Language of document : ECLI:EU:C:2022:29

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 13 gennaio 2022 (1)

Causa C587/20

Ligebehandlingsnævnet, in qualità di mandataria di A

contro

HK/Danmark,

HK/Privat,

con l’intervento di

Fagbevægelsens Hovedorganisation

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazioni in ragione dell’età – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d) – Ambito di applicazione – Carica di segretario generale eletto di un’organizzazione di lavoratori – Statuto di detta organizzazione che prevede l’eleggibilità alla segreteria generale dei soli membri che, alla data dell’elezione, non hanno compiuto i 60 o i 61 anni di età»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Ligebehandlingsnævnet (Commissione per la parità di trattamento, Danimarca), in qualità di mandataria di A, alla confederazione HK/Danmark, un sindacato di lavoratori, e alla federazione HK/Privat con riferimento a una disposizione dello statuto di tale federazione che precludeva ad A di ricandidarsi alla segreteria generale di detta federazione a causa dell’età che lei avrebbe raggiunto alla data dell’elezione.

3.        Il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sull’applicabilità della direttiva 2000/78 in una situazione siffatta. Nelle presenti conclusioni, sosterrò che l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva di cui trattasi deve essere interpretato nel senso che un limite di età previsto dallo statuto di un’organizzazione di lavoratori ai fini dell’eleggibilità alla carica di segretario generale di detta organizzazione rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva.

II.    Contesto normativo

A.      Direttiva 2000/78

4.        L’articolo 3 della direttiva 2000/78, recante il titolo «Campo d’applicazione», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti all[’Unione europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a)      alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

(...)

d)      all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».

B.      Diritto danese

5.        La lov nr. 459 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (legge n. 459 recante, in particolare, il divieto di discriminazione nel mercato del lavoro), del 12 giugno 1996, è stata modificata dalle leggi n. 253, del 7 aprile 2004, e n. 1417, del 22 dicembre 2004 di recepimento della direttiva 2000/78.

6.        L’articolo 1, paragrafo 1, di detta legge, nella versione applicabile alla controversia principale, così dispone:

«Ai sensi della presente legge, per discriminazione si intende qualsiasi atto di discriminazione diretta o indiretta fondata (...) sull’età (...)».

7.        L’articolo 2, paragrafo 1, di detta legge prevede quanto segue:

«È vietata qualsiasi discriminazione da parte di un datore di lavoro in occasione dell’assunzione, del licenziamento, del trasferimento o della promozione o nella fissazione delle condizioni retributive o di lavoro».

8.        L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della medesima legge così dispone:

«3.      Il divieto di discriminazione si applica anche a chiunque stabilisca norme e adotti decisioni in merito all’accesso al lavoro autonomo.

4.      Il divieto di discriminazione si applica anche a chiunque adotti decisioni riguardo alle condizioni di affiliazione e di attività in un’organizzazione di lavoratori dipendenti o datori di lavoro, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni».

III. Procedimento principale e questione pregiudiziale

9.        Dalla decisione di rinvio risulta che A, nata nel 1948, veniva assunta nel 1978 in qualità di rappresentante sindacale in una divisione locale dell’organizzazione di lavoratori HK. Nel 1980 veniva trasferita in seno alla confederazione nazionale. Il congresso della federazione HK/Service (divenuta HK/Privat) la eleggeva vicesegretaria generale nel 1992 e, in seguito, segretaria generale nel 1993. Essa veniva poi rieletta ogni quattro anni e ricopriva l’incarico di segretaria generale di detta federazione fino all’8 novembre 2011, data in cui aveva raggiunto l’età di 63 anni e superato così il limite di età previsto all’articolo 9 dello statuto della suddetta federazione per presentarsi alle elezioni che si sarebbero tenute nell’anno in questione. Tale articolo stabilisce, infatti, al suo paragrafo 1, che il segretario generale può essere eletto soltanto tra i membri che, alla data dell’elezione, non abbiano compiuto i 60 anni di età, limite riportato a 61 anni per i membri rieletti dopo il congresso dell’anno 2005.

10.      Chiamata a pronunciarsi su un reclamo presentato da A, con decisione del 22 giugno 2016 la commissione per la parità di trattamento stabiliva che il divieto fatto ad A di ricandidarsi alla segreteria generale dell’HK/Privat in occasione del congresso del 2011 in ragione dell’età era contrario alla legge recante, in particolare, il divieto di discriminazione nel mercato del lavoro e ordinava all’HK/Danmark e all’HK/Privat di corrispondere ad A la somma di 25 000 corone danesi (DKK) (circa EUR 3 460) (3) a titolo di indennizzo, maggiorata di interessi.

