Language of document : ECLI:EU:C:2013:590

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 settembre 2013 (*)

«Principio di non discriminazione in ragione dell’età – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Regime professionale di sicurezza sociale – Progressività dell’importo contributivo in funzione dell’età»

Nella causa C‑476/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione del 14 settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 19 settembre 2011, nel procedimento

HK Danmark, per conto di Glennie Kristensen,

contro

Experian A/S,

con l’intervento di:

Beskæftigelsesministeriet,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, G. Arestis, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore) e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’HK Danmark, per conto di G. Kristensen, da T. Sejr Gad, advokat;

–        per la Experian A/S, da T. Brøgger Sørensen, advokat;

–        per il Beskæftigelsesministeriet, da P. Biering, advokat;

–        per il governo danese, da C. Vang, in qualità di agente, assistito da P. Biering, advokat;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e S. Martínez-Lage Sobredo, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e C. Schillemans, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Enegren e C. Barslev, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’HK Danmark (in prosieguo: l’«HK»), che agisce per conto della sig.ra Kristensen, e la Experian A/S (in prosieguo: la «Experian»), in merito alla legittimità del regime pensionistico professionale applicato da quest’ultima.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        I considerando 1, 4, 13 e 25 della direttiva 2000/78 così recitano:

«(1)      Conformemente all’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(…)

(4)      Il diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell’Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

(…)

(13)      La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dall’articolo [157 TFUE], e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.

(…)

(25)      Il divieto di discriminazione basata sull’età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell’occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell’età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate».

4        Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

5        L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), di detta direttiva così recita:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga».

6        L’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva, intitolato «Campo d’applicazione», precisa quanto segue:

«1.      Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

c)      all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(…)».

7        Ai sensi dell’art. 6 della stessa direttiva, intitolato «Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età»:

«1.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.  

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a)      la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

(…)

2.      Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

8        Il Regno di Danimarca si è avvalso della possibilità, prevista all’articolo 18, secondo comma, della direttiva 2000/78, di prolungare il termine di trasposizione di quest’ultima, per quanto riguarda i criteri relativi all’età o all’handicap, termine che è quindi scaduto il 2 dicembre 2006.

 La normativa danese

9        La direttiva 2000/78 è stata trasposta nel diritto danese dalla legge n. 1417, del 22 dicembre 2004, che modifica la legge relativa al principio di non discriminazione sul mercato del lavoro (lov nr. 1417 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m. v.) (in prosieguo: la «legge antidiscriminazione»).

10      L’articolo 6a di tale legge attua l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78. Tale disposizione è formulata nel modo seguente:

«Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, la presente legge non preclude la fissazione di limiti di età per poter accedere ai regimi professionali di sicurezza sociale o l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali. L’utilizzazione di criteri di età non deve dar luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      La sig.ra Kristensen è stata assunta nel servizio assistenza clienti della Experian il 19 novembre 2007, all’età di 29 anni. Il suo contratto di lavoro conteneva, al punto 5.1, le seguenti clausole riguardanti la pensione:

«5.1      A partire dal 19 agosto 2008 [la sig.ra Kristensen rientra] nel regime pensionistico obbligatorio di [Experian] gestito da Scandia. [Experian] paga i due terzi dei contributi, mentre [la sig.ra Kristensen versa] da parte sua un terzo dei contributi.

Per quanto riguarda il regime pensionistico di [Experian] [la sig.ra Kristensen stipulerà] un contratto distinto con Scandia (concluso tramite Willis), che gestisce il regime pensionistico. L’assicurazione per la vecchiaia e l’assicurazione malattia sono consegnate contestualmente al contratto di lavoro.

Tassi applicabili:

Meno di 35 anni: quota a carico del dipendente 3% e quota a carico di [Experian] 6%;

tra 35 e 44 anni: quota a carico del dipendente 4% e quota a carico di [Experian] 8%;

più di 45 anni: quota a carico del dipendente 5% e quota a carico di [Experian] 10%».

12      Dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che il regime pensionistico professionale descritto al punto precedente non è imposto né dalla legge né da un contratto collettivo, ma risulta esclusivamente dal contratto di lavoro concluso tra la Experian e i suoi dipendenti.

