Language of document : ECLI:EU:T:2013:443

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Gravità dell’infrazione – Coefficienti – Circostanze attenuanti – Situazione di crisi economica – Pressione esercitata dai grossisti – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo»

Nella causa T‑411/10,

Laufen Austria AG, con sede in Wilhelmsburg (Austria), rappresentata da E. Navarro Varona e L. Moscoso del Prado González, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Castilla Contreras, successivamente da F. Castillo de la Torre, A. Antoniadis e F. Jimeno Fernández, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

(omissis)

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

29      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha sottoposto alle parti alcuni quesiti scritti, ai quali esse hanno risposto nel termine assegnato.

30      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale durante l’udienza del 6 marzo 2013.

31      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte in cui la riguardano;

–        ridurre l’importo dell’ammenda inflittale sia a titolo individuale sia solidalmente con la Roca Sanitario in base ai motivi da essa esposti o per qualsiasi altro motivo determinato dal Tribunale;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

(omissis)

A –  Sulla domanda diretta all’annullamento parziale della decisione controversa

(omissis)

 6. Sul sesto motivo, relativo alla cooperazione della ricorrente

(omissis)

a)     Sul manifesto errore di valutazione nell’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole e sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

218    La ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento e ha commesso un errore nell’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole eliminando, nella decisione impugnata, la riduzione condizionata dell’ammenda che era stata notificata al gruppo Roca con lettera dell’8 dicembre 2006 in applicazione di detta comunicazione. Al riguardo, da una parte, essa afferma sostanzialmente che, qualora il Tribunale dovesse considerare che essa costituiva un’unità economica con la Roca Sanitario e la Roca France, si dovrebbero prendere in considerazione, con riferimento all’ammenda ad essa inflitta, gli errori compiuti dalla Commissione all’atto della valutazione della domanda diretta a ottenere una riduzione dell’ammenda presentata dalla Roca France. Dall’altra parte, essa fa valere diversi errori in cui sarebbe incorsa la Commissione al momento della valutazione delle informazioni presentate dalla Roca France a sostegno della sua domanda diretta a ottenere una riduzione dell’ammenda alla luce della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

219    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

220    L’esame della questione se la Commissione abbia violato il principio di tutela del legittimo affidamento e abbia commesso un errore nell’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole presuppone che venga preliminarmente stabilito se la ricorrente, che ha partecipato all’infrazione commessa in Austria, possa pretendere, unicamente in virtù della sua qualità di consorella di una controllata che ha partecipato all’infrazione in Francia e che ha, a questo titolo, presentato una domanda diretta a ottenere una riduzione dell’ammenda, la medesima riduzione dell’ammenda a norma di detta comunicazione.

221    Al riguardo, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, la ricorrente ha fatto valere, sostanzialmente, che la nozione di impresa unica implicava che di qualsiasi vantaggio derivante dalla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole dovessero beneficiare tutte le società che facevano parte di siffatta impresa unica. La Commissione ha contestato la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

222    Occorre ricordare che la Commissione, nella comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, ha stabilito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potevano evitare l’imposizione dell’ammenda o beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che avrebbero dovuto versare.

223    Il punto A della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, comprendente i paragrafi da 8 a 19, riguarda le condizioni alle quali un’impresa può beneficiare dell’immunità da un’ammenda, mentre il punto B, che include i paragrafi da 20 a 27, riguarda quelle alle quali siffatta impresa può beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda.

224    Ai sensi del paragrafo 20 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere l’immunità dall’ammenda] possono beneficiare di una riduzione dell’importo di un’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta».

225    Il paragrafo 21 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole dispone che, «[a]l fine di poter beneficiare di [una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del paragrafo 20 della suddetta comunicazione], un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

226    Da quanto precede deriva che può beneficiare di una riduzione dell’ammenda a norma del punto B della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole l’impresa che ne fa domanda e che fornisce alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che recano un significativo valore aggiunto.

227    Occorre pertanto considerare che, in linea di principio, soltanto l’impresa autrice della domanda diretta all’ottenimento del beneficio di una riduzione dell’ammenda (in prosieguo: l’«autrice della domanda») nonché, eventualmente, gli enti a nome dei quali tale domanda è stata formulata e che cooperano con la Commissione possono beneficiare a tale titolo di una riduzione dell’ammenda.

228    Inoltre, va osservato che, secondo la giurisprudenza, qualora la società controllante non abbia materialmente partecipato all’intesa e la sua responsabilità sia basata unicamente sulla partecipazione della sua controllata a tale intesa, la responsabilità della società controllante non può eccedere quella della controllata (v., in questo senso, sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione, T‑382/06, Racc. pag. II‑1157, punto 38, confermata in sede d’impugnazione con sentenza della Corte del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, punto 39). In tale contesto, qualora la responsabilità di una società controllante derivi esclusivamente da quella della sua controllata che ha partecipato all’intesa, la riduzione dell’importo dell’ammenda concessa a quest’ultima in seguito ad una domanda da essa proposta in applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole deve andare a vantaggio della società controllante.