11.      A fronte della mancata esecuzione di detta decisione, la ricorrente nel procedimento principale (4) proponeva dinanzi al Københavns Byret (Tribunale municipale di Copenaghen, Danimarca) un ricorso contro l’HK/Danmark e l’HK/Privat. Posto che detto ricorso sollevava talune questioni di principio, esso veniva rinviato dinanzi all’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca).

12.      Il giudice del rinvio ritiene che la definizione della controversia che gli è stata sottoposta dipenda dalla questione se A, in qualità di segretaria generale eletta dell’HK/Privat e di membro del suo personale politico, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, dato che, in tal caso, è pacifico che l’articolo 9 dello statuto di detta federazione istituirebbe nei suoi confronti una discriminazione diretta fondata sull’età ai sensi della medesima direttiva.

13.      A tal riguardo, detto giudice osserva che le funzioni esercitate da A in qualità di segretaria generale dell’HK/Privat consistevano nel garantire la direzione generale di detta federazione, nel definirne l’azione politica nell’ambito dei suoi settori professionali, nel concludere e rinnovare accordi collettivi e nel vigilare sul loro rispetto. Inoltre, A doveva dare attuazione alle decisioni del congresso e dell’ufficio di direzione di detta federazione nonché a quelle dell’ufficio di direzione confederale dell’HK/Danmark, di cui era parimenti membro.

14.      Quanto alle condizioni di impiego di A, detto giudice osserva che, in forza del «contratto riguardante le persone elette» del 27 ottobre 2009, sottoscritto da A, quest’ultima era assunta presso l’HK/Privat a tempo pieno e non esercitava nessun’altra attività. Essa percepiva una retribuzione mensile di DKK 69 548,93 (circa EUR 9 350) (5), corrispondente a uno specifico livello salariale dello Stato. Trattandosi di funzioni di carattere politico, A non rientrava nell’ambito di applicazione della lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (legge sui rapporti giuridici in essere tra i datori di lavoro e i lavoratori) (6). A non era neppure soggetta a un accordo collettivo, bensì allo statuto dell’HK. Per contro, essa rientrava nell’ambito di applicazione della lov om ferie (legge sui congedi retribuiti) (7) ed era vincolata a un obbligo di riservatezza.

15.      Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che A, nella sua qualità di segretaria generale eletta di una federazione, non aveva lo status di dipendente, ma esercitava un incarico fiduciario di cui rispondeva dinanzi all’HK/Privat che l’aveva eletta. Tuttavia, le sue funzioni di segretaria generale comprendevano taluni elementi caratteristici di un’attività lavorativa in generale.

16.      Il giudice del rinvio osserva che la Corte non ha definito con precisione le nozioni di «occupazione», di lavoro «autonomo» e di lavoro «dipendente», menzionate all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, e non si è pronunciata sulla questione se le persone elette in seno a un’organizzazione di lavoratori, membri del suo personale politico, rientrino nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

17.      In tali circostanze, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2000/78] debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di fatto descritte [nella domanda di pronuncia pregiudiziale], un segretario generale di settore politicamente eletto in seno a un’organizzazione sindacale rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva».

18.      La ricorrente nel procedimento principale, l’HK/Danmark e l’HK/Privat, la Fagbevægelsens Hovedorganizzazione (confederazione dei sindacati, Danimarca; in prosieguo: la «FH»), il governo greco e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Dette parti hanno presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 20 ottobre 2021.

IV.    Analisi

19.      In via preliminare, occorre osservare che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte unicamente se il requisito di età previsto ai fini dell’eleggibilità alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori rientri nel campo di applicazione ratione materiae della direttiva 2000/78. Per contro, detto giudice non chiede alla Corte di esprimersi sull’esistenza di una disparità di trattamento in ragione dell’età e sulla sua eventuale giustificazione. Nelle presenti conclusioni non esaminerò pertanto tali aspetti.

20.      Il suddetto giudice invita la Corte a precisare il campo di applicazione della direttiva 2000/78 con riferimento a una disposizione dello statuto di un’organizzazione di lavoratori che subordina l’eleggibilità alla carica di segretario generale di detta organizzazione alla condizione che il candidato a tale carica non abbia compiuto i 60 o i 61 anni di età.

21.      Occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se la nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, debba essere interpretata nel senso che un limite di età previsto nello statuto di un’organizzazione di lavoratori ai fini dell’eleggibilità alla carica di segretario generale di tale organizzazione rientra in tale nozione.

