Ricorso presentato l'8 maggio 2007 - ThyssenKrupp Liften/Commissione
(Causa T-154/07)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den IJssel, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O.W. Brouwer e A.C.E. Stoffer)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
in subordine, diminuire l'ammenda imposta alla ricorrente stessa;
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la decisione C(2007)512 def. (caso COMP/E-1/38.823 - PO/Elevators and Escalators) della Commissione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce gli stessi motivi addotti nella causa T-144/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione.
La ricorrente adduce inoltre che la Commissione ha violato l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003
1, e gli Orientamenti per il calcolo delle ammende basati su di esso
2, nonché il principio di proporzionalità e il principio di parità di trattamento, aumentando l'importo iniziale dell'ammenda con un fattore dissuasivo del 100%. La ricorrente adduce del pari che la Commissione, in contrasto con l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003 e con gli Orientamenti per il calcolo delle ammende, ha applicato un aumento dell'ammenda del 50% per recidiva.
____________1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).2 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU 1998 C 9, pag. 3).