Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 – Alkattan/Consiglio
(Causa T-218/20)1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un equo processo – Errore di valutazione – Determinazione dei criteri di iscrizione»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Waseem Alkattan (Damasco, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Limonet e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio del 28 maggio 2020 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio del 28 maggio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio del 27 maggio 2021 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito per effetto dei predetti atti.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Waseem Alkattan è condannato alle spese.
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1 GU C 201 del 15.6.2020.