13      Poiché la retribuzione percepita dalla sig.ra Kristensen era così costituita dalla retribuzione di base concordata, ossia corone danesi (DKK) 21 500 al mese, più il contributo previdenziale del 6% a carico del datore di lavoro, tale retribuzione ammontava a DKK 22 790 al mese, compreso il contributo previdenziale a carico del datore di lavoro. Se la sig.ra Kristensen avesse avuto un’età compresa tra 35 e 44 anni, ella avrebbe ricevuto DKK 23 220 mensili, compreso il contributo previdenziale a carico del datore di lavoro, mentre con oltre 45 anni di età avrebbe ricevuto un importo pari a DKK 23 650, compreso il contributo previdenziale a carico del datore di lavoro.

14      La sig.ra Kristensen ha rassegnato le dimissioni il 31 dicembre 2008. L’HK, che agisce per conto dell’interessata, ha chiesto alla Experian, ai sensi della legge antidiscriminazione, il pagamento di una somma corrispondente a nove mensilità di retribuzione a titolo di indennizzo, nonché i contributi pensionistici arretrati corrispondenti al tasso applicabile ai dipendenti con oltre 45 anni di età, in quanto il regime pensionistico attuato dalla Experian costituirebbe una discriminazione illecita in ragione dell’età. La Experian ha respinto tali domande in quanto, in generale, i regimi pensionistici sarebbero esclusi in linea di principio dal divieto di discriminazioni fondate in particolare sull’età, previsto dalla legge antidiscriminazione.

15      In tale situazione il Vestre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2000/78] relativa alla fissazione di limiti di età per poter accedere ai regimi professionali di sicurezza sociale o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità, debba essere interpretata quale autorizzazione agli Stati membri a esentare in generale i regimi professionali di previdenza sociale dal divieto, contenuto nell’articolo 2 di [tale] direttiva, di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età, purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.

2)      Se la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2000/78] relativa alla fissazione di limiti di età per poter accedere ai regimi professionali di sicurezza sociale o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità, debba essere interpretata nel senso che non impedisce ad uno Stato membro di mantenere in vigore un regime giuridico in cui un datore di lavoro può versare, come parte della retribuzione, contributi previdenziali progressivi in base all’età, il che implica ad esempio che il datore di lavoro versi un contributo previdenziale del 6% per i dipendenti di età inferiore a 35 anni, dell’8% per i dipendenti di età compresa tra 35 e 44 anni e del 10% per i lavoratori di età superiore a 45 anni, purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

 Osservazioni preliminari

16      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un regime pensionistico professionale in base al quale un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contributi pensionistici progressivi in funzione dell’età rientri nell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

17      In via preliminare occorre rilevare che la controversia di cui al procedimento principale vede opposti due privati in merito ad un’asserita discriminazione fondata sull’età, derivante non da un obbligo posto dalla legge o da un contratto collettivo, ma esclusivamente dal contratto di lavoro stipulato tra la sig.ra Kristensen e la Experian. Nell’ambito di detta controversia l’HK, per conto della sig.ra Kristensen, invoca le disposizioni della direttiva 2000/78.

18      Orbene, la Corte ha dichiarato in maniera costante che una direttiva, essendo indirizzata formalmente agli Stati membri, non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, Racc. pag. 723, punto 48; del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Racc. pag. I‑3325, punto 20, e del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Racc. pag. I‑365, punto 46).

19      Ciò precisato, si deve altresì ricordare che la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un principio di non discriminazione in base all’età che deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione e che è stato concretizzato dalla direttiva 2000/78 in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (v., in tal senso, sentenza Kücükdeveci, cit., punto 21). Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata segnatamente sull’età è sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») che, dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei trattati.

20      Affinché il principio di non discriminazione in ragione dell’età possa applicarsi ad una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, è necessario anche che tale fattispecie rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (v. sentenza Kücükdeveci, cit., punto 23).

21      Ciò si verifica nel caso di specie. L’articolo 6a della legge antidiscriminazione attua l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78. Il comportamento asseritamente discriminatorio oggetto del presente procedimento principale è stato attuato su tale base e, comunque, posteriormente alla data di scadenza del termine assegnato allo Stato membro interessato per trasporre la direttiva 2000/78, termine che è scaduto, rispetto al Regno di Danimarca, il 2 dicembre 2006.

