenti nel prorogare il termine di esecuzione della prima asta e nel modificare i criteri richiesti per la partecipazione delle capacità nuove alle aste mirano a consentire loro di prendere parte al suddetto mercato della capacità. Nella misura in cui la decisione del 2018 aveva evidenziato la necessità di permettere tale partecipazione, e di assicurare una concorrenza su un piede di parità con le capacità esistenti, la Commissione constata che tali modificazioni non rimettono in discussione la valutazione della compatibilità del suddetto mercato della capacità con le norme dell’Unione europea relative agli aiuti di Stato. Essa aggiunge che l’imposizione di limiti in materia di emissioni di CO2 avrà l’effetto di ridurre la partecipazione delle capacità esistenti al medesimo mercato della capacità, favorendo al tempo stesso la realizzazione dell’obiettivo di interesse comune precedentemente definito. Infatti, essa ritiene che tale minore partecipazione sarà compensata dall’ampliamento della cerchia dei potenziali partecipanti al mercato della capacità in questione, il quale comprende a questo punto le capacità nuove non autorizzate. Inoltre, detta istituzione ritiene che tale ampliamento permetterà ad operatori più piccoli di fare ingresso in un siffatto mercato della capacità, diminuendo così il potere di mercato dei partecipanti che, attraverso le capacità esistenti, disponevano delle più grosse quote di mercato. Tali considerazioni sono suffragate segnatamente da due grafici contenuti nelle pagine 12 e 13 della decisione suddetta.

 Conclusioni delle parti

20      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

21      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica italiana, da EP Produzione SpA, da A2A SpA, da Edison SpA, da Alperia Trading Srl, da Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, da Terna – Rete elettrica nazionale SpA e da Enel Produzione SpA, conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      In quanto parte interessata e al fine di assicurare la salvaguardia dei diritti procedurali di cui essa beneficia a titolo dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (GU 2015, L 248, pag. 9), la ricorrente fa valere in sostanza nel suo ricorso introduttivo che la Commissione non ha sufficientemente analizzato le modifiche apportate al mercato della capacità italiano così come era stato inizialmente autorizzato dalla decisione del 2018. Al riguardo essa deduce formalmente un motivo di ricorso unico.

23      Il motivo unico formalmente dedotto riguarda una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, una violazione dei prìncipi di proporzionalità e di non discriminazione, un difetto di istruttoria, una mancanza di motivazione e di adeguata valutazione in relazione all’apertura del mercato della capacità alla partecipazione delle unità di produzione nuove non autorizzate, un omesso o non corretto esame, delle contraddittorietà, e uno sviamento di potere. Esso verte sull’ampliamento della cerchia dei partecipanti al mercato della capacità italiano modificato, sulla violazione dell’obiettivo di interesse comune perseguito mediante quest’ultimo e sulla mancata valutazione di alcune modifiche che sono state ad esso apportate rispetto alla decisione del 2018, che avrebbero dovuto portare la Commissione a nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità del suddetto mercato della capacità con il mercato interno.

24      Inoltre, in sede di replica, la ricorrente sostiene che l’attuazione del mercato della capacità italiano modificato è illegittima, nella misura in cui alla data del 4 luglio 2019 questo non era ancora stato applicato, bensì soltanto pianificato, il che non sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento 2019/943, e segnatamente all’articolo 22, paragrafo 5, di quest’ultimo.

 Sul controllo della legittimità della decisione impugnata

25      Occorre ricordare che la legittimità di una decisione, come la decisione impugnata, di non sollevare obiezioni, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, dipende dalla questione se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della fase di esame preliminare della misura notificata avrebbe dovuto obiettivamente suscitare dei dubbi in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno, posto che dubbi siffatti devono dar luogo all’avvio di un procedimento di indagine formale al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall’articolo 1, lettera h), del regolamento sopra citato (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

26      Un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni mette in discussione essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla Commissione a proposito dell’aiuto in questione è stata presa senza che tale istituzione avviasse il procedimento di indagine formale, violando così i diritti procedurali di esso ricorrente. Affinché la sua domanda di annullamento sia accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della fase preliminare di esame della misura notificata avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno. L’utilizzazione di simili argomenti non può tuttavia comportare la trasformazione dell’oggetto del ricorso, né la modifica dei presupposti di ricevibilità di quest’ultimo. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

27      La prova dell’esistenza di dubbi in ordine alla compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, che va ricercata sia nelle circostanze dell’adozione della decisione di non sollevare obiezioni sia nel contenuto di tale decisione, deve essere fornita dal soggetto che richiede l’annullamento della decisione stessa, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

28      In particolare, il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla Commissione in occasione del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio dell’esistenza di serie difficoltà nella valutazione della misura in questione, la cui presenza obbliga detta istituzione ad avviare il procedimento di indagine formale (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

29      Inoltre, la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni presa al termine del procedimento di esame preliminare deve essere valutata dal giudice dell’Unione in funzione non soltanto degli elementi di informazione di cui la Commissione disponeva nel momento in cui l’ha adottata, ma anche degli elementi di cui essa poteva disporre (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).

30      Orbene, gli elementi di informazione di cui la Commissione «poteva disporre» includono quelli che appaiono pertinenti ai fini della valutazione da effettuarsi in conformità della giurisprudenza ricordata al punto 25 supra e dei quali essa avrebbe potuto, a sua richiesta, ottenere la produzione nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

31      Infatti, la Commissione è tenuta a svolgere la procedura di esame delle misure in questione in modo diligente e imparziale al fine di disporre, al momento dell’adozione di una decisione finale che accerta l’esistenza e, eventualmente, l’incompatibilità o l’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili per fare ciò (sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 44).

32      Tuttavia, anche se la Corte ha statuito che, in occasione dell’esame dell’esistenza e della legittimità di un aiuto di Stato, può essere necessario che la Commissione vada, ove occorra, al di là del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua conoscenza, non si può dedurre da tale giurisprudenza che incomba alla Commissione ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

33      Peraltro, occorre osservare che la decisione impugnata è stata adottata sedici mesi dopo la decisione del 2018, la cui legittimità non è mai stata contestata, come si è sottolineato al punto 13 supra. Pertanto, la compatibilità del regime di aiuto controverso con il mercato interno era già stata oggetto di un esame – ad esclusione delle modifiche introdotte successivamente all’adozione di detta decisione –, ed è stata constatata dalla Commissione nella decisione del 2018.

34      È alla luce dei principi giurisprudenziali e delle considerazioni sopra esposti che occorre esaminare la fondatezza del ricorso.

 Sulla motivazione della decisione impugnata

35      La ricorrente fa valere una mancanza di motivazione nel titolo del motivo unico che essa formalmente deduce a sostegno del proprio ricorso (v. infra), senza che a sostegno di tale censura venga concretamente sviluppato alcun argomento nell’iter espositivo ad essa dedicato.

36      In ogni caso, secondo una consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso avente ad oggetto un difetto o un’insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata).

37      Di conseguenza, occorre verificare se la decisione impugnata sia motivata.

38      Occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della misura adottata ed al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie e, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura delle ragioni addotte e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altri soggetti da questo direttamente e individualmente riguardati possono avere a ricevere spiegazioni. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 1° luglio 2008, Chronopost e La Poste/UFEX e a., C‑341/06 P e C‑342/06 P, EU:C:2008:375, punto 88, e del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 172).

39      Per quanto riguarda, più in particolare, come nel caso di specie, una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una tale decisione, che viene adottata in termini ristretti, deve unicamente esporre le ragioni per le quali la Commissione ritiene di non essere in presenza di serie difficoltà nella valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, ed anche una motivazione succinta di tale decisione deve essere considerata sufficiente in rapporto al requisito di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE qualora essa faccia comunque apparire in maniera chiara e non equivoca le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di non essere in presenza di serie difficoltà siffatte, tenendo presente che la questione della fondatezza di tale motivazione è estranea al requisito suddetto (sentenze del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 48; del 22 dicembre 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punti 65, 70 e 71, e del 27 ottobre 2011, Austria/Scheucher‑Fleisch e a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, punto 111).

40      Nel caso di specie, alla lettura della decisione impugnata, il Tribunale constata che essa, come riassunta ai punti da 13 a 19 supra, fa apparire in maniera chiara e non equivoca le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto di non essere in presenza di serie difficoltà nella valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno.