22.      In linea con il governo greco, ritengo che, per fornire una risposta utile e completa al giudice del rinvio, la questione da esso sottoposta debba essere intesa nel senso che concerne anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva.

23.      Esaminerò pertanto in successione la questione sottoposta da detto giudice sotto il profilo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, e sotto quello dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva. Concluderò formulando alcune osservazioni sulla compatibilità dell’interpretazione proposta con la libertà di associazione.

A.      Sull’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

24.      In base alla formulazione stessa del titolo della direttiva 2000/78, quest’ultima riguarda la materia dell’occupazione e delle condizioni di lavoro. Quando adottano misure rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, nella quale trova espressione concreta, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il principio di non discriminazione fondata sull’età, ora sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (8), gli Stati membri e le parti sociali devono agire nel rispetto di tale direttiva (9).

25.      Dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 risulta che quest’ultima si applica «a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene (...) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione».

26.      Come già osservato dalla Corte, la direttiva 2000/78 non rinvia al diritto degli Stati membri per definire la nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo». Orbene, dalle esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di parità discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme (10).

27.      Inoltre, poiché la direttiva 2000/78 non definisce i termini «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo», questi devono essere interpretati conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto nel quale vengono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (11).

28.      A tale riguardo, la Corte ha rilevato che la locuzione «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro» si riferisce, nel linguaggio corrente, a circostanze o a fatti la cui esistenza deve imperativamente essere dimostrata affinché una persona possa ottenere un’occupazione o un lavoro determinato (12).

29.      La Corte ha altresì osservato che dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 risulta che quest’ultima è applicabile «alle persone che desiderano accedere all’occupazione e al lavoro, compresi i relativi criteri di selezione e le condizioni di assunzione» (13). Tuttavia, affinché una persona possa avvalersi della protezione offerta dalla direttiva di cui trattasi, occorre che essa cerchi veramente di ottenere il posto di lavoro al quale si è formalmente candidata (14).

30.      Rientrano, ad esempio, nel campo di applicazione della direttiva 2000/78, in forza del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), una normativa che limita l’assunzione di vigili del fuoco alle persone di età inferiore a 30 anni (15), così come una normativa che fissa un’età massima per l’esercizio della professione di dentista convenzionato nel contesto del regime pubblico obbligatorio di assicurazione malattia (16).

31.      Alla luce di detta giurisprudenza della Corte, ritengo che, nella misura in cui il limite di età previsto dallo statuto dell’HK/Privat deve necessariamente essere rispettato affinché una persona possa ottenere la carica di segretario generale di detta organizzazione di lavoratori, una regola siffatta rientri tra le «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78.

32.      A sostegno di tale posizione, osservo che la formulazione stessa di tale disposizione dimostra la volontà del legislatore dell’Unione di concepire il campo di applicazione della direttiva di cui trattasi come particolarmente ampio. Infatti, giustapponendo i termini «occupazione», lavoro «autonomo» e lavoro «dipendente» (17), detto legislatore ha, a mio avviso, inteso coprire l’insieme delle regole che fissano le condizioni di accesso a tutte le attività professionali, a prescindere dalla loro natura e dalle loro caratteristiche. La suddetta direttiva si applica così ai rapporti di lavoro nel settore pubblico e privato (18), a prescindere dalla natura e dalle modalità di tali rapporti. A questo proposito, osservo che, in base alla spiegazione dell’articolo 3 nella relazione che accompagna la proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (19), «[l]a parità di trattamento per quanto concerne l’accesso ad attività lavorative autonome o dipendenti (lettera a) comporta l’eliminazione di qualsiasi discriminazione derivante da disposizioni che impediscono l’accesso delle persone a tutte le forme di lavoro e di occupazione» (20).

33.      Si deve constatare che l’elezione alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori, come l’HK/Privat, sfocia nell’esercizio di un’attività professionale. Non vi è dubbio, a mio avviso, che, ove ci si riferisca al senso della nozione di «occupazione» nel linguaggio corrente, presentandosi alle elezioni A ha inteso accedere a un’occupazione presso l’organizzazione di lavoratori, caratterizzata, nella specie, dall’esercizio a tempo pieno di mansioni direttive dell’HK/Privat, che comporta il pagamento di una retribuzione mensile (21).