22      D’altra parte, il regime pensionistico professionale oggetto del procedimento principale, asseritamente discriminatorio, si colloca nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

23      Infatti, tanto dal titolo e dai considerando, quanto dal contenuto e dalla ratio della direttiva 2000/78 emerge che essa è volta a istituire un quadro generale per garantire a qualsiasi persona la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui al suo articolo 1, tra cui figura l’età.

24      Più specificamente, dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 risulta che essa si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico», per quanto attiene, segnatamente, «all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione».

25      A questo proposito, l’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 deve intendersi – alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, di quest’ultima, letto in combinato disposto con il suo considerando 13 – nel senso che non si estende ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non siano assimilate ad una retribuzione, nell’accezione data a tale termine ai fini dell’applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi natura effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro (sentenze del 1° aprile 2008, Maruko, C‑267/06, Racc. pag. I‑1757, punto 41, e del 10 maggio 2011, Römer, C‑147/08, Racc. pag. I‑3591, punto 32).

26      La nozione di retribuzione, ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo (v., in particolare, sentenza del 17 maggio 1990, Barber, C‑262/88, Racc. pag. 1889, punto 12).

27      Nel procedimento principale si discute di contributi a carico del datore di lavoro versati dalla Experian per i suoi dipendenti nel periodo in cui erano occupati presso tale impresa e non di prestazioni pensionistiche dovute a causa del loro pensionamento.

28      Inoltre, l’impegno del datore di lavoro di pagare tali contributi risulta esclusivamente dal contratto di lavoro stipulato tra quest’ultimo e i suoi dipendenti e non è imposto dalla legge. Il finanziamento del regime pensionistico professionale di cui al procedimento principale è assicurato contemporaneamente dal datore di lavoro, per due terzi dei contributi, e dal dipendente, per il terzo restante, senza intervento dei pubblici poteri. Pertanto tale regime rientra tra i vantaggi che il datore di lavoro propone ai suoi dipendenti.

29      Se è vero che i contributi sono versati non direttamente al dipendente stesso, ma sul conto previdenziale personale di quest’ultimo, tuttavia, come ha indicato la Experian in risposta ad un quesito posto dalla Corte, ogni dipendente dispone autonomamente del proprio conto pensionistico e decide, con un consulente specializzato in materia di pensioni, circa il modo in cui è opportuno investire l’importo risparmiato, per percepire una pensione al momento opportuno.

30      Ne consegue che i contributi a carico del datore di lavoro versati nell’ambito del regime in discussione nel procedimento principale rappresentano un vantaggio effettivo, pagato in contanti dal datore di lavoro al lavoratore in relazione alle prestazioni lavorative di quest’ultimo, e costituiscono, di conseguenza, una retribuzione nel senso dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE. Essi rientrano quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78.

31      Da quanto precede risulta che occorre accertare, sulla base del principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito dall’articolo 21 della Carta e attuato dalla direttiva 2000/78, se il diritto dell’Unione osti ad un regime pensionistico professionale come quello di cui al procedimento principale.

32      Di conseguenza, occorre intendere la seconda questione come volta ad accertare se, in sostanza, il principio di non discriminazione in ragione dell’età, sancito all’articolo 21 della Carta e attuato dalla direttiva 2000/78 e, specificamente, gli articoli 2 e 6, paragrafo 2, di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un regime pensionistico professionale in forza del quale un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contributi pensionistici progressivi in funzione dell’età.

33      Per rispondere a tale questione occorre anzitutto verificare se il regime pensionistico professionale in discussione nel procedimento principale introduca una disparità di trattamento in ragione dell’età.

 Sull’esistenza di una disparità di trattamento in ragione dell’età

34      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il «principio della parità di trattamento» deve essere inteso come l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, fondata su uno dei motivi previsti all’articolo 1 della direttiva in parola, tra i quali figura l’età. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva precisa che, ai fini dell’applicazione del suo paragrafo 1, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva in parola, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.

35      Nel caso di specie, poiché la sig.ra Kristensen aveva meno di 35 anni al momento della sua assunzione, il contributo a carico del datore di lavoro che la Experian ha versato al regime pensionistico per l’interessata ammontava al 6% della retribuzione di base di quest’ultima. La sua retribuzione mensile complessiva, costituita dalla retribuzione di base maggiorata dei contributi a carico del datore di lavoro, era quindi inferiore alla retribuzione mensile complessiva di un dipendente che percepiva la stessa retribuzione di base, ma che aveva un’età superiore a 35 anni. Infatti, per i dipendenti della Experian di età compresa tra 35 e 45 anni, i contributi a carico del datore di lavoro ammontano all’8% della retribuzione di base, mentre per i dipendenti di età superiore a 45 anni, essi equivalgono al 10% di tale retribuzione. La circostanza che la retribuzione mensile complessiva dei lavoratori più giovani sia inferiore e, di conseguenza, il fatto che il trattamento loro riservato sia meno favorevole è quindi direttamente collegata all’età.