41      Di conseguenza, occorre respingere il presente motivo.

 Sullanalisi del mercato della capacità italiano modificato concernente lampliamento della cerchia di partecipanti al suddetto mercato della capacità, lobiettivo di interesse comune perseguito mediante questultimo e le modifiche apportate a tale mercato rispetto alla decisione del 2018 

42      A sostegno del motivo unico formalmente dedotto nel ricorso introduttivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, tre censure. Essa sostiene che, in primo luogo, le condizioni di concorrenza tra la categoria delle capacità nuove, di cui fanno ormai parte le capacità nuove non autorizzate, e la categoria delle capacità esistenti, sono discriminatorie e sproporzionate a discapito di queste ultime. In secondo luogo, il mercato della capacità italiano modificato violerebbe il principio di neutralità tecnologica previsto dalle linee guida e costituirebbe uno sviamento dagli obiettivi propri del suddetto mercato della capacità. Infine, in terzo luogo, non tutte le modifiche apportate a quest’ultimo sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione nell’esame che essa ha effettuato riguardo alla misura contestata.

 Sulla prima censura, che lamenta, in sostanza, una situazione di concorrenza vantaggiosa per le capacità nuove rispetto alle capacità esistenti

43      La ricorrente imputa alla Commissione, in sostanza, di essersi accontentata di prendere atto dell’ampliamento della cerchia dei beneficiari del mercato della capacità italiano modificato, senza però valutare l’impatto concreto di tale modifica. Più specificamente, essa sostiene che, tenuto conto della possibilità a questo punto offerta alle capacità nuove non autorizzate di accedere al suddetto mercato della capacità, in aggiunta alle capacità nuove autorizzate, il numero complessivo di capacità nuove che parteciperà alle aste aumenterà automaticamente. Orbene, nella misura in cui le capacità nuove possono beneficiare di contratti della durata di quindici anni, e tenuto conto segnatamente dell’entrata in vigore del regolamento 2019/943 che renderà impossibile la conclusione di nuovi contratti di capacità al di là del 1° gennaio 2020, essa ritiene che le condizioni di concorrenza non saranno eque per le capacità esistenti. A suo avviso, la possibilità per le capacità nuove, tra cui le capacità nuove non autorizzate, di concludere contratti di quindici anni a partire dall’asta relativa all’anno di fornitura 2022 porterà automaticamente a ridurre la capacità attribuibile nell’ambito dell’asta relativa all’anno di fornitura 2023. Ciò penalizzerebbe gli altri partecipanti e porrebbe fine allo sfruttamento di un certo numero di capacità di produzione esistenti che sono, per parte loro, autorizzate a concludere contratti soltanto per la durata di un anno e che possono dunque impegnare la loro capacità soltanto fino al periodo di fornitura previsto nel 2023. Orbene, la ricorrente ritiene che risulti da tale regolamento che non sarà più possibile concludere nuovi contratti a partire dal 1° gennaio 2020, nella misura in cui l’articolo 22 del citato regolamento stabilisce che «[g]li Stati membri che applicano i meccanismi di capacità al 4 luglio 2019 li adattano per conformarsi al capo IV, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019». Essa fa presente, inoltre, che l’approvazione di un nuovo meccanismo di capacità potrebbe non essere necessaria dopo l’anno di fornitura 2023, in quanto è possibile che la capacità fornita, nel quadro delle aste relative agli anni di fornitura dal 2019 al 2037, dalla capacità nuova non autorizzata sia sufficiente per raggiungere l’adeguatezza del sistema. Inoltre, essa sostiene che la Commissione ha erroneamente presunto gli effetti benefici per la concorrenza dell’ampliamento della cerchia dei beneficiari di tale mercato di capacità, senza fornire alcuna prova al riguardo e senza svolgere alcuna indagine in proposito.

44      La Commissione e gli intervenienti contestano l’argomentazione della ricorrente.

45      In via preliminare, occorre ricordare, per quanto riguarda le linee guida, che, adottando siffatte regole di comportamento e annunciando, mediante la loro pubblicazione, che essa d’ora in poi le applicherà ai casi dalle stesse disciplinati, la Commissione si autolimita nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui essa beneficia e non può, in linea di principio, discostarsi da tali regole, a pena di vedersi sanzionare, eventualmente, a titolo di una violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 100 e la giurisprudenza ivi citata).

46      A questo proposito, risulta dal punto 226 delle linee guida, segnatamente, che «[l]a misura [di aiuto] dovrebbe essere aperta e fornire adeguati incentivi sia ai produttori esistenti sia a quelli futuri» e che l’aiuto in questione, «[p]ertanto[,] (…) deve essere erogato attraverso un meccanismo che consenta, potenzialmente, diversi tempi di realizzazione, corrispondenti ai tempi necessari per [nuovi] investimenti da parte di nuovi produttori che si avvalgono di tecnologie diverse». Allo stesso modo, a mente del punto 229 di dette linee guida, «[u]na procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, che miri all’obiettivo definito, sarà considerata una modalità adeguata per stabilire tassi di rendimento ragionevoli in circostanze normali». Inoltre, sotto il titolo «Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi», si afferma, al punto 232 delle citate linee guida, che la misura di aiuto in questione «dovrebbe essere concepita in modo da consentire la partecipazione di tutte le capacità che possono contribuire efficacemente a risolvere un problema di adeguatezza della capacità di produzione». Infine, al punto 233, lettera d), delle medesime linee guida, viene specificato che le misure di aiuto non dovrebbero «rafforzare indebitamente una posizione dominante sul mercato».

47      Nel caso di specie, la presente censura si basa sul concorso di vari fattori, i quali dimostrano, ad avviso della ricorrente, l’esistenza di una distorsione di concorrenza tra le capacità nuove e le capacità esistenti, la quale avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi nella Commissione e indurla ad avviare il procedimento di indagine formale.

48      In primo luogo, la ricorrente fa valere che, tenuto conto dell’entrata in vigore del regolamento 2019/943, le aste organizzate nel mese di novembre 2019 saranno le ultime nell’ambito del mercato della capacità italiano modificato autorizzato dalla decisione impugnata. Orbene, essa sostiene che tale circostanza, abbinata alla possibilità offerta alle capacità nuove, tra cui le capacità nuove non autorizzate, di concludere contratti di quindici anni, sottoporrà le capacità esistenti ad una concorrenza iniqua, a profitto delle suddette capacità nuove.

49      In primis, occorre ricordare anzitutto che la questione della durata dei contratti che possono essere conclusi dalle capacità nuove nell’ambito del mercato della capacità italiano è stata esaminata dalla Commissione nella decisione del 2018. In sostanza, detta istituzione ha considerato nella decisione citata che, per quanto riguardava sia la fase di prima attuazione del suddetto mercato sia la fase di piena attuazione del medesimo, se e in quanto i loro costi di investimento avessero raggiunto una certa soglia, le capacità nuove avrebbero potuto concludere contratti di quindici anni. Tali considerazioni erano segnatamente giustificate dal fatto che, assicurando la prevedibilità dei loro futuri redditi, contratti siffatti permettevano ai progetti che dovevano far fronte a pesanti costi di investimento di essere competitivi nel quadro delle aste.

50      Poi, occorre osservare che, al punto 141 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato gli effetti positivi legati alla possibilità offerta alle capacità nuove di concludere contratti di lunga durata nella decisione del 2018. Infatti, in detta decisione si era segnatamente constatato che siffatti contratti avrebbero permesso di lottare contro il rafforzamento di potenziali posizioni dominanti sul mercato. Orbene, la durata in questione è stata mantenuta, nell’ambito del mercato della capacità italiano modificato, fino a un massimo di quindici anni.

51      Infine, al punto 45 supra si è ricordato che il punto 226 delle linee guida dichiara espressamente che, in un meccanismo di capacità, possono essere previsti termini di realizzazione differenti per i produttori esistenti e per i nuovi produttori, al fine di permettere a questi ultimi di realizzare nuovi investimenti.

52      Risulta da quanto sopra esposto che, poiché la questione della durata dei contratti che possono essere conclusi dalle capacità nuove era stata oggetto di un esame minuzioso nell’ambito del mercato della capacità autorizzato dalla decisione del 2018, e poiché la suddetta durata è rimasta identica nell’ambito del mercato della capacità italiano modificato autorizzato dalla decisione impugnata, detta questione non era idonea a suscitare, di per sé stessa, i dubbi della Commissione.

53      Nondimeno, occorre verificare se gli altri fattori invocati dalla ricorrente, e segnatamente la prossima entrata in vigore del regolamento 2019/943, avrebbero dovuto indurre la Commissione a modificare la propria valutazione al riguardo.

