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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Duisburg (Germania) il 25 luglio 2023 – XK / Mercedes Benz Group AG

(Causa C-478/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Duisburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XK

Resistente: Mercedes Benz Group AG

Questioni pregiudiziali

Se un elemento di progetto all'interno di un veicolo, che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri possa, al fine di modificare i parametri del processo di combustione nel motore a seconda del risultato di detta rilevazione, ridurre l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 1 e configurare quindi un impianto di manipolazione ai sensi del medesimo articolo 3, punto 10 del regolamento n. 715/2007, anche quando la modifica dei parametri del processo di combustione operata mediante l'elemento di progetto sulla base dei risultati della rilevazione, da un lato aumenti le emissioni di una o più sostanze nocive, ad esempio gli ossidi di azoto, ma, dall'altro, riduca, al contempo, le emissioni di una o più altre sostanze nocive, quali il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio e/o il biossido di carbonio.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, in presenza di quali condizioni l'elemento di progetto costituisce, in un siffatto caso, un impianto di manipolazione.

Se, in base al diritto europeo, un dispositivo di commutazione o di controllo all'interno di un veicolo che, attraverso la modifica dei parametri del processo di combustione da esso operata, da un lato, aumenta effettivamente le emissioni di una o più sostanze nocive, quali gli ossidi di azoto, ma, dall'altro, riduce al contempo le emissioni di una o più altre sostanze nocive, quali il particolato, gli idrocarburi, il monossido di carbonio e/o il biossido di carbonio, possa essere illecito per profili diversi da quello della presenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, a quali condizioni ciò si verifichi.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del regolamento n. 715/2007, un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, di detto regolamento, sia consentito anche quando detto impianto, pur non giustificandosi per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie, si giustifica, tuttavia, per la necessità di garantire un funzionamento sicuro del veicolo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se disposizioni di diritto nazionale che pongano integralmente a carico dell'acquirente di un veicolo, nell'ambito di una controversia con il costruttore dello stesso, l'onere di provare l'esistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, nonché l'insussistenza di una fattispecie in forza della quale un impianto che deve considerarsi di manipolazione nel senso succitato è eccezionalmente consentito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del medesimo regolamento, senza che il suo opponente sia tenuto a fornire informazioni al riguardo nell'ambito dell'acquisizione delle prove, contrastino con l'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1 e all'articolo 46 della direttiva 2007/46 1 citati nella sentenza Mercedes-Benz Group 2 , nella misura in cui da queste ultime disposizioni risulti che all'acquirente di un veicolo deve essere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nei confronti del suo costruttore qualora all'interno del veicolo sia installato un impianto di manipolazione vietato (v. punti 91 e 93 della sentenza citata).

In caso di risposta affermativa alla sesta questione, come sia ripartito, in base al diritto europeo, l'onere della prova nell'ambito della controversia tra l'acquirente di un veicolo e il suo costruttore vertente sul diritto al risarcimento vantato dal primo nei confronti del secondo quanto alla sussistenza di un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 e quanto alla sussistenza di una fattispecie in forza della quale è eccezionalmente consentito ai sensi dall'articolo 5, paragrafo 2, seconda frase, lettera a), del medesimo regolamento. Se le parti beneficino, rispettivamente, di attenuazioni dell’onere della prova e, in caso affermativo, di quali attenuazioni, o se esse siano eventualmente gravate da oneri e, in caso affermativo, da quali oneri. In caso di esistenza di oneri, quali conseguenze comporti la loro inosservanza.

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se disposizioni di diritto nazionale che pongano integralmente a carico dell'acquirente di un veicolo, nell'ambito di una controversia con il costruttore di detto veicolo, l'onere di provare la presenza di un dispositivo non qualificabile come impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, bensì come impianto di commutazione o di controllo vietato per altre ragioni, senza che il suo opponente sia tenuto a fornire informazioni al riguardo nell'ambito dell'acquisizione delle prove, contrastino con l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1 e l'articolo 46 della direttiva 2007/46 citati nella sentenza Mercedes-Benz Group2, nella misura in cui da queste ultime disposizioni si evince che all'acquirente di un veicolo deve essere riconosciuto un diritto al risarcimento del danno nei confronti del suo costruttore qualora all’interno del veicolo sia installato un dispositivo di commutazione o di controllo vietato (v. punti 91 e 93 della sentenza citata).

