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Ricorso proposto il 29 luglio 2009 - Barloworld / Commissione

(Causa T-459/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Barloworld International, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F. Alcaraz Gutierrez e A. J. de la Cruz Martínez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

procedere all'annullamento dell'art. 1, n. 1, della decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n. 5, della legge tributaria spagnola sulle persone giuridiche (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; in prosieguo: il "TRLIS") contiene elementi che integrano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, del TFUE e difetta della motivazione richiesta dall'art. 296 del TFUE;

in subordine, in forza del principio del legittimo affidamento, procedere all'annullamento dell'art. 1, nn. 2 e 3, della decisione oggetto del presente ricorso, nella parte in cui non consente che alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della decisione di istruzione del fascicolo da parte della Commissione (21 dicembre 2007) e la data di pubblicazione della decisione impugnata (21 maggio 2011) si continui ad applicare la detrazione fiscale derivante dall'art. 12, n. 5, del TRLIS durante l'intero periodo di ammortamento;

in subordine, procedere all'annullamento dell'art. 1, nn. 4 e 5, della decisione oggetto del presente ricorso, nella parte in cui difetta di motivazione nello stabilire un sistema sulla base di una presunta assenza di ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere, e

condannare la Commissione dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107, n. 1, del TFUE, poiché l'art. 12, n. 5, del TRLIS non presenta i requisiti per essere considerato aiuto di Stato.

L'art. 12, n. 5, del TRLIS, considerato nel complesso del sistema fiscale spagnolo, non attribuisce un vantaggio economico ai sensi dell'art. 107, n. 1, del TFUE. Inoltre il provvedimento in oggetto è di carattere generale, non potendo essere considerato di fatto selettivo nei termini stabiliti dalla dottrina della Commissione stessa e dalla giurisprudenza comunitaria.

Secondo motivo, vertente sull'assoluta mancanza di motivazione della decisione impugnata.

La decisione difetta della motivazione richiesta dall'art. 296 del TFUE, poiché la Commissione stessa non valuta in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti e non motiva in maniera sufficiente le conclusioni della propria decisione. Concretamente si evidenzia l'insufficiente motivazione relativa all'analisi dell'esistenza o meno di ostacoli giuridici per quanto riguarda le aggregazioni transfrontaliere d'imprese.

Terzo motivo, vertente sulla compatibilità del provvedimento con l'art. 107, n. 3, del TFUE.

L'ammortamento dell'avviamento finanziario persegue la finalità, in mancanza di armonizzazione fiscale all'interno dell'UE, di eliminare gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, poiché annulla gli effetti negativi degli ostacoli alle aggregazioni transfrontaliere d'imprese ed equipara il trattamento fiscale delle aggregazioni transfrontaliere d'imprese e di quelle nazionali, il che garantisce che le decisioni adottate per quanto riguarda tali operazioni non si basino su considerazioni di natura fiscale, bensì esclusivamente di natura economica.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, poiché il regime transitorio derivante dall'applicazione di tale principio dovrebbe applicarsi fino alla data di pubblicazione della decisione nella GUUE, il 21 maggio 2011.

La decisione relativa alle acquisizioni al di fuori dell'Unione europea è rimasta pendente, dato che nella prima decisione, relativa alle acquisizioni all'interno dell'Unione europea, è stato espressamente segnalato che al di fuori della Comunità possono persistere ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere d'imprese che porrebbero tali operazioni in una situazione di fatto e di diritto diversa rispetto alle operazioni effettuate all'interno della Comunità. La prima decisione ha pertanto ingenerato in determinate imprese un legittimo affidamento nella norma spagnola, specialmente quando era nota l'impossibilità di fatto, nella grande maggioranza delle giurisdizioni, di realizzare aggregazioni transfrontaliere d'imprese al di fuori dell'Unione europea.

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