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Ricorso proposto l'11 giugno 2012 - Kühne + Nagel International e a. / Commissione

(Causa T-254/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG (Schindellegi, Svizzera), Kühne + Nagel Management AG (Schindellegi, Svizzera), Kühne + Nagel Ltd (Uxbridge, Regno Unito), Kühne + Nagel Ltd (Shanghai, Cina), Kühne + Nagel Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: avv.ti U. Denzel, C. Klöppner e C. von Köckritz))

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare nulli, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE e nei limiti in cui riguardano le ricorrenti, gli articoli 1, 2 e 3 della decisione della Commissione del 28 marzo 2012, C (2012) 1959 def., caso COMP/39462 - Servizi di spedizione;

-    in subordine: ridurre l'importo delle ammende inflitte alle ricorrenti all'articolo 2 della decisione;

condannare la Commissione a pagare le spese delle ricorrenti, a norma dell'articolo 87, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha inflitto un'ammenda alle ricorrenti per la loro partecipazione a quattro distinti cartelli relativi ai sovrapprezzi NES, AMS, CAF e PSS.

A sostegno del loro ricorso relativo a tutti i sovrapprezzi, le ricorrenti sollevano i seguenti motivi:

la condanna delle ricorrenti alle sanzioni è illegittima in quanto dovuta ad errori di valutazione. Da un lato, la Commissione ha determinato in modo errato il fatturato relativo all'infrazione, poiché il fatturato che essa ha preso in considerazione non è collegato, né direttamente, né indirettamente, alla violazione. Dall'altro lato, erroneamente, non sono state prese in considerazione le circostanze attenuanti relative alle ricorrenti.

l'importo delle ammende inflitte viola il principio di proporzionalità nonché l'articolo 49, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A causa delle specificità del settore delle spedizioni, le ammende inflitte dalla Commissione sono fortemente sproporzionate e contravvengono all'articolo 49, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali.

i diritti della difesa della ricorrenti sono stati violati poiché la Commissione ha respinto la domanda, presentata con lettera del 30 novembre 2011, di accesso agli atti (del caso COMP/39.258) ed ha pertanto illegittimamente limitato i diritti della difesa delle ricorrenti.

Per corroborare il loro ricorso per quanto concerne i sovrapprezzi NES e AMS, le ricorrenti adducono inoltre i seguenti motivi:

il commercio tra Stati membri non è pregiudicato. La Commissione ha applicato il diritto in modo errato, poiché le condizioni stabilite dall'articolo 101, primo comma, TFUE (pregiudizio del commercio tra Stati membri) non sono presenti.

La Commissione ha applicato il diritto in modo errato, in quanto si è erroneamente assunta la potestà di perseguire le infrazioni nel settore del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 101, primo comma, TFUE; in ogni caso, la Commissione, erroneamente, non ha concesso una deroga ai sensi del regolamento (CEE) n. 3975/87, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei. Giuridicamente la Commissione non è autorizzata a sanzionare le infrazioni dell'articolo 101, primo comma, TFUE, dato che, prima del 1° maggio 2004, non esisteva alcun regolamento di esecuzione per il trasporto aereo, e pertanto il trasporto aereo tra l'Unione e i paesi terzi beneficiava di una deroga ("Air Transport Exemption").

La Commissione ha valutato in modo giuridicamente errato la durata dell'infrazione addebitata alle ricorrenti. La Commissione ha applicato il diritto in modo errato e non ha motivato adeguatamente la sua decisione relativa alla data di inizio dell'infrazione delle ricorrenti. Le ricorrenti hanno partecipato ai fatti rilevanti ai fini del cartello per quanto riguarda i sovrapprezzi NES al più presto a partire dal 4 novembre 2002 e per quanto riguarda i sovrapprezzi AMS al più presto dal 21 ottobre 2003.

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