36      Ne consegue che il regime pensionistico professionale di cui trattasi nel procedimento principale introduce una disparità di trattamento fondata sul criterio dell’età.

37      In un secondo momento, occorre esaminare se tale disparità di trattamento sia atta a costituire una discriminazione vietata dal principio di non discriminazione in ragione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta e attuato dalla direttiva 2000/78.

38      A tale proposito, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, cui il giudice del rinvio si riferisce nell’enunciato della seconda questione, stabilisce che in talune circostanze gli Stati membri possono prevedere che una disparità di trattamento non costituisca una discriminazione in ragione dell’età.

39      Di conseguenza, occorre esaminare se la disparità di trattamento rilevata al punto 36 della presente sentenza possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

 Sulla giustificazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, della disparità di trattamento in ragione dell’età

40      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, nella versione in lingua francese, gli Stati membri possono prevedere, nonostante l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, che «ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans le calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe».

41      La versione in lingua danese dell’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva si discosta dal testo riprodotto al punto precedente della presente sentenza, in quanto non si riferisce, in particolare, «alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità».

42      A tale riguardo occorre ricordare che risulta da costante giurisprudenza che le norme del diritto dell’Unione devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte (v., in particolare, sentenza dell’8 dicembre 2005, Jyske Finans, C‑280/04, Racc. pag. I‑10683, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

43      Per quanto riguarda le versioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 nelle altre lingue dell’Unione, occorre rilevare che esse menzionano esplicitamente, come la versione in lingua francese riportata al punto 40 della presente sentenza, la fissazione, per i regimi professionali di sicurezza sociale, di limiti di età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o di invalidità. A titolo esemplificativo, la versione in lingua spagnola di tale disposizione recita «la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas», la versione in lingua tedesca di tale disposizione utilizza i termini «bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit die Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität», la versione in lingua inglese della disposizione in questione menziona «the fixing for occupational social security schemes of ages for admission or entitlement to retirement or invalidiy benefits», mentre la versione in lingua polacca della medesima norma utilizza i termini «ustalanie, dla systemów zabezpieczenia społecznego pracowników, wieku przyznania lub nabycia praw do świadczeń emerytalnych lub inwalidzkich».

44      Il testo dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, nelle versioni citate al punto precedente della presente sentenza, suggerisce inoltre che tale disposizione può applicarsi solo nei casi tassativamente elencati. Infatti, se il legislatore dell’Unione avesse voluto estendere l’ambito di applicazione di tale disposizione oltre i casi in essa espressamente menzionati, lo avrebbe indicato in modo esplicito, utilizzando, per esempio, l’espressione «in particolare».

45      L’economia generale e la finalità della direttiva 2000/78 confermano tale conclusione. Infatti, tale direttiva attua nell’ambito dell’occupazione e delle condizioni di lavoro il principio di non discriminazione in base all’età che deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Kücükdeveci, cit., punto 21). Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata segnatamente sull’età è sancito dall’articolo 21 della Carta, la quale, dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico dei trattati.

46      Poiché l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 permette agli Stati membri di prevedere un’eccezione al principio di non discriminazione in ragione dell’età, tale disposizione deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (v. sentenza del 26 settembre 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C‑546/11, punto 41).

47      Orbene, un’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ai sensi della quale tale disposizione potrebbe applicarsi a qualsiasi tipo di regime professionale di sicurezza sociale, avrebbe l’effetto di ampliare l’ambito di applicazione di essa, in violazione del carattere restrittivo dell’interpretazione di cui tale disposizione deve essere oggetto (sentenza Dansk Jurist- og Økonomforbund, cit., punto 42).

48      Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 può applicarsi esclusivamente ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano i rischi di vecchiaia e di invalidità (sentenza Dansk Jurist- og Økonomforbund, cit., punto 43).

