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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 luglio 2023 – Association Protéines France e a. / Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

(Causa C-438/23, Protéines France e a.)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Association Protéines France, Unione Vegetariana Europea, Association végétarienne de France, Beyond Meat Inc.

Resistente: Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Altre parti nel procedimento: 77 Foods SAS, Les Nouveaux Fermiers SAS, Umiami SAS, NxtFood SAS, Nutrition et santé SAS, Olga SAS

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 1 , che prescrivono di fornire ai consumatori informazioni che non li inducano in errore relativamente all’identità, alla natura e alle qualità degli alimenti, debbano essere interpretate come espressamente armonizzanti, ai sensi e ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale medesimo regolamento, la materia dell’utilizzo di denominazioni di prodotti di origine animale provenienti dai settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali, idonee ad indurre in errore il consumatore, in tal modo impedendo a uno Stato membro di intervenire in tale materia tramite l’adozione di misure nazionali che disciplinino o vietino l’utilizzo di tali denominazioni.

Se le disposizioni dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 – che prevedono che la denominazione con cui l’alimento è identificato sia, in assenza di una denominazione legale, la sua denominazione usuale o una denominazione descrittiva – in combinato disposto con le disposizioni del suo allegato VI, parte A, paragrafo 4, debbano essere interpretate come espressamente armonizzanti, ai sensi e ai fini dell’applicazione dell’articolo 38, paragrafo 1, di tale medesimo regolamento, la materia del contenuto e dell’utilizzo delle denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, che designano alimenti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali, anche in caso di totale sostituzione di ingredienti di origine vegetale a tutti gli ingredienti di origine animale che compongono un prodotto alimentare, in tal modo impedendo a uno Stato membro di intervenire in tale materia tramite l’adozione di misure nazionali che disciplinino o vietino l’utilizzo di tali denominazioni.

In caso di risposta positiva alla prima o alla seconda questione, se l’armonizzazione espressa operata, ai sensi e ai fini dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, dalle disposizioni degli articoli 7 e 17 di tale medesimo regolamento, in combinato disposto con le disposizioni del suo allegato VI, parte A, paragrafo 4, dello stesso, osti a che:

a)    uno Stato membro adotti una misura nazionale che preveda l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e dei divieti derivanti dalle disposizioni di tale regolamento.

b)    uno Stato membro adotti una misura nazionale che stabilisca i livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali continuerebbe ad essere autorizzato l’utilizzo di denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, che designano alimenti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.

In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se le disposizioni degli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 consentano a uno Stato membro:

a)    di adottare una misura nazionale che determini i livelli di proteine vegetali al di sotto dei quali è consentito l’utilizzo di denominazioni, diverse da quelle legali, che designano alimenti di origine animale per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.

b)    di adottare una misura nazionale che vieti l’utilizzo di determinate denominazioni usuali o descrittive, anche quando sono accompagnate da informazioni supplementari che garantiscano un’informazione leale del consumatore.

c)    di adottare le misure di cui ai punti 4. a), e 4. b), solo per i prodotti fabbricati sul suo territorio, senza per questo violare il principio di proporzionalità di tali misure.

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1 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).