34.      È chiaro, a mio parere, che il contestuale utilizzo, nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78, delle nozioni di «occupazione», di lavoro «autonomo» e di lavoro «subordinato» dimostra come il legislatore dell’Unione non abbia assolutamente inteso circoscrivere il campo di applicazione di detta direttiva alle occupazioni che conferiscono ai rispettivi titolari lo status di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 45 TFUE e delle numerose disposizioni di diritto derivato dell’Unione finalizzate a tutelare i lavoratori quale parte debole in un rapporto di lavoro. In tale contesto, la nozione di «lavoratore» indica di norma una persona che fornisce, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali percepisca una retribuzione (22).

35.      Non si vuole sostenere che la definizione di «lavoratore», quale risulta dal diritto dell’Unione, sia priva di rilevanza nel quadro della direttiva 2000/78. La giurisprudenza della Corte contiene, infatti, numerosi esempi di impiego di detta definizione nel contesto della lotta contro le discriminazioni (23). Questo perché, a prescindere dal settore nel quale vengono pronunciate, le sentenze della Corte precisano la nozione di «lavoratore» alla luce del principio di parità di trattamento (24), il che implica, per riflesso, l’impiego della definizione di detta nozione in tutti gli ambiti in cui si discute di tale principio. In altri termini, la definizione della nozione di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 45 TFUE, tende per sua natura ad estendersi alla totalità delle cause concernenti il principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.

36.      Ciò detto, se i lavoratori così definiti rientrano senza alcun dubbio nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, quest’ultima ha, a mio parere, una portata più ampia e ricomprende tutti i casi in cui una condizione fondata su uno dei motivi di discriminazione enunciati da detta direttiva è prevista ai fini dell’accesso ad attività professionali di qualsiasi natura, che si tratti, in particolare, di attività professionali dipendenti o autonome (25). In definitiva, ogni ostacolo all’assunzione può essere esaminato dal punto di vista dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva.

37.      Come correttamente osservato dal governo greco in udienza e come indica la sua base giuridica (26), la direttiva 2000/78 non rappresenta una normativa di tutela dei lavoratori quale parte più debole di un rapporto di lavoro. Tale direttiva è volta a eliminare, per ragioni di interesse sociale e pubblico, tutti gli ostacoli fondati su motivi discriminatori all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla capacità di contribuire alla società attraverso il lavoro, a prescindere dalla forma giuridica in virtù della quale esso è fornito.

38.      Così, l’ambito di applicazione della direttiva di cui trattasi non è circoscritto alle attività le cui caratteristiche consentirebbero alla persona che desidera accedervi di soddisfare tutti i criteri della nozione di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 45 TFUE.

39.      In particolare, osservo che il criterio relativo all’esistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un datore di lavoro, su cui sembrano concentrarsi i dubbi del giudice del rinvio, non risulta dalla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78. Proprio al contrario, il riferimento contenuto in detta disposizione a un accesso al «lavoro (…) autonomo» indica che, affinché una determinata situazione rientri nel campo di applicazione della direttiva di cui trattasi, non deve necessariamente essere dimostrata la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un datore di lavoro. Inoltre, dal tenore letterale di detta disposizione si evince che essa riguarda le «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo (...) a tutti i livelli della gerarchia professionale» (27), compreso quindi il livello più alto.

40.      Rilevo, inoltre, che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 si riferisce ai «criteri di selezione e [alle] condizioni di assunzione», formulazione questa che, a mio avviso, può ricomprendere l’accesso a un’attività professionale organizzata per via elettiva. A mio parere, il fatto che l’accesso alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori avvenga attraverso una votazione cui possono partecipare i membri ad essa iscritti non consente di escludere l’applicazione della direttiva di cui trattasi. Oltre al fatto che quest’ultima non opera alcuna distinzione quanto alle modalità di accesso a un’occupazione, la Corte ha già stabilito che il metodo di assunzione non rileva ai fini dell’applicazione della suddetta direttiva (28).

41.      Inoltre, la circostanza dedotta dal giudice del rinvio, secondo la quale la carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori implicherebbe l’esercizio di funzioni di natura politica, mi sembra irrilevante nel determinare se la direttiva 2000/78 sia applicabile, in conformità a quanto previsto nel suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Infatti, benché l’esercizio di funzioni siffatte possa rilevare a livello di diritto nazionale (29), occorre sottolineare che, ai sensi della disposizione citata, la direttiva di cui trattasi si applica «indipendentemente dal ramo di attività». Risulta inoltre che i casi in cui gli Stati membri possono prevedere che la suddetta direttiva non si applichi a uno specifico ramo di attività sono espressamente indicati all’interno di essa. È il caso delle forze armate che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, della medesima direttiva, possono essere escluse dal suo campo di applicazione per quanto concerne le discriminazioni fondate sull’handicap o sull’età.