229    Per contro, la Commissione non è tenuta ad estendere ad un’altra controllata (in prosieguo: la «consorella») il beneficio della riduzione dell’importo dell’ammenda concessa alla prima controllata che ha formulato una domanda a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, per il semplice fatto che esse appartengono, unitamente alla loro società controllante comune, ad un’impresa ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 62 e 63. Infatti, contrariamente alla responsabilità della società controllante che si risolve, nelle circostanze menzionate al precedente punto 228, in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata (v., in tal senso, sentenza Commissione/Tomkins, punto 228 supra, punto 39), la responsabilità di una controllata non può essere fatta derivare da quella di una sua consorella, in quanto tale responsabilità risulta dalla sua individuale partecipazione all’intesa. In tali circostanze, solo qualora, da un lato, la domanda diretta a ottenere una riduzione dell’ammenda sia formulata a nome della consorella e, dall’altro, quest’ultima abbia effettivamente cooperato con la Commissione, tale consorella può beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda su domanda di un’altra controllata che appartiene alla stessa impresa. Tale situazione si differenzia pertanto da quella in cui una società controllante formuli, a nome proprio e a nome delle sue controllate, una domanda diretta ad ottenere la riduzione dell’ammenda, poiché, in tale situazione, l’insieme delle società che compongono l’impresa ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 62 e 63 ha l’obbligo di collaborare con la Commissione.

230    Nella fattispecie, risulta dal punto 1288 della decisione impugnata che, il 17 gennaio 2006, la Commissione ha ricevuto dalla Roca France una domanda diretta a ottenere una riduzione dell’ammenda. In risposta a tale domanda, la Commissione, con lettera dell’8 dicembre 2006, ha concesso al gruppo Roca una riduzione condizionata dell’importo dell’ammenda a norma della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (punto 1289 della decisione impugnata). Dopo un nuovo esame degli elementi di prova, la Commissione, nella decisione impugnata, ha rifiutato di concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda a tale gruppo per i motivi esposti, in sostanza, ai punti da 1291 a 1293, 1295, 1299 e 1300 di tale decisione.

231    Al riguardo, risulta in modo inequivocabile dagli elementi del fascicolo che, malgrado i dubbi che i termini impiegati nella decisione impugnata potevano lasciar sussistere quanto all’autrice della domanda e alla portata della domanda diretta ad ottenere una riduzione dell’ammenda, tale domanda è stata formulata non a nome del gruppo Roca nel suo insieme, bensì dalla Roca France a nome proprio e a nome del gruppo Laufen. Al riguardo, occorre tuttavia precisare che risulta in modo altrettanto inequivocabile dai detti elementi del fascicolo che tale domanda riguardava quest’ultimo gruppo esclusivamente in quanto le sue attività in Francia sono state integrate nell’ambito della Roca France. Inoltre, come risulta dai punti 1291 e 1293 della decisione impugnata, le informazioni presentate dalla Roca France avevano esclusivamente ad oggetto l’infrazione compiuta, con riferimento alle ceramiche sanitarie, in Francia nel 2004. In particolare, è pacifico che nessuna informazione e nessun elemento di prova sono stati presentati con riferimento all’infrazione commessa in Austria.

232    In tale contesto, è giocoforza constatare che detta domanda non è stata formulata a nome della ricorrente. Infatti, pur essendo vero che quest’ultima fa parte del gruppo Laufen considerato da tale domanda, occorre tuttavia constatare che detta domanda riguarda le attività del gruppo Laufen in Francia e che la ricorrente non è attiva sul mercato francese. In ogni caso, la ricorrente non ha cooperato con la Commissione in base alla comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Per giunta, gli elementi forniti dalla Roca France non riguardavano affatto le attività della ricorrente, ma avevano ad oggetto l’infrazione commessa, con riferimento alle ceramiche sanitarie, in Francia nel 2004.

233    Alla luce di quanto precede, va concluso che, in ogni caso, la Commissione non può avere né violato il principio di tutela del legittimo affidamento né commesso errori applicando la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, in quanto essa non era tenuta, in base alle considerazioni svolte ai precedenti punti da 230 a 232, a concedere una riduzione dell’importo dell’ammenda alla ricorrente.

234    Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, il presente motivo di ricorso va respinto, nella misura in cui riguarda l’applicazione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, perché infondato, senza che occorra esaminare gli altri argomenti svolti dalla ricorrente, come esposti al precedente punto 218.

(omissis)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Laufen Austria AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.


1 – Sono riprodotti solo i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è giudicata utile dal Tribunale.