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Ricorso proposto il 6 settembre 2013 – Systran / Commissione

(Causa T-481/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Systran SA (Parigi, Francia) (rappresentante: J. Hoss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del 5 luglio 2013 e del 21 agosto 2013 adottate dalla Commissione europea ovvero dall’Unione europea;

condannare la Commissione europea e l’Unione europea al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento delle decisioni con le quali la Commissione procede, a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C-103/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), al recupero degli interessi compensativi aumentati degli interessi di mora a partire dal 19 agosto 2013 sull’importo che la Commissione aveva pagato alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno a seguito della sentenza del Tribunale del 16 settembre 2010, Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T-19/07, Racc. pag. II-6083), annullata dalla sentenza della Corte.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare le decisioni impugnate, in quanto la Commissione non sarebbe competente ad attribuire interessi compensativi a se stessa, potendo tali interessi essere concessi soltanto da un giudice, atteso che essi sarebbero volti al risarcimento di un danno risultante dall’inadempimento delle proprie obbligazioni ad opera di una delle parti. La ricorrente sostiene che l’allocazione di interessi compensativi non si inserisce nella liquidazione degli effetti di una sentenza pronunciata dalla Corte.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi generali del diritto europeo, con riferimento tanto alla concessione di interessi quanto al principio generale di divieto di arricchimento senza causa. La ricorrente fa valere che:

la Commissione ha violato il principio generale di diritto europeo, se non anche il principio comune agli Stati membri, relativo alla concessione di interessi compensativi, attribuendo a se stessa interessi compensativi in assenza di qualsiasi fatto dannoso imputabile alla ricorrente;

la Commissione ha violato il principio generale del divieto di arricchimento senza causa, ponendo a carico di una persona giuridica di diritto privato un obbligo non previsto dai trattati e, in ogni caso, con riferimento alla valutazione dell’importo degli interessi, concedendosi un importo di interessi forfettari maggiorato del 2% a titolo di inflazione.

Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere in cui è incorsa la Commissione, dato che quest’ultima non potrebbe basarsi sull’articolo 299 TFUE per richiedere il pagamento di interessi compensativi in assenza di una base giuridica che le attribuisca tale competenza e di una decisione giudiziaria che condanni la ricorrente al loro pagamento.