42.      Di conseguenza, a mio avviso, dalla chiara formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 risulta che il campo di applicazione di quest’ultima ricomprende una norma che fissa un limite di età, come quella oggetto del procedimento principale, nella misura in cui detta norma preveda una condizione di accesso alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori.

43.      L’interpretazione che può essere dedotta sulla base della formulazione della suddetta disposizione è, a mio avviso, confortata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva di cui trattasi.

44.      A questo proposito, occorre ricordare che la direttiva 2000/78 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 13 CE, divenuto l’articolo 19, paragrafo 1, TFUE, il quale conferisce all’Unione una competenza ad adottare le misure necessarie per combattere qualsiasi discriminazione fondata, segnatamente, sull’età. Detta direttiva mira così a fissare un quadro generale per garantire a ogni individuo la parità di trattamento «in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», offrendo una protezione efficace contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all’articolo 1 (30), tra i quali è menzionata l’età.

45.      In particolare, il considerando 9 della direttiva 2000/78 sottolinea che «[l]’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale». Parimenti in tal senso, il considerando 11 di detta direttiva enuncia che «[l]a discriminazione basata [segnatamente sull’età] può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato [FUE], in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone».

46.      La direttiva 2000/78 concretizza dunque, nel settore da essa disciplinato, il principio generale di non discriminazione ormai sancito dall’articolo 21 della Carta (31).

47.      La Corte ha stabilito che, alla luce di tale obiettivo e tenuto conto della natura dei diritti che tale direttiva intende tutelare nonché dei valori fondamentali a questa sottesi, la nozione di «condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della stessa, che ne definisce l’ambito di applicazione, non può essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (32).

48.      L’obiettivo perseguito dalla direttiva 2000/78 non potrebbe essere raggiunto se la tutela contro le discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dipendesse dalla qualificazione formale di un rapporto di lavoro nel diritto nazionale o dalla scelta operata all’atto dell’assunzione di una persona fra l’uno o l’altro tipo di contratto (33). Parimenti, far dipendere una tale tutela dalla natura delle funzioni esercitate nel quadro di un rapporto di lavoro specifico ostacolerebbe un siffatto obiettivo.

49.      Tutti questi elementi depongono, a mio avviso, a favore dell’approccio secondo cui un limite di età previsto dallo statuto di un’organizzazione di lavoratori ai fini della eleggibilità alla carica di segretario generale di detta organizzazione rientra nel campo di applicazione della direttiva 2000/78, in linea con quanto prevede l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva.

B.      Sull’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 ai sensi del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

50.      Ritengo che la situazione oggetto del procedimento principale rientri anche nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/78.

51.      Ricordo che la disposizione di cui trattasi attiene «all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni» (34).

52.      A mio avviso, quando una persona come A desidera candidarsi alle elezioni nell’ottica di divenire segretario generale di un’organizzazione di lavoratori, si tratta di una forma di «attività» (35) o, in altre parole, di coinvolgimento da parte sua in una siffatta organizzazione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/78.

53.      Questo settore di applicazione della suddetta direttiva è ripreso dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (36).

54.      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, «[i]l lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto (...) Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell’impresa (37)».

55.      Nel quadro di detto regolamento, il diritto di iscrizione e di attività ricomprende il diritto di elettorato attivo e passivo (38).

56.      L’articolo 8, primo comma, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (39), concerne ora espressamente «l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale».

57.      Questi elementi mi portano a ritenere che la nozione di «attività» debba essere intesa come riguardante, segnatamente, l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Non vedo per quale motivo il principio di parità di trattamento dovrebbe applicarsi a un siffatto accesso in materia di libera circolazione dei lavoratori, ma non in materia di lotta contro le discriminazioni fondate sull’età.

58.      In udienza la Commissione ha osservato che, a suo avviso, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2000/78 riguarda il caso in cui il datore di lavoro pone limiti alla partecipazione dei lavoratori a un’organizzazione di lavoratori. A mio avviso, la Commissione accoglie una lettura restrittiva di detta disposizione che non è in alcun modo imposta dalla sua formulazione. Ritengo infatti che il testo della suddetta disposizione non escluda che una misura integrante tali limiti possa trarre origine da detta organizzazione stessa, segnatamente dal suo statuto.