54      Così, in secundis, la ricorrente sostiene che, con l’entrata in vigore del regolamento 2019/943, diverrà impossibile concludere contratti di capacità nell’ambito del mercato della capacità italiano modificato autorizzato dalla decisione impugnata, e che, nella misura in cui l’articolo 22, paragrafo 5, del citato regolamento prevedeva il mantenimento dei contratti di capacità conclusi prima del 1° gennaio 2020, i contratti di quindici anni conclusi dalle capacità nuove in occasione delle aste del 2019 penalizzerebbero in maniera sproporzionata le capacità esistenti fino alla scadenza di detti contratti. Infatti, essa sostiene che il suddetto mercato della capacità poteva essere oggetto soltanto di un’applicazione parziale, in quanto la sua autorizzazione sarebbe stata revocata dopo il 31 dicembre 2019, a motivo dell’entrata in vigore del regolamento summenzionato.

55      A questo proposito, occorre precisare che il capo 4 del regolamento 2019/943 è dedicato all’adeguatezza delle risorse nel mercato interno dell’energia elettrica. L’articolo 21 di detto regolamento prevede segnatamente, in sostanza, che gli Stati membri che incontrano problemi per risolvere difficoltà residue di adeguatezza delle risorse possano introdurre meccanismi di capacità, a condizione che la valutazione rigorosa di dette difficoltà abbia rivelato un bisogno imperativo di tali meccanismi, che sia stato previamente realizzato uno studio approfondito dei loro effetti, e che altre misure non siano idonee a risolvere le difficoltà di cui sopra. Inoltre, è previsto che nessun nuovo contratto possa essere concluso nell’ambito di un siffatto meccanismo della capacità fintanto che non siano state realizzate delle valutazioni dell’adeguatezza delle risorse a livello nazionale ed europeo. Peraltro, l’articolo 22, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che i meccanismi di capacità sono tenuti a prevedere dei requisiti in materia di limiti di emissioni di CO2.

56      Inoltre, l’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento 2019/943 è redatto nei seguenti termini: «[g]li Stati membri che applicano i meccanismi di capacità al 4 luglio 2019 li adattano per conformarsi al capo IV, fatti salvi gli impegni o i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2019».

57      In primis, da ciò risulta che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, era assodato che avrebbero dovuto essere realizzate una valutazione dell’adeguatezza delle risorse su scala europea e un’altra su scala nazionale, e che nuovi contratti di capacità avrebbero potuto essere conclusi soltanto se dette valutazioni avessero riscontrato difficoltà di adeguatezza delle risorse. In secundis, il mercato della capacità italiano modificato avrebbe dovuto essere sottoposto a modifiche al fine di essere adattato al capo 4 del regolamento 2019/943. In tertiis, i contratti conclusi nell’ambito delle aste previste per il mese di novembre 2019 avrebbero invece dovuto essere mantenuti al di là del 31 dicembre 2019.

58      Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’esigenza di adattare il mercato della capacità italiano modificato al capo 4 del regolamento 2019/943, come pure la necessità di valutare l’adeguatezza delle risorse, non implicano affatto che il suddetto mercato della capacità non possa più funzionare. Esse non implicano neppure che in tale contesto non verrà più organizzata alcuna asta.

59      Infatti, risultava già dai punti 106 e 107 della decisione del 2018 che il mercato della capacità italiano era creato in una prospettiva a lungo termine, che poteva estendersi fino a dieci anni, e che la Repubblica italiana si impegnava nondimeno a rivalutarne periodicamente l’efficacia nonché la necessità. Nella decisione suddetta, la Commissione autorizzava, d’altronde, il suddetto mercato della capacità fino al 31 dicembre 2028.

60      Orbene, tali elementi della decisione del 2018 non sono stati oggetto delle modifiche apportate dalla Repubblica italiana al mercato della capacità italiano autorizzato dalla suddetta decisione. Al contrario, ai punti 22 e 23 della decisione impugnata, la Commissione ha rinviato espressamente alle considerazioni esposte al punto 59 supra, ed ha di nuovo concluso, al termine di tale decisione, che il mercato della capacità italiano modificato era autorizzato fino al 31 dicembre 2028. Pertanto, e come giustamente sottolineato dalla Commissione nei suoi scritti difensivi, la Repubblica italiana restava libera di organizzare nuove aste qualora queste rispondessero ad un bisogno di capacità approvato conformemente alle disposizioni del regolamento 2019/943.

61      Inoltre, le prescrizioni del regolamento 2019/943, come riassunte ai punti 55 e 56 supra, non possono essere considerate come una circostanza che avrebbe dovuto indurre la Commissione a nutrire dei dubbi e ad esaminarla nell’ambito del procedimento di indagine formale.

62      Infatti, come si è ricordato al punto 59 supra, la Repubblica italiana si era impegnata a rivalutare ogni anno la necessità del mercato della capacità di nuova creazione prima dell’adozione della decisione del 2018. Allo stesso modo, si sottolineava, in sostanza, nella nota a piè di pagina n. 50 di detta decisione, che questa stessa decisione avrebbe dovuto essere interpretata alla luce della normativa pertinente, ivi inclusa quella che non era ancora stata adottata. Inoltre, la Commissione faceva in essa espresso riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica quale menzionata al punto 11 supra e alle prescrizioni che essa conteneva in materia di limiti relativi alle emissioni di CO2 che i mercati di capacità avrebbero dovuto recepire e rispettare anche se erano già in vigore.

63      Tali considerazioni sono state ricordate al punto 31 della decisione impugnata.

64      Di conseguenza, né l’esigenza di rivalutare regolarmente la necessità del mercato della capacità italiano prima di concludere nuovi contratti, né le prescrizioni relative alle emissioni di CO2 che sono state formalizzate dall’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento 2019/943 e ricordate ai punti 29 e 30 della decisione impugnata, possono essere considerate quali elementi che avrebbero dovuto essere sottoposti ad un esame particolare da parte della Commissione nel quadro di detta decisione e, eventualmente, suscitare i dubbi di tale istituzione riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno. Ad ogni modo, e come viene giustamente evidenziato anche dalla Commissione, occorre osservare che, se non fosse necessario organizzare nuove aste in avvenire, ciò significherebbe semplicemente che le criticità residue del mercato dell’elettricità italiano sono state superate e che l’obiettivo di adeguatezza delle capacità è stato raggiunto.

65      In tertiis, la ricorrente fa valere che, a causa dell’effetto combinato della possibilità offerta alle capacità nuove non autorizzate di concludere contratti di quindici anni e dell’impossibilità di organizzare nuove aste sulla base del mercato della capacità come approvato dalla decisione impugnata, le capacità esistenti saranno penalizzate in maniera sproporzionata rispetto alle capacità nuove. In tal senso, essa produce uno studio universitario che a suo avviso suffraga la sua argomentazione in tal senso.

66      In sostanza, risulta dallo studio universitario fatto valere dalla ricorrente che, mentre le capacità nuove, e tra queste le capacità nuove non autorizzate, che si aggiudicheranno delle aste in occasione della sessione prevista nel mese di novembre 2019 potranno potenzialmente beneficiare di contratti fino all’anno 2037, le capacità esistenti che parteciperanno a questa medesima sessione potranno beneficiarne soltanto fino alla fine dell’anno 2022 al massimo. Orbene, durante il periodo che si estende dalla fine dei contratti di capacità conclusi dalle capacità esistenti alla fine dei contratti di capacità conclusi dalle capacità nuove, gli impianti esistenti non riceveranno più il premio ma dovranno continuare a subire gli effetti del mercato della capacità sul prezzo di mercato dell’energia elettrica e dei servizi di dispacciamento che calmiera il prezzo dell’energia.

67      Tuttavia, occorre osservare che gli argomenti esposti al punto 66 supra e che mirano a dimostrare gli aspetti asseritamente discriminatori del mercato della capacità italiano modificato si fondano su considerazioni relative all’insieme delle capacità nuove, e non all’ampliamento della cerchia dei beneficiari del suddetto mercato della capacità alle capacità nuove non autorizzate.

68      Pertanto, nulla nelle considerazioni che precedono suffraga la tesi sostenuta dalla ricorrente. Quest’ultima si accontenta di affermare, in maniera astratta, che il fatto di autorizzare più capacità nuove a partecipare al mercato della capacità rischia di rompere l’equilibrio concorrenziale che era stato approvato nella decisione del 2018, senza addurre alcun elemento concreto idoneo a supportare la sua argomentazione in ordine a tale punto. Le medesime constatazioni si impongono, peraltro, per quanto riguarda il suo argomento secondo cui le capacità nuove non autorizzate partecipanti all’asta relativa all’anno di fornitura 2022 dovevano avere come conseguenza una riduzione della capacità interessata dall’asta relativa all’anno di fornitura 2023.

