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Ricorso proposto il 25 luglio 2023 – Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-448/23)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Ladenburger, P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione della Repubblica di Polonia data dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 14 luglio (causa P 7/20) e del 7 ottobre 2021 (causa K 3/21), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea;

dichiarare che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione della Repubblica di Polonia data dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 14 luglio (causa P 7/20) e del 7 ottobre 2021 (causa K 3/21), la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in particolare, in forza dei principi di autonomia, primato, efficacia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché del rispetto dell'autorità della Corte di giustizia;

dichiarare che, non avendo la Corte costituzionale soddisfatto i requisiti di un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge, con riferimento a irregolarità nella nomina di tre giudici di tale corte, nel dicembre 2015, e nella procedura di nomina del suo presidente, nel dicembre 2016, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo e il secondo motivo la Commissione censura due sentenze della Corte costituzionale della Repubblica di Polonia (in prosieguo: la «Corte costituzionale») del 14 luglio (causa 7/20) e del 7 ottobre 2021 (causa K 3/21). Tali sentenze violerebbero obblighi diversi, ma non privi di collegamento, imposti alla Polonia dai Trattati sull’Unione europea. Il primo motivo riguarda la violazione, da parte delle sentenze della Corte costituzionale, dell’articolo 19, paragrafo.1, secondo comma, TUE nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia, in particolare nelle sentenze del 2 marzo 2021 A.B. e a. (C-824/18, EU:C:2021:153), e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (C-487/19, EU:C:2021:798.), in quanto la Corte costituzionale avrebbe interpretato la Costituzione polacca relativa ai principi dell’Unione in materia di tutela giurisdizionale effettiva da parte di un tribunale indipendente, imparziale, precostituito per legge, in modo troppo restrittivo. erroneo e inosservante della giurisprudenza della Corte di giustizia. Il secondo motivo riguarda la violazione, da parte di tali sentenze della Corte costituzionale, dei principi di autonomia, primato, efficacia e applicazione uniforme del diritto dell'Unione, nonché del rispetto dell'autorità della giurisprudenza della Corte di giustizia, in quanto la Corte costituzionale avrebbe respinto unilateralmente i principi del primato e dell’efficacia di cui all’articolo 2, paragrafo 4, e all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché all’articolo 279 TFUE, quali costantemente interpretati e applicati dalla Corte di giustizia, e avrebbe ordinato a tutte le autorità polacche di disapplicare tali disposizioni dei trattati.

Con il terzo motivo la Commissione sostiene che la Corte costituzionale non darebbe più garanzie di essere un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, a causa di manifeste irregolarità nella nomina della Corte costituzionale, nel dicembre 2015, in flagrante violazione del diritto costituzionale polacco (i), nonché di irregolarità nella procedura di elezione del presidente della Corte costituzionale, nel dicembre 2016 (ii). Ciascuna di tali irregolarità, alla luce dell’attività della Corte costituzionale composta dalle persone così nominate, solleverebbe dubbi legittimi nei cittadini quanto all’imparzialità e all’indipendenza della Corte costituzionale rispetto ad elementi esterni.

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