C.      Osservazioni finali sulla compatibilità dell’interpretazione proposta con la libertà di associazione

59.      A sostegno della sua posizione, che esclude l’applicabilità della direttiva 2000/78 all’elezione alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori, la FH ha osservato in udienza che detta direttiva dovrebbe essere interpretata conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione n. 87 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del 9 luglio 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, da cui risulterebbe che le organizzazioni sindacali sono libere di scegliere i propri rappresentanti (40). Tuttavia, nel formulare tale argomento, la FH sottace il fatto che detta direttiva rappresenta l’espressione nel diritto dell’Unione di un principio generale di divieto delle discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro tutelato da un’altra convenzione dell’OIL, vale a dire la Convenzione n. 111, del 20 giugno 1951, sulla discriminazione (impiego e professione), citata nel considerando 4 della suddetta direttiva. L’esistenza di queste due convenzioni rivela come la libertà delle organizzazioni sindacali di eleggere i propri rappresentanti debba essere conciliata con il divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

60.      Orbene, l’argomento dedotto dalla FH equivale, in realtà, a sostenere che detta libertà dovrebbe prevalere sul divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In altri termini, l’approccio consistente nel far rientrare l’elezione alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori nel campo di applicazione della direttiva 2000/78 sarebbe incompatibile con la libertà delle organizzazioni sindacali di eleggere i propri rappresentanti, la quale rappresenta una componente della libertà di associazione nel settore sindacale, sancita dall’articolo 12, paragrafo 1, della Carta (41).

61.      Una siffatta argomentazione non può, a mio avviso, essere condivisa. Infatti, la libertà riconosciuta alle organizzazioni sindacali di eleggere i propri rappresentanti non può conferire, a queste ultime, carta bianca per adottare nei propri statuti misure idonee a integrare una discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

62.      Su tale aspetto, ritengo che la Corte dovrebbe applicare, per analogia, il ragionamento da essa accolto con riferimento alla libertà di espressione nella sentenza del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (42).

63.      In tal senso, l’interpretazione secondo cui l’elezione alla carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 non può essere inficiata dall’eventuale limitazione all’esercizio della libertà di associazione, evocata dalla FH in udienza, che una siffatta interpretazione potrebbe comportare.

64.      Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, la libertà di associazione non è un diritto assoluto e il suo esercizio può essere soggetto a limitazioni, a condizione che queste siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tale diritto nonché il principio di proporzionalità, vale a dire, che esse siano necessarie e rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di tutela dei diritti e delle libertà altrui.

65.      Orbene, tali condizioni sono soddisfatte nel caso di specie, poiché le limitazioni all’esercizio della libertà di associazione che possono derivare dalla direttiva 2000/78 sono effettivamente previste dalla legge, dal momento che esse scaturiscono direttamente da tale direttiva.

66.      Tali limitazioni rispettano inoltre il contenuto essenziale della libertà di associazione, poiché si applicano unicamente al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva, ossia garantire il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro e la realizzazione di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale. Esse sono dunque giustificate da tali obiettivi.

67.      Limitazioni siffatte rispettano altresì il principio di proporzionalità, in quanto i motivi di discriminazione proibiti sono elencati all’articolo 1 della direttiva 2000/78, il cui ambito di applicazione materiale e personale è delimitato all’articolo 3 della direttiva stessa, e l’ingerenza nell’esercizio della libertà di associazione non va oltre quanto è necessario per realizzare gli obiettivi di tale direttiva, vietando unicamente le disposizioni dello statuto di un’organizzazione dei lavoratori che costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro.

68.      Inoltre, le limitazioni all’esercizio della libertà di associazione risultanti dalla direttiva 2000/78 sono necessarie per garantire i diritti in materia di occupazione e di lavoro di cui godono le persone appartenenti ai gruppi caratterizzati da uno dei motivi elencati all’articolo 1 della medesima direttiva.

69.      In particolare, qualora, contrariamente all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2000/78 che propongo, le disposizioni che impediscono a determinate categorie di persone di presentarsi alle elezioni per la carica di segretario generale di un’organizzazione di lavoratori fossero sottratte al campo di applicazione materiale di detta direttiva per il fatto, in particolare, che tale carica implica funzioni di carattere politico, sarebbero possibili limitazioni all’accesso a una siffatta carica di segretario generale per un qualsivoglia motivo tutelato dalla suddetta direttiva. Ciò priverebbe un’intera parte delle professioni esercitate nel quadro delle organizzazioni di lavoratori della protezione accordata dalla medesima direttiva in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

70.      Aggiungo che aderire a una siffatta concezione significherebbe che sarebbe possibile opporre a una persona all’interno dello statuto di un’organizzazione sindacale, segnatamente, la sua religione o il suo orientamento sessuale per escluderla dalla nomina a segretario generale di detta organizzazione. È quindi evidente a quali eccessi può condurre una concezione restrittiva del campo di applicazione della direttiva 2000/78.