69      Orbene, occorre nondimeno constatare al riguardo che, da un lato, le condizioni alle quali le capacità nuove non autorizzate possono partecipare alle aste sono regolamentate e limitative, in quanto esse sono destinate a intervenire soltanto nell’ambito di una ipotetica  27ª sessione, unicamente organizzata all’esito di 26 sessioni precedenti qualora l’insieme della capacità che il GRT ha ritenuto dover essere attribuita nel corso di una sessione di aste determinata non sia stato conseguito da capacità esistenti o da capacità nuove autorizzate.

70      Dall’altro lato, l’insieme delle capacità nuove, tra cui le capacità nuove non autorizzate, non è autorizzato a concludere contratti di quindici anni. Infatti, l’ottenimento di contratti di questa durata è subordinato al soddisfacimento di un certo numero di criteri che erano già esposti al punto 79, lettera a), della decisione del 2018 e che non hanno costituito l’oggetto di alcuna modifica nell’ambito della decisione impugnata.

71      Inoltre, occorre ricordare al riguardo che, come risulta dai punti da 49 a 52 supra, la questione della durata dei contratti che possono essere conclusi dalle capacità nuove era già stata oggetto di un esame della Commissione preliminarmente all’adozione della decisione del 2018, la cui legittimità non è mai stata contestata. Le modifiche del mercato di capacità sottoposte all’esame della Commissione non hanno avuto ad oggetto la durata dei suddetti contratti, e pertanto tale questione non poteva influire sulla sua analisi in modo tale da far sorgere dei dubbi circa la compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno.

72      Orbene, la ricorrente non si pronuncia su alcuno di questi aspetti dell’integrazione delle capacità nuove non autorizzate nel mercato della capacità modificato, e neppure spiega concretamente in che modo la distorsione di concorrenza che essa lamenta sarebbe dovuta per l’appunto alla partecipazione di dette capacità alle aste, piuttosto che alla normale concorrenza che intercorre tra le capacità esistenti e le capacità nuove, quale era prevista ed esaminata nell’ambito della decisione del 2018.

73      In secondo luogo, nella misura in cui la ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione si è accontentata di prendere atto degli asseriti effetti benefici dell’ampliamento della cerchia dei beneficiari del mercato della capacità modificato senza esaminarli, occorre anzitutto ricordare come dal punto 25 supra risulti che la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, dipende dalla questione se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della fase preliminare di esame della misura notificata avrebbe dovuto obiettivamente suscitare dei dubbi quanto alla compatibilità di questa misura con il mercato interno.

74      Di conseguenza, non si può addebitare alla Commissione di non aver dimostrato, nella decisione impugnata, che le modifiche apportate al mercato della capacità italiano avrebbero avuto conseguenze favorevoli per la concorrenza, ma occorre soltanto stabilire se queste non provocassero serie difficoltà che avrebbero dovuto suscitare dei dubbi quanto alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno, e dunque indurla ad avviare il procedimento di indagine formale.

75      Inoltre, là dove la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prevedere nella decisione impugnata uno scenario comprendente la partecipazione delle capacità nuove non autorizzate al mercato della capacità e, al tempo stesso, uno scenario che escludeva tali capacità, occorre constatare gli aspetti che seguono.

76      In primis, come giustamente fa valere la Repubblica italiana nei suoi scritti difensivi, se invero la decisione impugnata menziona uno scenario che comprende la capacità disponibile per operatore includendo le centrali termiche a carbone e uno scenario che comprende la capacità disponibile per operatore escludendo le centrali termiche a carbone, occorre osservare che i dati sui quali si fondavano gli scenari suddetti erano noti al momento della sua adozione. Per contro, in secundis, per quanto riguarda le ipotesi che la ricorrente addebita alla Commissione di non aver analizzato nella suddetta decisione, ossia quelle riepilogate al punto 75 supra, è giocoforza constatare che i dati relativi alla partecipazione delle capacità nuove non autorizzate al mercato della capacità italiano modificato, o alla sua assenza, non potevano essere conosciuti né dalla Repubblica italiana né dalla Commissione al momento dell’adozione della decisione impugnata. Infatti, una partecipazione siffatta rientra nella strategia dei diversi operatori interessati e non poteva essere conosciuta nella fase della notifica del regime di aiuto controverso.

77      Di conseguenza, occorre respingere la presente censura.

 Sulla seconda censura, relativa, in sostanza, al fatto che la Commissione non ha valutato la modifica degli obiettivi perseguiti dal mercato della capacità italiano ed è incorsa in uno sviamento dalle finalità proprie del suddetto mercato della capacità

78      La ricorrente fa valere, in sostanza, che l’obiettivo di garantire l’adeguatezza della capacità di produzione perseguito dal mercato della capacità italiano approvato mediante la decisione del 2018 è stato sostituito dall’obiettivo di realizzare una politica di sostituzione delle capacità esistenti con capacità nuove, senza che la Commissione valutasse tale cambiamento. Orbene, quest’ultimo obiettivo non sarebbe conforme alle linee guida. Tale sostituzione, che le stesse autorità italiane avrebbero riconosciuto, andrebbe inoltre a vantaggio degli operatori storici del mercato dell’elettricità. In tal senso, la ricorrente ritiene che la rapidità con la quale l’ultimo periodo dell’iter di approvazione della decisione impugnata è stato svolto mirava a permettere loro di realizzare delle politiche di avvicendamento tecnologico, sostituendo le unità di produzione funzionanti a partire dal carbone, e di cui essi erano i principali proprietari, con degli impianti nuovi in attesa di autorizzazione, i quali potrebbero a questo punto partecipare alle aste nell’ambito del mercato della capacità italiano modificato. Oltre a ciò, la ricorrente respinge l’argomento della Commissione secondo cui l’estensione alle capacità nuove non autorizzate dei partecipanti a quest’ultimo mercato della capacità mira soltanto a compensare l’esclusione delle unità di produzione funzionanti a carbone. A suo avviso, queste ultime opereranno malgrado tutto sul mercato dell’energia almeno fino al 2025, anno che segnerà la fine dei periodi di fornitura previsti nel quadro delle aste organizzate nel mese di novembre 2019, e contribuiranno così all’adeguatezza del sistema nel corso degli anni suddetti, in quanto saranno considerate capaci di rispondere alla domanda. Essa ne deduce che, contrariamente a quanto affermano la Commissione e la Repubblica italiana, lo scopo perseguito mediante la realizzazione del suddetto mercato di capacità non era di garantire l’adeguatezza delle capacità in Italia bensì di concedere dei premi per eliminare le unità di produzione funzionanti a carbone. Essa aggiunge che, nel mese di agosto 2019, il GRT ha formulato una domanda presso gli operatori intesa ad ottenere informazioni in merito alla disponibilità delle unità di produzione per l’anno 2019 fino all’anno 2023. A suo avviso, poiché le indicazioni fornite dai suddetti operatori non erano vincolanti, esse potevano essere date allo scopo di creare spazio per capacità nuove e di ottenere il premio corrispondente senza alcun obbligo di dismissione. Inoltre, tali indicazioni, non essendo trasmesse agli altri partecipanti alle aste, avrebbero favorito gli operatori che dichiaravano una certa quota di capacità indisponibile per un anno di fornitura determinato e che erano proprietari di capacità nuove non autorizzate, in quanto le unità di produzione a carbone dichiarate indisponibili non venivano nondimeno prese in considerazione nella curva dell’offerta. La ricorrente ritiene che tale prassi abbia avvantaggiato l’operatore storico, detentore della maggioranza delle unità di produzione a carbone.

79      Peraltro, la ricorrente ritiene che l’introduzione di un incentivo economico per le capacità nuove non autorizzate potrebbe avere l’effetto di favorire l’installazione di impianti a ciclo aperto, meno rispettosi dell’ambiente e meno efficaci rispetto alle centrali elettriche a ciclo combinato esistenti. A suo avviso, la tempistica stabilita ostacola la realizzazione di centrali elettriche a ciclo combinato. Ne conseguirebbe che la finalità della misura sarebbe manifestamente contraria al principio di neutralità tecnologica. La ricorrente sostiene infatti che sarebbe stato per essa impossibile concorrere sul mercato mediante nuovi impianti non autorizzati a tecnologia CCGT (turbine a gas a ciclo combinato). Orbene, il punto 226 delle linee guida prevedrebbe che il meccanismo debba garantire tempi di realizzazione corrispondenti ai tempi necessari per i relativi investimenti da parte di nuovi produttori che si avvalgono di tecnologie diverse. Pertanto, essendo a conoscenza dell’intenzione della Repubblica italiana di lanciare il mercato della capacità nel 2019, la Commissione sarebbe stata tenuta a verificare se il premio a favore delle capacità nuove non favorisse alcuni operatori o alcune tecnologie.

