Language of document : ECLI:EU:T:2017:598





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 settembre 2017 –
Laufen Austria / Commissione

(causa T411/10 RENV)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Ammende – Imposizione in solido di un’ammenda ad una società controllante e ad una sua controllata – Tetto del 10% del fatturato - Calcolo di tale tetto in funzione del solo fatturato della controllata relativo al periodo della violazione che precede l’acquisizione di tale società da parte della controllante»

Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nella pronuncia resa su impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, art. 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215)

(v. punto 35)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, al parziale annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria) e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione.

Dispositivo

1)

La parte dell’ammenda inflitta alla Laufen Austria AG della quale essa è considerata individualmente responsabile a titolo dell’infrazione commessa nel corso del periodo compreso tra il 12 ottobre 1994 e il 28 ottobre 1999, è fissata ad EUR 4 788 001.

2)

La Laufen Austria e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le sue spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.