71.      Per concludere, mi sembra quantomeno paradossale che sia un’organizzazione che si propone di tutelare i diritti dei lavoratori a difendere una concezione restrittiva dell’ambito di applicazione di una norma diretta a contrastare le discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

72.      Alla luce degli elementi che precedono, considero che una disposizione di uno statuto di un’organizzazione di lavoratori che limita l’eleggibilità alla carica di segretario generale di detta organizzazione alle persone che non hanno raggiunto una determinata età non può esulare dal regime di lotta contro le discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro sancito dalla direttiva 2000/78. Una disposizione siffatta rientra quindi nel campo di applicazione ratione materiae di detta direttiva, come definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della stessa.

V.      Conclusione

73.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca) nei seguenti termini:

L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che un limite di età previsto nello statuto di un’organizzazione di lavoratori ai fini dell’eleggibilità alla carica di segretario generale di detta organizzazione rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2000, L 303, pag. 16.


3      Al tasso di cambio del 22 giugno 2016.


4      Vale a dire, la commissione per la parità di trattamento in qualità di rappresentante di A nella controversia principale.


5      Al tasso di cambio del 27 ottobre 2009.


6      Nella versione risultante dal decreto di codificazione n. 81, del 3 febbraio 2009, come modificato.


7      Nella versione risultante dal decreto di codificazione n. 1177, del 9 ottobre 2015, come modificato.


8      In prosieguo: la «Carta».


9      V., segnatamente, sentenza del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia (C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 17 e giurisprudenza citata).


10      V. sentenza del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 31 e giurisprudenza citata).


11      V. sentenza del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 32 e giurisprudenza citata).


12      V. sentenza del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 33).


13      V., in particolare, sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, punto 34 e giurisprudenza citata).


14      V. sentenza del 28 luglio 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604, punti 29 e 35). L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 deve quindi essere interpretato nel senso che una situazione in cui una persona la quale, candidandosi per un posto di lavoro, miri a ottenere non tale posto di lavoro, bensì soltanto lo status formale di candidato, con l’unico scopo di poter azionare diritti al risarcimento del danno, non rientra nella nozione di «accesso all’occupazione o al lavoro dipendente» ai sensi di tale disposizione e può essere valutata, nel caso in cui ricorrano gli elementi richiesti dal diritto dell’Unione, come abuso di diritto (punto 44 e dispositivo di detta sentenza).


15      V. sentenza del 12 gennaio 2010, Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3).


16      V. sentenza del 12 gennaio 2010, Petersen (C‑341/08, EU:C:2010:4). In detta sentenza, la Corte ha considerato che la normativa di cui trattasi riguardava anche l’«occupazione e [le] condizioni di lavoro», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 (punto 33).


17      I termini impiegati per «occupazione», lavoro «autonomo» e lavoro «dipendente» sono, ad esempio, in lingua spagnola, «empleo», «actividad por cuenta propia», e «ejercicio profesional» e, in lingua inglese, «employment», «self-employment», e «occupation».


18      V., con riferimento alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23), sentenza del 16 luglio 2015, Maïstrellis (C‑222/14, EU:C:2015:473, punto 42).


19      COM(1999) 565 def.


20      Il corsivo è mio.


21      V. paragrafi 13 e 14 delle presenti conclusioni.


22      V., segnatamente, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 94 e giurisprudenza citata).


23      V., in particolare, sentenze del 1° ottobre 2015, O (C‑432/14, EU:C:2015:643, punti da 22 a 27), e del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia (C‑143/16, EU:C:2017:566, punti da 19 a 23). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa HR Rail (C‑485/20, EU:C:2021:916, paragrafo 48), il quale osserva, fondandosi su quest’ultima sentenza, che la nozione di «lavoratore», ai sensi della direttiva 2000/78, coincide con quella ai sensi dell’articolo 45 TFUE.


24      V. sentenza del 14 dicembre 1995, Megner e Scheffel (C‑444/93, EU:C:1995:442, punto 20).


25      È interessante, a tal riguardo, operare un parallelo con la giurisprudenza costante della Corte secondo cui «il complesso delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone è volto ad agevolare i cittadini degli Stati membri nell’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione»: v., in particolare, sentenza dell’11 novembre 2021, MH e ILA (Diritti pensionistici in caso di fallimento) (C‑168/20, EU:C:2021:907, punto 86 e giurisprudenza citata). Il corsivo è mio.