80      La Commissione, sostenuta dagli intervenienti, contesta l’argomentazione della ricorrente.

81      In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo di interesse comune perseguito dal mercato della capacità italiano modificato, occorre rilevare che quest’ultimo veniva descritto ai punti 39 e 40 della decisione del 2018 nei seguenti termini:

«(39) La misura notificata mira a rispondere all’obiettivo di mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento[, in primo luogo,] sviluppando o mantenendo una capacità sufficiente e, al tempo stesso[, in secondo luogo,] tenendo conto dei vincoli di rete e fornendo segnali locazionali per gli investimenti.

(40) La misura è destinata a rimediare alle carenze residue del mercato che persistono malgrado la realizzazione di una serie di riforme tese ad ovviare alle carenze del mercato e della regolamentazione (v. [punto] 2.1.3 supra), e a contribuire al mantenimento dell’adeguatezza».

82      Le considerazioni poc’anzi esposte non sono state riprese in termini identici nella decisione impugnata.

83      Infatti, l’obiettivo perseguito dal mercato della capacità italiano modificato viene ivi definito sommariamente, al punto 37 della decisione impugnata, nei seguenti termini:

«Il mercato della capacità, come modificato dagli emendamenti notificati (“il meccanismo della capacità modificato”), mira a raggiungere il livello richiesto di sicurezza degli approvvigionamenti, fornendo al contempo i segnali di investimento per promuovere capacità più rispettose dell’ambiente, conformemente alla nuova normativa sull’elettricità. Le aste zonali mirano parimenti a stimolare tali investimenti nelle zone in cui essi sono più necessari e a promuovere uno sviluppo coordinato degli investimenti nelle capacità di trasporto e di produzione, di stoccaggio e di risposta alla domanda».

84      Inoltre, al punto 76 della decisione impugnata, viene indicato altresì che la Repubblica italiana ha chiarito, in sostanza, che la situazione in materia di adeguatezza delle capacità di produzione rischiava di deteriorarsi a causa dell’abbandono progressivo delle unità di produzione funzionanti a carbone, e che il mercato della capacità mirava dunque a stimolare gli investimenti nelle capacità alternative più rispettose dell’ambiente.

85      Tali considerazioni sono confermate al punto 4.4.1 della decisione impugnata, dedicato specificatamente all’analisi dell’obiettivo perseguito mediante il mercato della capacità italiano modificato, così come descritto dalle autorità italiane. La Commissione ivi constata espressamente, ai punti 98 e 99 della suddetta decisione, che l’obiettivo di interesse comune perseguito attraverso il mercato della capacità italiano è stato parzialmente modificato con l’introduzione di limiti in materia di emissioni di CO2 e che il suddetto mercato della capacità mira ormai a raggiungere il livello richiesto di sicurezza degli approvvigionamenti fornendo al tempo stesso i segnali di investimento che promuoveranno delle capacità più rispettose dell’ambiente, conformemente alla nuova normativa. Essa conferma poi, ai punti da 101 a 103 della decisione impugnata, le conclusioni della decisione del 2018 relative ai problemi di adeguatezza della produzione, sottolineando che la situazione non è cambiata su questo piano da allora e che le conclusioni che allora venivano tratte in proposito in quest’ultima decisione restano dunque valide. Di conseguenza, essa conclude, ai punti 104 e 105 della decisione impugnata, che, alla luce del punto 220 delle linee guida, le modifiche apportate al mercato della capacità italiano dalle autorità italiane contribuiranno a rafforzare l’obiettivo di interesse comune perseguito, in quanto esse impediranno la concessione di sovvenzioni alle capacità più nocive per l’ambiente, il che è conforme alla pertinente normativa in seno all’Unione. Essa ritiene dunque che il suddetto obiettivo sia sufficientemente ben definito.

86      Di conseguenza, da un lato, occorre constatare che erroneamente la ricorrente sostiene che l’obiettivo di interesse comune dell’adeguatezza delle capacità di produzione è stato sostituito da un altro obiettivo mirante a favorire la transizione energetica sul mercato dell’elettricità italiano, senza essere stato oggetto di alcuna valutazione da parte della Commissione. Infatti, risulta da quanto sopra esposto che, anzitutto, l’obiettivo di interesse comune dell’adeguatezza delle capacità di produzione non è stato sostituito da un obiettivo di transizione energetica, bensì è rimasto intatto pur integrando quest’ultimo. Poi, la Commissione ha preso in debita considerazione la modificazione di cui sopra, e quest’ultima è stata oggetto di un esame nell’ambito della decisione impugnata.

87      Dall’altro lato, occorre osservare che il ragionamento della Commissione è conforme ai punti 30 e da 219 a 221 delle linee guida. Infatti, il primo di questi punti riconosce un «obiettivo generale» degli aiuti a favore dell’ambiente, anche nel settore energetico, che consiste nel «produrre un livello di tutela dell’ambiente più elevato di quanto sarebbe possibile in assenza degli aiuti». Parallelamente, risulta, in sostanza, dagli altri punti summenzionati che l’obiettivo principale perseguito attraverso i mercati della capacità deve essere quello di garantire il rispetto dello standard di affidabilità, al fine di assicurarsi che una quantità sufficiente di elettricità rimanga disponibile per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento, ma risulta anche che le misure intese a garantire l’adeguatezza delle capacità di produzione, come i mercati della capacità, possono perseguire obiettivi differenti.

88      Così, gli Stati membri sono tenuti a procedere ad un bilanciamento tra gli obiettivi della sicurezza dell’approvvigionamento energetico, da un lato, e quelli della tutela dell’ambiente, dall’altro, rispettando al contempo il principio di proporzionalità, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale eventualmente negativo degli aiuti ad un minimo strettamente indispensabile e accettabile. Tale obbligo di bilanciamento è d’altronde conforme al testo dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, il quale, nel settore dell’energia, impone di tener conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, assicurando al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione.

89      Di conseguenza, poiché l’obiettivo principale perseguito dal mercato della capacità restava quello di garantire il rispetto dello standard di affidabilità, al fine di assicurarsi che un quantitativo sufficiente di elettricità restasse disponibile per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento, l’inclusione di un obiettivo relativo alla protezione dell’ambiente, attraverso l’invio di segnali volti a promuovere le capacità più rispettose dell’ambiente medesimo per compensare la futura dismissione delle unità di produzione funzionanti a carbone, non era idonea a suscitare dei dubbi nella Commissione.

90      Ciò è tanto più vero per il fatto che, come si è constatato al punto 62 supra, risultava dalla decisione del 2018 che tanto le autorità italiane quanto detta istituzione conoscevano le conseguenze dell’entrata in vigore del regolamento 2019/943, e segnatamente delle prescrizioni dettate dall’articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento in materia di limiti di emissioni di CO2,, le quali hanno d’altronde motivato le modifiche apportate al mercato della capacità italiano per quanto riguarda la definizione dell’obiettivo di interesse comune perseguito.

91      Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non ha valutato la modifica dell’obiettivo di interesse comune perseguito dal mercato della capacità italiano.

92      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il mercato della capacità italiano modificato non è stato adottato al fine di realizzare l’obiettivo di interesse comune definito nella decisione impugnata, bensì per favorire gli operatori storici del mercato dell’elettricità italiano.

93      In primis, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la «corsa contro il tempo» che ha caratterizzato l’ultimo periodo dell’iter di approvazione del mercato della capacità modificato non aveva l’obiettivo di garantire l’adeguatezza della capacità di produzione, ma piuttosto di permettere ai gruppi appartenenti agli operatori storici di mettere in atto una politica di avvicendamento tecnologico.

94      Al fine di valutare l’argomento relativo alla presunta precipitazione della Commissione nell’adozione della decisione impugnata, occorre ricordare il contesto particolare nel quale è intervenuta la suddetta adozione. Infatti, è pacifico che quest’ultima ha fatto seguito all’adozione della decisione del 2018, la cui legittimità non è mai stata contestata. In tale contesto, la Commissione era legittimata a ritenere che l’insieme delle caratteristiche del mercato della capacità, l’esame della cui compatibilità con il mercato interno costituiva l’oggetto della decisione impugnata e che erano state riprese dal mercato della capacità approvato mediante la decisione del 2018, non fosse idoneo a suscitare dubbi al riguardo, in quanto dette caratteristiche erano già state analizzate nel corso del procedimento che aveva portato all’adozione di tale decisione. Nel caso di specie, l’esame poteva dunque essere limitato ai punti specifici e precisamente identificati del mercato della capacità modificato, dato che le principali caratteristiche del mercato della capacità erano state esaminate e approvate mediante la decisione del 2018.

95      A questo proposito, è giocoforza constatare che la stessa decisione del 2018 era stata adottata a seguito di una lunga fase di pre‑notifica, in quanto la notifica formale era stata trasmessa alla Commissione nel mese di agosto 2017, mentre l’adozione di detta decisione è intervenuta il 7 febbraio 2018. Ciò implica che la Commissione possedeva già, in questa fase, una conoscenza approfondita delle diverse problematiche sollevate dal mercato della capacità italiano.

96      Inoltre, occorre osservare che le modifiche apportate al mercato della capacità, quale approvato nel 2018, sono state notificate alla Commissione il 21 marzo 2019. Successivamente, la decisione impugnata, che ha approvato le suddette modifiche, è stata emessa il 14 giugno 2019, cioè oltre due mesi più tardi. Orbene, occorre constatare in proposito che il termine previsto dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento 2015/1589 per svolgere l’esame preliminare della notifica di un aiuto nuovo da parte di uno Stato membro è, per l’appunto, due mesi.

97      Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la decisione impugnata è stata adottata in tempi adeguati al contesto particolare caratterizzato da modifiche semplici apportate ad un mercato della capacità autorizzato soltanto sedici mesi prima.

98      In secundis, la ricorrente sostiene, in sostanza, che l’esclusione delle unità di produzione funzionanti a carbone, abbinata all’apertura dell’accesso al mercato della capacità italiano alle capacità nuove non autorizzate, mirava a favorire gli operatori storici che detenevano la maggioranza delle suddette unità di produzione. Essa ritiene dunque che tali modifiche siano state apportate al suddetto mercato della capacità dalle autorità italiane al termine di uno sviamento di potere che avrebbe dovuto suscitare dubbi nella Commissione quanto alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno.

99      A questo proposito occorre nondimeno constatare che, come giustamente sottolineato dalla Commissione, risultava già dai punti 57 e 58 della decisione del 2018 che la partecipazione al mercato della capacità italiano era aperta, su base volontaria, a tutti gli operatori che soddisfacevano i criteri enunciati ai suddetti punti. La Commissione ha ricordato tali considerazioni al punto 13 della decisione impugnata.

100    Orbene, la possibilità offerta alle capacità nuove non autorizzate di partecipare alle aste di capacità non implicava alcuna modifica sotto questo aspetto. Così, se è vero che gli operatori storici possono partecipare alle aste come capacità nuova non autorizzata, ciò rimane vero a proposito di qualsiasi operatore del mercato dell’elettricità italiano, purché soddisfi i criteri enunciati ai punti 57 e 58 della decisione del 2018.

101    D’altronde, la ricorrente non adduce alcun elemento concreto suscettibile di giustificare la sua affermazione secondo cui gli operatori le cui unità di produzione funzionanti a carbone sarebbero escluse dal mercato della capacità italiano modificato le sostituirebbero necessariamente con unità di produzione partecipanti a titolo di capacità nuova non autorizzata. La ricorrente non chiarisce neppure in che modo una partecipazione siffatta dovrebbe essere considerata discriminatoria rispetto agli altri operatori del mercato dell’elettricità, i quali beneficiano, in ogni caso, della medesima possibilità di partecipare alle aste come capacità nuove non autorizzate laddove lo desiderino, così come risulta dai punti 99 e 100 supra.

102    Orbene, come si è in sostanza ricordato al punto 26 supra, incombe alla parte che chiede l’annullamento di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni fornire elementi idonei a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi disponibili avrebbe dovuto suscitare dei dubbi riguardo alla compatibilità della misura in questione con il mercato interno (v., in tal senso. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 39).

103    Pertanto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo al fatto che l’esclusione delle unità di produzione funzionanti a carbone, abbinata all’apertura dell’accesso al mercato della capacità alle capacità nuove non autorizzate, mirava a favorire gli operatori storici.

104    Peraltro, per quanto riguarda la domanda formulata dal GRT per ottenere informazioni relative alla disponibilità delle capacità di produzione degli impianti quanto agli anni dal 2019 al 2023, occorre ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata (v. sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

105    Orbene, la domanda in questione risale all’agosto 2019.

106    Poiché la decisione impugnata è stata adottata il 14 giugno 2019, la ricorrente non può validamente invocare tale domanda per dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno.

107    Di conseguenza, occorre constatare che la ricorrente non adduce alcun argomento idoneo a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato in ragione del fatto che esso perseguirebbe l’obiettivo di favorire gli operatori storici del mercato dell’elettricità italiano.

108    In terzo luogo, per quanto riguarda la compatibilità del mercato della capacità italiano con il principio di neutralità tecnologica sancito al punto 226 delle linee guida, risulta dalla giurisprudenza esposta al punto 105 supra che la ricorrente non può validamente invocare elementi risultanti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico italiano del 28 giugno 2019 per sostenere che la Commissione avrebbe dovuto tenerne conto nella decisione impugnata, adottata il 14 giugno 2019, al fine di realizzare la sua valutazione della compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno.

109    Dunque, la ricorrente non presenta degli indizi concordanti che permettano di dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto ritenere che il mercato della capacità italiano era stato modificato per avvantaggiare gli operatori storici, anziché al fine di realizzare l’obiettivo perseguito dal suddetto mercato della capacità, ricordato al punto 83 supra. Non si può dunque addebitare alla Commissione di non aver nutrito dei dubbi riguardo alla compatibilità di tale mercato della capacità con il mercato interno sotto questo aspetto.

110    Di conseguenza, occorre respingere la presente censura.

 Sulla terza censura, relativa al mancato esame, da parte della Commissione, di talune modifiche apportate al mercato della capacità italiano

111    La ricorrente sostiene, in sostanza, che l’istruttoria condotta dalla Commissione non è stata realizzata in maniera sufficientemente diligente, in quanto, nella decisione impugnata, un certo numero di elementi relativi alla concezione ed al funzionamento del mercato della capacità italiano modificato e che non erano stati notificati dalla Repubblica italiana non sono stati analizzati nella decisione suddetta. La ricorrente ritiene che tali elementi non potessero essere considerati non essenziali per la valutazione della compatibilità del suddetto mercato della capacità con il mercato interno, e che la loro assenza avrebbe dunque dovuto suscitare dei dubbi nella Commissione. A questo proposito, in primis, essa si riferisce alle modalità di partecipazione alle aste delle capacità nuove non autorizzate. In secundis, essa aggiunge, nel contesto della replica, che, contrariamente a quanto era stato previsto dalla decisione suddetta, le autorità italiane hanno imposto un tetto massimo assoluto riguardante il premio che poteva essere riconosciuto alle capacità esistenti, anche per le aste il cui termine di pianificazione è uguale o superiore a tre anni. Al terzo posto, sempre in sede di replica, essa sottolinea che la deliberazione n. ARG/elt 98/11, del 21 luglio 2011, che ha fissato i criteri e le condizioni della regolamentazione del mercato della capacità, non ha costituito l’oggetto di alcuna modifica per rivedere la definizione delle capacità nuove abilitate a partecipare al mercato della capacità. Quale quarto aspetto, essa indica che il periodo di fornitura della capacità che era di tre anni nel mercato della capacità italiano autorizzato dalla decisione del 2018 è stato ridotto ad un anno nel mercato della capacità italiano modificato approvato dalla decisione impugnata, penalizzando così ancora di più le capacità esistenti. Infine, come quinto profilo di censura, essa afferma che la Commissione ha omesso di esaminare la modifica risultante dall’articolo 45.5 della disciplina relativa alla fase di prima attuazione e alla fase di piena attuazione del mercato della capacità, e consistente nell’imporre un obbligo di nomina prioritaria. Orbene, la ricorrente ritiene che detta modifica avrebbe dovuto suscitare dei dubbi nella Commissione in quanto era discriminatoria per gli operatori che disponevano di un solo impianto e che non avrebbero potuto compensare il fatto di non essere in grado di produrre la capacità richiesta facendo ricorso ad un altro impianto esistente dello stesso tipo appartenente ad un terzo. Inoltre, essa sostiene, da un lato, che tale obbligo non ha alcun effetto sulla disponibilità della capacità di produzione degli impianti e che esso ha come unico effetto di aumentare gli importi da trasferire al GRT e, dall’altro lato, che esso assoggetta gli operatori non partecipanti al mercato della capacità al prezzo di esercizio in maniera ancora più stringente.

