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Ricorso proposto il 22 ottobre 2015 – CEVA / Commissione

(Causa T-601/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: E. De Boissieu, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare la Commissione a versare al CEVA la somma di EUR 59 103,21, secondo quanto previsto dal Grant Agreement;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede la condanna della Commissione al pagamento della prima rata del contributo finanziario concesso in esecuzione del contratto SEABIOPLAS e della sua convenzione di sovvenzioni («Grant Agreement»), relativo ad un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico sul tema «Le alghe provenienti da acquacoltura sostenibile come materia prima per bioplastiche biodegradabili», in seguito ad una compensazione d’ufficio per lo stesso importo operata da tale istituzione a titolo di recupero, in applicazione delle conclusioni di un audit finanziario dell’OLAF, delle somme versate al ricorrente in esecuzione del contatto PROTOP.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce, in sostanza, un unico motivo, vertente sugli errori commessi dalla Commissione, che pregiudicherebbero il recupero mediante compensazione di crediti delle somme versate dalla Commissione al ricorrente. A tale riguardo, quest’ultimo sostiene, in sostanza, che non sono soddisfatti i requisiti di compensazione. Anzitutto, il credito della Commissione verso il ricorrente non sarebbe né certo, né esigibile. Inoltre, la Commissione non avrebbe rispettato l’articolo 87, paragrafo 2, sul recupero dei crediti mediante compensazione, e l’articolo 88, sul recupero in caso di mancato pagamento volontario, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. Infine, il ricorrente sostiene che la Commissione non dispone di alcuna azione contrattuale nei suoi confronti. In via subordinata, nel caso in cui il Tribunale ritenesse la compensazione fondata, il ricorrente sostiene che il rimborso totale della sovvenzione ricevuta sarebbe contrario al principio di proporzionalità e rappresenterebbe un indebito arricchimento della Commissione.

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