26      Vale a dire, l’articolo 13 CE, divenuto l’articolo 19, paragrafo 1, TFUE.


27      Il corsivo è mio.


28      V., in tal senso, sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept (C‑81/12, EU:C:2013:275, punto 45).


29      Nel diritto danese sembra esistere una distinzione tra il personale che esercita funzioni politiche e gli altri membri del personale di un’organizzazione sindacale, in quanto i primi non sono soggetti alla legge sui lavoratori dipendenti.


30      V., per quanto attiene l’handicap, sentenza del 15 luglio 2021, Tartu Vangla (C‑795/19, EU:C:2021:606, punto 26 e giurisprudenza citata).


31      V., in particolare, sentenza del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 38 e giurisprudenza citata).


32      V., in particolare, sentenza del 23 aprile 2020, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 39 e giurisprudenza citata). Al punto 58 di detta sentenza, la Corte ha stabilito che «la nozione di “condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro” contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano delle dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva secondo le quali tale persona mai assumerebbe o vorrebbe avvalersi, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale, e ciò sebbene non fosse in corso o programmata una procedura di selezione di personale, purché il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico».


33      V., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2010, Danosa (C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 69), che mostra come la tutela accordata dalle direttive che combattono le discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro si rivolga all’individuo al di là del suo status di «lavoratore», ai sensi del diritto dell’Unione. Dai punti 64 e seguenti di detta sentenza emerge, infatti, che la situazione di una persona, membro di un consiglio di amministrazione di una società di capitali, che sia stata destinataria di un provvedimento di revoca quando era in stato di gravidanza dovrebbe essere esaminata dal punto di vista del divieto di discriminazioni basate sul sesso ove tale persona, considerati la natura dell’attività svolta e il contesto in cui essa è esercitata, non possa avvalersi della qualità di «lavoratrice gestante» ai sensi della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348, pag. 1).


34      Il corsivo è mio.


35      Rispettivamente «participación», «Mitwirkung» e «involvement» nelle lingue spagnola, tedesca e inglese.


36      GU 1968, L 257, pag. 2. V., in tal senso, Martin, D., «Article 3 – Champ d’application», Directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail: Commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2020, pagg. da 85 a 106, in particolare pag. 98.


37      Il corsivo è mio.


38      V., con riferimento a una normativa di uno Stato membro che esclude i lavoratori cittadini di altri Stati membri, occupati in detto Stato membro, dal diritto di elettorato attivo o passivo alle elezioni indette in seno alle camere professionali, sentenza del 18 maggio 1994, Commissione/Lussemburgo (C‑118/92, EU:C:1994:198). V. altresì, con riferimento a una normativa nazionale che nega ai lavoratori stranieri il diritto di voto alle elezioni dei membri di una camera professionale alla quale essi sono obbligatoriamente iscritti e a cui devono versare contributi, camera che è incaricata della tutela degli interessi dei lavoratori iscritti e che svolge un ruolo consultivo nell’ambito legislativo, sentenza del 4 luglio 1991, ASTI (C‑213/90, EU:C:1991:291). Chiamata a interpretare l’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, adottata dal Consiglio d’associazione istituito dall’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, la Corte, prendendo spunto da dette sentenze, ha interpretato l’elettorato passivo all’assemblea plenaria di un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori come riguardante le «condizioni di lavoro» dei lavoratori turchi: v. sentenza dell’8 maggio 2003, Wählergruppe Gemeinsam (C‑171/01, EU:C:2003:260), e conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Wählergruppe Gemeinsam (C‑171/01, EU:C:2002:758, paragrafi da 42 a 46). V., altresì, sentenza del 16 settembre 2004, Commissione/Austria (C‑465/01, EU:C:2004:530). Dal momento che, con il suo articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la direttiva 2000/78 dedica una disposizione specifica all’attività svolta all’interno di un’organizzazione di lavoratori, non credo sia utile esaminare la situazione oggetto del procedimento principale anche dal punto di vista dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, da cui si evince che la direttiva in parola si applica anche all’«occupazione e alle condizioni di lavoro».


39      GU 2011, L 141, pag. 1.


40      Detta disposizione prevede che «[l]e organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri rappresentanti, di organizzare la propria gestione e la propria attività, e di formulare il proprio programma di azione».


41      Il diritto di negoziazione e di azioni collettive è sancito, invece, all’articolo 28 della Carta.


42      C‑507/18, EU:C:2020:289.