112    La Commissione e gli intervenienti contestano tali allegazioni.

113    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non poteva non nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità del mercato della capacità modificato con il mercato interno senza conoscere il modo in cui le capacità nuove non autorizzate sarebbero state indotte a partecipare alle aste. Da un lato, essa ritiene che l’aggiunta di una  27ª sessione di aste riservata alle capacità nuove non autorizzate, abbinata alla modifica degli articoli 26 e 27 della disciplina relativa alla fase di prima attuazione e alla fase di piena attuazione del mercato della capacità, approvate il 28 giugno 2019 con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, al fine di includere le offerte presentate dalle capacità nuove non autorizzate nella curva dell’offerta di capacità, nonché nell’algoritmo di selezione e valutazione delle offerte, condurrà all’attribuzione di tre diversi premi per una stessa risorsa. Dall’altro lato, essa fa presente che non era indicato neppure il termine per il conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio degli impianti. Orbene, essa ritiene che tali elementi contribuissero a connotare l’architettura complessiva del sistema e che dovessero dunque necessariamente essere notificati.

114    In primis, occorre constatare che la ricorrente si accontenta di affermare, in modo astratto, che gli elementi riassunti al punto 113 supra contribuivano a connotare l’architettura complessiva del sistema, senza dimostrare perché la Commissione avrebbe dovuto nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato fintanto che essa non ne aveva conoscenza.

115    Orbene, per quanto riguarda anzitutto il numero di sessioni di aste, giustamente la Commissione sottolinea che, nella decisione del 2018, questo numero viene soltanto evocato nella parte dedicata alla descrizione della misura in esame, e che però esso non costituisce l’oggetto di alcuna valutazione propriamente detta. Per contro, la modifica del numero di sessioni e l’aggiunta di una sessione supplementare riservata alle capacità nuove non autorizzate non sono idonee ad esercitare alcun influsso sulla valutazione contenuta al punto 175 della decisione suddetta. Quest’ultimo viene ripreso nel punto 126, lettera a), della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, il modo di selezionare i beneficiari del premio dipende da una procedura d’asta trasparente, fondata su regole chiare e nella quale le aste vengono comunicate a tutti i partecipanti in via preventiva.

116    Poi, per quanto riguarda la determinazione della curva dell’offerta di capacità, e l’algoritmo di selezione e di valutazione delle offerte, la ricorrente non adduce argomenti di sorta atti a giustificare che la mancata comunicazione alla Commissione della futura modifica degli articoli 26 e 27 della disciplina relativa alla fase di prima attuazione e alla fase di piena attuazione del mercato della capacità avrebbe dovuto portarla a nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno, ovvero atti a dimostrare che detta istituzione non poteva procedere a tale valutazione senza averne conoscenza. Allo stesso modo, essa non spiega in che modo la suddetta modifica avrebbe potuto rimettere in discussione la costatazione contenuta nel punto 126, lettera b), della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, la concezione della curva dell’offerta di capacità riflette la situazione di adeguatezza attesa in ciascuna delle zone del mercato dell’elettricità nel corso del periodo di fornitura e garantisce che il prezzo tenda automaticamente verso lo zero per i livelli di capacità corrispondenti a una perdita di carico inferiore allo standard di affidabilità.

117    A questo proposito, là dove la ricorrente afferma che vari premi potrebbero essere concessi per una sola risorsa, occorre constatare che, nel mercato della capacità italiano modificato, il premio continua ad essere concesso per la messa a disposizione della capacità di produzione da parte degli operatori che si aggiudicano delle aste, esattamente come nel mercato della capacità italiano autorizzato dalla decisione del 2018 e come risulta dai punti da 159 a 161 della decisione impugnata. Orbene, la ricorrente non spiega in che modo le modifiche evocate al punto 116 supra dovrebbero essere considerate capaci di aver esercitato una qualsivoglia influenza su detta valutazione.

118    Inoltre, se i fornitori di capacità partecipanti alle aste possono ottenere un premio per la capacità esistente, per la capacità nuova e per la capacità nuova non autorizzata, purché essi dispongano di impianti rispondenti ai criteri previsti rispettivamente per il coinvolgimento di queste diverse unità di produzione, ciò resta vero per qualsiasi fornitore. Peraltro, soltanto l’aggiunta della capacità nuova non autorizzata modifica il funzionamento del mercato della capacità italiano in ordine a tale aspetto, e la ricorrente non adduce alcun elemento idoneo a chiarire in che modo il fatto che i fornitori di capacità possano impegnare tre tipi di unità di produzione differenti anziché due avrebbe dovuto suscitare i dubbi della Commissione riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato.

119    Infine, per quanto riguarda i termini per il conseguimento dei titoli autorizzativi e la realizzazione delle unità di produzione che condizionano la partecipazione alle aste per le capacità nuove non autorizzate, la ricorrente non adduce alcun argomento atto a dimostrare che la Commissione poteva essere a conoscenza di un’eventuale incompatibilità tra i suddetti termini e la partecipazione di alcuni operatori al mercato della capacità italiano modificato, a seconda dei tipi di unità di produzione utilizzate. Di conseguenza, non si può addebitare a detta istituzione di non aver nutrito dei dubbi a proposito della compatibilità con il mercato interno del suddetto mercato della capacità, alla luce di questo aspetto specifico del funzionamento di tale mercato (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

120    In secundis, nella misura in cui la ricorrente sostiene che le modifiche in questione avrebbero dovuto, di per sé stesse, portare la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale, in quanto esse erano suscettibili di modificare la valutazione di tale istituzione riguardo alla compatibilità con il mercato interno del mercato della capacità italiano modificato, occorre ricordare che, come peraltro sottolineato dalla stessa ricorrente, dette modifiche sono state introdotte mediante un decreto ministeriale ed attraverso la disciplina relativa alla fase di prima attuazione e alla fase di piena attuazione del mercato della capacità, entrambi adottati il 28 giugno 2019, ossia dopo l’adozione della decisione impugnata (v. punti da 104 a 106 supra).

121    Di conseguenza, non si può fondatamente addebitare alla Commissione di non aver tenuto conto di disposizioni regolamentari che sono state adottate successivamente all’adozione della decisione impugnata al fine di valutare la compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno.

122    In secondo luogo, là dove la ricorrente afferma che le autorità italiane hanno imposto un limite massimo assoluto concernente il premio che poteva essere riconosciuto alle capacità esistenti, anche per le aste i cui tempi di preparazione sono pari o superiori a tre anni, è sufficiente constatare che la decisione in questione dell’autorità nazionale di regolamentazione è stata adottata il 3 settembre 2019, vale a dire quasi tre mesi dopo l’adozione della decisione impugnata.

123    Di conseguenza, per ragioni identiche a quelle evocate ai punti 108 e 120 supra, non si può fondatamente imputare alla Commissione di non averne tenuto conto nella decisione impugnata.

124    In terzo luogo, là dove la ricorrente afferma, in sostanza, che la Repubblica italiana non ha proceduto alle riforme normative richieste per adattare il mercato della capacità italiano alle modifiche che hanno costituito l’oggetto dell’esame e dell’approvazione della Commissione nella decisione impugnata, occorre constatare gli aspetti che seguono.

125    A seguito dell’approvazione del mercato della capacità italiano modificato attraverso la decisione impugnata, la Repubblica italiana era tenuta a realizzare un mercato della capacità conforme a quello che aveva costituito l’oggetto della notifica indirizzata alla Commissione. È dunque del tutto logico che il quadro normativo relativo al suddetto mercato della capacità non sia stato adattato in tal senso prima che le modifiche notificate avessero ricevuto l’approvazione della Commissione.

126    Di conseguenza, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il fatto che la deliberazione ARG/elt 98/11 non fosse stata ancora modificata per prendere in considerazione la nuova definizione delle capacità nuove suscettibili di partecipare alle aste di capacità non può in nessun caso essere considerato idoneo a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dei dubbi riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno.

127    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha esaminato la modifica apportata alla durata dei contratti che le capacità esistenti possono concludere nella fase di piena attuazione del mercato della capacità, malgrado che la stessa contribuisca a creare condizioni di concorrenza che sono ad esse sfavorevoli, le quali avrebbero dovuto suscitare dei dubbi nella Commissione riguardo alla compatibilità del mercato della capacità italiano modificato con il mercato interno.

128    A questo proposito, occorre constatare che, in effetti, il periodo di fornitura relativo ai contratti conclusi dalle capacità esistenti durante la fase di piena attuazione del mercato della capacità italiano modificato è stato fissato ad un anno dall’articolo 23.1 della proposta di disciplina del suddetto mercato della capacità, mentre lo stesso era fissato a tre anni per il mercato della capacità italiano approvato dalla decisione del 2018.