49      Nel caso di specie, anche supponendo che la progressività dei contributi pensionistici in funzione dell’età si inserisca nell’ambito di un regime professionale di sicurezza sociale che assicura il rischio di vecchiaia, occorre tuttavia che tale progressività rientri nelle ipotesi contemplate nell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, cioè nella «fissazione (…) di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità», compresa «l’utilizzazione, (…) di criteri di età nei calcoli attuariali».

50      A tale proposito, occorre rilevare che il regime pensionistico professionale di cui al procedimento principale non stabilisce alcuna età per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, poiché i dipendenti della Experian partecipano automaticamente a tale regime dopo aver maturato 9 mesi di anzianità nell’impresa. Di conseguenza, la progressività dei contributi pensionistici oggetto del procedimento principale non comporta, in quanto tale, la «fissazione (…) di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

51      I governi danese, belga e tedesco, nonché la Commissione europea affermano tuttavia che tale disposizione deve essere interpretata come idonea ad applicarsi non solo alla fissazione di un’età per poter accedere e aver titolo alle prestazioni pensionistiche, ma anche, a fortiori, alle forme meno gravi di discriminazione in ragione dell’età, come quelle in esame nel procedimento principale.

52      Tale argomento non può essere accolto. Infatti, da un lato, i contributi pensionistici in esame nel procedimento principale rientrano, come è stato constatato al punto 30 della presente sentenza, nella remunerazione dei dipendenti della Experian. Così, la progressività di detti contributi in funzione dell’età è idonea a produrre effetti che oltrepassano la mera fissazione di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche. D’altra parte, come è stato rilevato al punto 46 della presente sentenza, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato restrittivamente. Di conseguenza, sono idonei a rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione non tutti gli elementi caratterizzanti un regime professionale di previdenza sociale che assicura il rischio di vecchiaia e invalidità, come, in particolare, la determinazione dell’importo dei contributi a detto regime, ma esclusivamente quelli che vi sono espressamente menzionati.

53      Per lo stesso motivo, una determinazione siffatta non può neppure essere assimilata all’«utilizzazione di criteri di età nei calcoli attuariali», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, poiché comunque essa non si traduce nella fissazione di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche.

54      Ne consegue che la progressività dei contributi pensionistici in funzione dell’età non rientra nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.

 Sulla giustificazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, della disparità di trattamento in ragione dell’età

55      Poiché la progressività dei contributi a carico del datore di lavoro in funzione dell’età costituisce una disparità di trattamento in ragione dell’età che non rientra nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, come è stato rilevato al punto 54 della presente sentenza, occorre esaminare se tale misura può essere giustificata con riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva.

56      Infatti, benché il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possono consentirgli di dirimere la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare la sua questione (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C‑503/09, Racc. pag. I‑6497, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).

57      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisce discriminazione se è oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e se i mezzi per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari.

58      In primo luogo, per quanto riguarda la questione se il regime professionale di cui al procedimento principale soddisfi un obiettivo legittimo, la Experian e il governo danese affermano che tale regime è volto, da un lato, a consentire ai lavoratori anziani, che vengono assunti dalla Experian in fase avanzata di carriera, di costituire un conto pensionistico di importo ragionevole nel corso di un periodo di affiliazione relativamente breve. Dall’altro lato, esso sarebbe diretto ad integrare molto presto i giovani lavoratori nello stesso regime pensionistico professionale, permettendo loro nel contempo di disporre di una percentuale maggiore della loro retribuzione grazie all’applicazione nei loro confronti di contributi salariali inferiori. Tale sistema permetterebbe quindi a tutti i dipendenti della Experian di costituirsi un conto pensionistico di importo sufficiente, di cui potranno disporre al momento in cui andranno in pensione.

59      Secondo la Experian, la progressività dei contributi pensionistici che caratterizzano il regime di cui trattasi è giustificata, in secondo luogo, dalla necessità di coprire i rischi di morte, di invalidità o di malattia grave, il cui costo aumenterebbe con l’età. Orbene, una parte di tali contributi servirebbe a coprire detti rischi.

60      In tale contesto, giova ricordare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri così come, eventualmente, le parti sociali a livello nazionale dispongono di un ampio margine discrezionale nella scelta non soltanto di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzare detto scopo (sentenza del 16 ottobre 2007, Palacios de la Villa, C‑411/05, Racc. pag. I‑8531, punto 68).

