Language of document : ECLI:EU:T:2015:33





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 21 gennaio 2015 –
Makhlouf / Consiglio

(causa T‑509/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità»

1.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere sentiti – Diritto ad un processo equo e ad una tutela giurisdizionale effettiva – Constatazione di una violazione sulla base di una valutazione in concreto (Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, 47 e 52, § 1) (v. punti 28‑31, 93)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità od organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicazione delle ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisioni del Consiglio 2011/488/PESC, 2011/782/PESC e 2012/739/PESC) (v. punti 34‑41, 43‑47)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Decisione adottata in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/488/PESC, 2011/782/PESC e 2012/739/PESC) (v. punti 58‑65)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/488/PESC, 2011/782/PESC e 2012/739/PESC) (v. punti 71, 72)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/488/PESC, allegato, 2011/782/PESC, allegato I, e 2012/739/PESC, allegato I) (v. punti 81, 82)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Applicazione a persone fisiche per il solo motivo del loro legame familiare con i dirigenti del paese – Ammissibilità (Decisioni del Consiglio 2011/488/PESC, allegato, 2011/782/PESC, allegato I, e 2012/739/PESC, allegato I) (v. punti 83‑85)

7.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Restrizione al diritto di proprietà e al diritto al rispetto della vita privata – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; decisioni del Consiglio 2011/488/PESC, allegato, 2011/782/PESC, allegato I, e 2012/739/PESC, allegato I) (v. punti 103‑113)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Natura di tali misure – Natura non penale (Decisioni del Consiglio 2011/488/PESC, allegato, 2011/782/PESC, allegato I, e 2012/739/PESC, allegato I) (v. punto 115)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/488/PESC del Consiglio, del 1° agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 199, pag. 74), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui tali atti concernono il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Mohammad Makhlouf è condannato alle proprie spese nonché a quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.