129    Nondimeno, da un lato, occorre osservare che, oltre a tale modifica, altri aspetti del meccanismo di remunerazione delle capacità esistenti nella fase di piena attuazione del mercato della capacità sono stati modificati. Infatti, la Repubblica italiana ha fatto presente al riguardo che, con il contratto annuale così come concepito nel mercato della capacità italiano modificato, il premio veniva riconosciuto sul totale della capacità esistente qualificata nel corso dell’anno di fornitura oggetto dell’asta. Per contro, nel mercato della capacità italiano approvato dalla decisione del 2018, soltanto un terzo della domanda prevista di capacità era attribuito in occasione di ciascuna asta principale, dovendosi dunque organizzare tre aste principali per coprire i bisogni in termini di capacità per ciascun anno di fornitura.

130    Inoltre, le modifiche evocate al punto 129 supra sono state oggetto segnatamente di una consultazione nazionale, nel corso della quale vari operatori del mercato dell’elettricità italiano hanno potuto presentare le loro osservazioni.

131    Dall’altro lato, la ricorrente non adduce alcun argomento concreto che sia idoneo a dimostrare che la modifica del periodo di fornitura della capacità da parte delle capacità esistenti avrebbe modificato il funzionamento del mercato della capacità italiano approvato dalla decisione del 2018 in modo tale per cui le suddette capacità esistenti sarebbero ormai penalizzate, al punto di dover suscitare i dubbi della Commissione quanto alla proporzionalità dell’aiuto controverso.

132    Orbene, occorre ricordare al riguardo che la prova dell’esistenza di dubbi riguardo alla compatibilità con il mercato interno di una misura di aiuto deve essere fornita, eventualmente sulla scorta di un insieme di indizi concordanti, dalla parte che chiede l’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni (v. sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Tempus Energy e Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata).

133    Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la modifica della durata del periodo di fornitura per le capacità esistenti avrebbe dovuto suscitare dei dubbi nella Commissione deve essere respinto.

134    In quinto luogo, la ricorrente sostiene che l’introduzione di un obbligo di nomina prioritaria ad opera dell’articolo 45.5 della disciplina relativa alla fase di prima attuazione e alla fase di piena attuazione del mercato della capacità avrebbe dovuto suscitare dei dubbi nella Commissione.

135    In primis, nella misura in cui la ricorrente fa valere, in sostanza, che l’obbligo di nomina prioritaria è discriminatorio verso gli operatori che dispongono di un solo impianto per produrre la capacità che essi devono mettere a disposizione nei periodi di fornitura, in virtù dei contratti conclusi all’esito delle aste, occorre osservare gli aspetti che seguono.

136    La modifica in questione è prevista all’articolo 45.5 della disciplina relativa alla fase di prima attuazione e alla fase di piena attuazione del mercato della capacità. Essa impone agli operatori che partecipano al mercato della capacità e che dispongono di varie unità di produzione di indicare prioritariamente quelle la cui energia è già stata offerta e accettata sui mercati dell’energia e sul MSD in misura pari alla capacità impegnata.

137    Così, tale obbligo mira a identificare a posteriori l’unità che ha prodotto e venduto l’elettricità sul mercato infragiornaliero o sul MSD, al fine di evitare che gli operatori che dispongono di più unità di produzione si sottraggano all’obbligo di restituzione. Orbene, tale obbligo è stato espressamente considerato come un elemento che permette di assicurare la proporzionalità dell’aiuto, e dunque la compatibilità del mercato della capacità italiano con il mercato interno nella decisione del 2018, il che è stato successivamente confermato nella decisione impugnata.

138    Di conseguenza, nella misura in cui l’obbligo di restituzione era stato considerato nella decisione del 2018 come un elemento importante per il buon funzionamento del mercato della capacità italiano, non si può ritenere, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, che una modifica intesa a migliorarne l’efficacia fosse idonea a suscitare dei dubbi nella Commissione riguardo alla compatibilità con il mercato interno del mercato della capacità italiano modificato.

139    In secundis, là dove la ricorrente sostiene che l’obbligo di nomina prioritaria avrà l’effetto di aumentare gli importi da trasferire al GRT per i partecipanti al mercato della capacità, è sufficiente constatare che gli importi da versare risultano, come si è sottolineato ai punti 136 e 137 supra, da un obbligo di restituzione che non è stato modificato rispetto a quello previsto nella decisione del 2018.

140    In tertiis, occorre constatare che l’argomentazione tesa a dimostrare che gli operatori partecipanti al mercato della capacità italiano modificato sono soggetti in maniera ancor più stringente al prezzo di esercizio, non è oggetto di alcuna dimostrazione da parte della ricorrente.

141    Di conseguenza, occorre constatare che la ricorrente non adduce alcun argomento idoneo a dimostrare che tale aspetto del mercato della capacità italiano modificato fosse idoneo a suscitare dei dubbi nella Commissione.

142    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre respingere la presente censura.

 Sullapplicazione del mercato della capacità italiano modificato al momento dellentrata in vigore del regolamento 2019/943

143    In sostanza, la ricorrente sostiene, nell’ambito della replica, che l’attuazione del mercato della capacità italiano modificato è illegittima, nella misura in cui quest’ultimo alla data del 4 luglio 2019 non era ancora applicato, ma soltanto pianificato, il che non sarebbe conforme alle disposizioni del regolamento 2019/943, e segnatamente all’articolo 22, paragrafo 5, di quest’ultimo, dal quale risulta, a suo avviso, che soltanto i mercati della capacità che erano già in corso di applicazione a questa data potevano essere oggetto di un adeguamento per conformarsi al capo 4 di detto regolamento e i contratti conclusi nella loro vigenza prima del 31 dicembre 2019 essere mantenuti.

144    La Commissione fa valere che si tratta di un motivo nuovo rispetto ai motivi di ricorso proposti nell’atto introduttivo del giudizio e che esso è pertanto irricevibile.

145    Secondo la giurisprudenza, la presentazione di un motivo nuovo in corso di giudizio è vietata, a meno che tale motivo non sia fondato su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, come previsto dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Per contro, un motivo di ricorso che costituisca l’ampliamento di un motivo precedentemente formulato, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti con esso uno stretto collegamento, è ricevibile (v. sentenza del 9 settembre 2010, British Aggregates e a./Commissione, T‑359/04, EU:T:2010:366, punto 87 e la giurisprudenza ivi citata).

146    Occorre altresì ricordare che la nozione di motivo di ricorso ricomprende qualsiasi argomento in punto di diritto o di fatto che, ove venga ritenuto fondato dal giudice, può condurre quest’ultimo ad accogliere le conclusioni formulate dalla parte che lo invoca (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, EU:T:2010:240, punto 60).

147    Nel caso di specie, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che l’attuazione del mercato della capacità modificato è illegittima, in quanto esso non era in corso di applicazione alla data del 4 luglio 2019, deve dunque essere considerato come un motivo nuovo.

148    Infatti, occorre constatare che nessuno degli argomenti sollevati nell’atto introduttivo del giudizio è inteso a far valere una illegittima attuazione del mercato della capacità italiano modificato su tale base.

149    Pertanto, non merita condivisione la tesi della ricorrente secondo cui il presente motivo di ricorso è l’ampliamento dell’argomento, dedotto nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio, mediante il quale essa faceva valere che la Commissione era a conoscenza dell’intenzione della Repubblica italiana di mantenere i contratti conclusi nell’ambito del mercato della capacità italiano modificato prima del 31 dicembre 2019, applicando in tal modo l’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento 2019/943. Mediante tale argomento, essa cercava infatti di contestare gli asseriti effetti positivi del suddetto mercato della capacità, e non la presunta illegittimità dell’attuazione di quest’ultimo, in quanto esso non sarebbe stato in corso di applicazione alla data del 4 luglio 2019.

150    Inoltre, la ricorrente non invoca alcun argomento in punto di fatto o di diritto che giustifichi la deduzione del presente motivo dopo il primo scambio di memorie.

151    Date tali circostanze, occorre constatare che il presente motivo di ricorso viola le disposizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura e deve dunque essere respinto perché irricevibile.

152    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

153    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente deve dunque essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

154    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, occorre decidere che la Repubblica italiana sopporta le proprie spese.

155    In conformità dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, EP Produzione, A2A, Edison, Alperia Trading, Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, Terna – Rete elettrica nazionale ed Enel Produzione, intervenute a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Set SpA è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

4)      EP Produzione SpA, A2A SpA, Edison SpA, Alperia Trading Srl, Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, Terna – Rete elettrica nazionale SpA ed Enel Produzione SpA sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Kanninen

Jaeger

Półtorak

Così deciso e pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 7 settembre 2022.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.