Language of document : ECLI:EU:T:2011:633





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 26 ottobre 2011 – Bayerische Asphaltmischwerke / UAMI – Koninklijke BAM Groep (bam)

(causa T‑426/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo BAM – Marchio nazionale figurativo anteriore BAM – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Insussistenza di somiglianza tra i prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 61‑62)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1005/2008‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe e la Koninklijke BAM Groep NV.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke BAM Groep NV, ivi comprese, per quanto attiene a quest’ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.