Language of document :

Ricorso proposto il 13 giugno 2012 - Hautau/Commissione

(Causa T-256/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hautau GmbH (Helpsen, Germania) (rappresentante: C. Peter, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata C(2012) 2069 def., del 28 marzo 2012, adottata dalla Commissione dell'Unione europea nell'ambito del procedimento COMP/39452 - Ferramenta per finestre e porte finestre - nella parte relativa alla ricorrente;

in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la decisione che infligge le ammende è basata sull'erroneo presupposto di una violazione dell'articolo 101 TFUE. Tale violazione, tuttavia, non sussisterebbe, atteso che i colloqui si sono svolti con piena cognizione e su richiesta della controparte commerciale;

Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce che la decisione che infligge le ammende è basata sull'erroneo presupposto che i colloqui fra le imprese coinvolte hanno avuto ad oggetto altri tipi di ferramenta rispetto ai sistemi di "anta e ribalta";

Con il terzo motivo la ricorrente eccepisce che, anche qualora sussistesse una violazione dell'articolo 101 TFUE, la decisione che infligge le ammende sarebbe comunque basata sull'erroneo presupposto che anche la ferramenta speciale sia stata oggetto delle pratiche anticoncorrenziali.

Con il quarto motivo la ricorrente ritiene errato anche il presupposto della partecipazione della ricorrente ad eventuali intese anticoncorrenziali al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania. Una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE a carico della ricorrente per il 2007 sarebbe ipotizzabile tutt'al più per i mercati italiano e greco.

Con il quinto motivo la ricorrente contesta inoltre in subordine, e operando una deduzione dai motivi dal secondo al quarto, che nel calcolo delle ammende è stato preso erroneamente in considerazione il fatturato realizzato con ferramenta per scorrevoli e con ferramenta speciali nonché il fatturato realizzato al di fuori della Germania. Avendo inserito i suddetti valori, l'importo del fatturato stabilito dalla convenuta ai fini della determinazione dell'importo di base sarebbe chiaramente troppo elevato. Ciò determinerebbe una violazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

Con il sesto motivo la ricorrente contesta inoltre in subordine un errore di valutazione nella determinazione delle ammende relativamente alla gravità dell'infrazione nonché all'entità della maggiorazione a fini deterrenti (cosiddetto diritto di ingresso). La percentuale per la gravità dell'infrazione o per la maggiorazione a fini deterrenti stabilita per la ricorrente sarebbe eccessivamente elevata. Anche sotto questo profilo, pertanto, sarebbe ravvisabile una violazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003.

Con il settimo motivo la ricorrente eccepisce inoltre in subordine una violazione dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 per l'erronea presa in considerazione del fatturato da essa realizzato con altri membri del cartello.

L'ottavo motivo verte su un grave difetto di motivazione della decisione. Quest'ultima dovrebbe pertanto essere annullata per violazione dell'articolo 296 TFUE e per una conseguente violazione dei diritti di difesa della ricorrente in generale ed indipendentemente dalla partecipazione della ricorrente ad intese contrarie all'articolo 101 TFUE. Non sarebbe ipotizzabile un'eliminazione del vizio nell'ambito del procedimento in corso.

Con il nono motivo, infine, si lamenta che la Commissione ha erroneamente presupposto che la ricorrente abbia partecipato, dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007, alle (presunte) intese anticoncorrenziali. La contestazione di un'infrazione unica, protrattasi dal 16 novembre 1999 al 3 luglio 2007, sarebbe tuttavia insostenibile alla luce di un aumento autonomo dei prezzi per il 2001 nonché a causa dell'assenza di un accordo per il 2002. Si potrebbero tutt'al più includere nella decisione i periodi a partire dal 2003. Laddove, tuttavia, si contesta alla ricorrente una pratica anticoncorrenziale al di fuori del mercato tedesco si potrebbe imputarle al massimo una violazione dell'articolo 101 TFUE nel 2007. La ricorrente è pertanto dell'avviso che non sia legittimo supporre che essa abbia commesso un'infrazione durata sette anni e sette mesi.

____________