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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 28 giugno 2016 – UAB «Gelvora» / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Causa C-357/16)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente in appello: UAB «Gelvora»

Appellata: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Questioni pregiudiziali

Se il rapporto giuridico fra una società che ha acquisito un diritto di credito in forza di un contratto di cessione di credito e una persona fisica il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo, laddove la società ponga in essere atti di recupero del credito, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se nel termine «prodotto» di cui all’articolo 2, lettera c), della menzionata direttiva, rientrino atti posti in essere nell’esercizio del diritto di credito acquisito in forza a un contratto di cessione del credito nel contesto del recupero dei crediti da una persona fisica, il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo stipulato con il creditore originario.

Se il rapporto giuridico fra una società che ha acquisito un diritto di credito in forza di un contratto di cessione di credito e una persona fisica il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo ed è già stato accertato da una decisione giudiziaria passata in giudicato e trasmesso all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata, laddove la società ponga in essere atti di recupero del credito paralleli, rientri nell’ambito di applicazione della menzionata direttiva.

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3), se nel termine «prodotto» di cui all’articolo 2, lettera c), della menzionata direttiva rientrino atti posti in essere nell’esercizio del diritto di credito acquisito in forza di un contratto di cessione del credito nel contesto del recupero dei crediti da una persona fisica, il cui indebitamento è sorto sulla base di un contratto di credito al consumo stipulato con il creditore originario ed è stato accertato mediante una decisione giudiziaria passata in giudicato e trasmesso all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione forzata.

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1 GU 2005, L 149, pag. 22.