In caso di risposta affermativa all'ottava questione, come sia ripartito, in base al diritto europeo, l’onere della prova nell’ambito della controversia tra l’acquirente di un veicolo e il suo produttore vertente sul diritto al risarcimento del danno vantato dal primo nei confronti del secondo quanto alla sussistenza di un dispositivo di commutazione o di controllo vietato del tipo indicato nell’ottava questione. Se le parti beneficino, rispettivamente, di attenuazioni dell’onere della prova e, in caso affermativo, di quali attenuazioni, o se esse siano eventualmente gravate da oneri e, in caso affermativo, da quali oneri. In caso di esistenza di oneri, quali conseguenze comporti la loro inosservanza.

Se le disposizioni della direttiva 2007/46, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 3, punto 36, della stessa, perseguano anche la finalità di tutelare specificamente il singolo acquirente di un veicolo dall'acquisto di un veicolo non conforme ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea, acquisto che questi non avrebbe effettuato, in quanto non voluto, se fosse stato a conoscenza del fatto che il veicolo non rispondeva ai requisiti del diritto dell'Unione europea.

Se, ai sensi del diritto dell'Unione e a prescindere dalla risposta alla questione precedente, in caso di violazione da parte del costruttore di un veicolo delle disposizioni della direttiva 2007/46 o delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva medesima, in particolare in caso di violazione da parte del costruttore del veicolo del divieto di rilasciare un certificato di conformità erroneo, il costruttore debba sempre, o quantomeno in determinati casi, essere tenuto ad esonerare in toto l'acquirente dalle conseguenze dell'acquisto effettuato, in violazione della normativa esistente, di un veicolo non conforme ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione europea, provvedendo, su richiesta dell’acquirente stesso, al rimborso del suo prezzo di acquisto - se del caso contestualmente alla consegna e al trasferimento di proprietà del veicolo - da conteggiarsi al netto del valore di eventuali altri benefici conseguiti dall’acquirente per effetto dell’acquisto medesimo. Qualora ciò ricorra unicamente in determinati casi, in quali casi ciò avvenga.

In caso di risposta negativa all'undicesima questione, ovvero di risposta affermativa unicamente in determinati casi, se sia pur sempre conforme ai requisiti dettati dal diritto dell'Unione europea limitare la risarcibilità del danno dell'acquirente di un veicolo non conforme ai requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di emissioni di gas di scarico e/o di qualità del relativo sistema di controllo delle emissioni all’importo versato in eccesso dall’acquirente per l’acquisto del veicolo alla luce dei rischi connessi all'impianto di manipolazione non consentito, nel caso in cui il rilascio, da parte del costruttore, dell’erroneo certificato di conformità attestante la rispondenza del veicolo a tutti i relativi atti giuridici al momento della sua produzione sia avvenuto per sua mera negligenza. Nel caso in cui ciò non avvenga sempre, in quali casi ciò non si verifichi.

In caso di risposta affermativa alla dodicesima questione: se sia pur sempre conforme ai requisiti dettati dal diritto dell'Unione europea limitare la risarcibilità del danno dell'acquirente di un veicolo non conforme ai requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di emissioni di gas di scarico e/o di qualità del relativo sistema di controllo delle emissioni all’importo versato in eccesso dall’acquirente per l’acquisto del veicolo alla luce dei rischi connessi all'impianto di manipolazione non consentito, tuttavia nel limite massimo del 15% del prezzo di acquisto medesimo, nel caso in cui il rilascio, da parte del costruttore, dell’erroneo certificato di conformità attestante la rispondenza del veicolo a tutti i relativi atti giuridici al momento della sua produzione sia avvenuto per sua mera negligenza. Nel caso in cui ciò non avvenga sempre, in quali casi ciò non si verifichi.

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1 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

1 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU 2007, L 263, pag. 1).

1 Sentenza del 21 marzo 2023, C-100/21, EU:C:2023:229.