61      Tali considerazioni valgono altresì per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti nell’ambito di un regime pensionistico professionale contenuto in un contratto di lavoro, come quello di cui al procedimento principale.

62      Occorre constatare che obiettivi come quelli menzionati ai punti 58 e 59 della presente sentenza, che tengono conto degli interessi di tutti i dipendenti della Experian, nell’ambito di valutazioni rientranti nella politica sociale, dell’occupazione e del mercato del lavoro, per assicurare un conto previdenziale di importo ragionevole al momento in cui il dipendente andrà in pensione, possono essere considerati come obiettivi legittimi.

63      In secondo luogo, occorre verificare se la progressività dei contribuiti in funzione dell’età rispetta il principio di proporzionalità, vale a dire se è adeguata e necessaria al conseguimento di tali obiettivi.

64      Anzitutto, per quanto riguarda l’adeguatezza di tale progressività in funzione dell’età, risulta che, grazie all’applicazione ai lavoratori anziani di un tasso di contribuiti pensionistici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori più elevato, la progressività dei contributi in funzione dell’età consente a tali lavoratori di costituire un conto pensionistico di importo ragionevole, anche nell’ipotesi in cui la loro adesione al regime in esame sia relativamente recente. Tale progressività permette altresì ai lavoratori giovani di aderire a tale regime, poiché esso è accessibile a qualsiasi dipendente della Experian a prescindere dall’età, pur facendo sopportare nel contempo agli interessati un onere finanziario meno pesante, essendo i contribuiti prelevati nei confronti dei lavoratori giovani di fatto inferiori a quelli versati dai lavoratori più anziani.

65      Inoltre, l’applicazione a questi ultimi lavoratori di un tasso di contributi pensionistici a carico del datore di lavoro e dei lavoratori più elevato sembra, in linea di principio, idonea a garantire che la parte più rilevante di tali contribuiti sia riservata alla copertura dei rischi di decesso, di invalidità e di malattia grave che, secondo le statistiche, riguardano più spesso i lavoratori anziani.

66      Pertanto, non risulta irragionevole considerare che la progressività dei contributi in funzione dell’età è idonea alla realizzazione degli obiettivi invocati ai punti 58 e 59 della presente sentenza.

67      Occorre tuttavia ricordare, conformemente ad una giurisprudenza costante, che una normativa è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde effettivamente all’intento di conseguirlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C‑159/10 e C‑160/10, Racc. pag. I‑6919, punto 85).

68      Spetta al giudice nazionale verificare se la progressività dei contributi in funzione dell’età soddisfi tale requisito, controllando nel contempo che esso non vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. A quest’ultimo proposito, tale giudice deve segnatamente esaminare se i pregiudizi derivanti dalla disparità di trattamento rilevata siano compensati dai vantaggi collegati al regime pensionistico professionale di cui trattasi nel procedimento principale. Il giudice del rinvio deve, in particolare, tener conto del fatto, da un lato, che la sig.ra Kristensen ha tratto benefici da tale regime nei limiti in cui ha goduto dei contributi versati in suo favore dal suo datore di lavoro e, dall’altro lato, che l’importo inferiore dei contribuiti a carico del datore di lavoro corrisponde al minore importo dei contributi a carico del lavoratore, cosicché la percentuale della retribuzione di base che la sig.ra Kristensen stessa doveva versare sul suo conto previdenziale era meno elevata di quella corrisposta da un lavoratore di età superiore a 45 anni. Spetta a detto giudice ponderare tali elementi.

69      Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione che il principio di non discriminazione in funzione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta e attuato dalla direttiva 2000/78 e, in particolare, gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime pensionistico professionale in forza del quale un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contribuiti pensionistici progressivi in funzione dell’età, purché la disparità di trattamento in ragione dell’età che ne deriva sia appropriata e necessaria a conseguire un obiettivo legittimo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 Sulla prima questione

70      Tenuto conto della soluzione adottata per la seconda questione, non occorre risolvere la prima questione.

 Sulle spese

71      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Il principio di non discriminazione in funzione dell’età sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e attuato dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e, in particolare, gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime pensionistico professionale in forza del quale un datore di lavoro versa, come parte della retribuzione, contribuiti pensionistici progressivi in funzione dell’età, purché la disparità di trattamento in ragione dell’età che ne deriva sia appropriata e necessaria a conseguire un obiettivo legittimo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Firme


* Lingua processuale: il danese.