Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 28 ottobre 2010 – Spagna / Commissione
(causa T‑227/07)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Aiuti alla produzione destinati ai trasformatori di pomodori – Controlli senza preavviso nei periodi adeguati – Proporzionalità»
1. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 729/70) (v. punti 36-39)
2. Agricoltura – FEAOG – Concessioni di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Controlli senza preavviso nei periodi adeguati – Nozione – Necessità che non sia nota in anticipo la sopravvenienza di un controllo o la sua improbabilità in un periodo predeterminato (Regolamento della Commissione n. 1535/2003, artt. 28 e 31) (v. punti 64-65)
3. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo – Insussistenza di un potere discrezionale degli Stati membri – Mancata esecuzione – Giustificazione – Maggiore efficacia di un altro sistema di controllo – Inammissibilità (Regolamento della Commissione n. 1535/2003) (v. punti 70, 101)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 18 aprile 2007, 2007/243/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 106, pag. 55). |
Dispositivo
2) | | Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |