Language of document :

Ricorso proposto il 24 dicembre 2013 – Deloitte Consulting / Commissione

(Causa T-688/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deloitte Consulting CVBA (Diegem, Belgio) (rappresentanti: K. De hornois e N. Korogiannakis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione di accogliere l’offerta della ricorrente come quarto contraente a cascata nell’ambito della gara d’appalto DIGIT/R2/PO/2013/004 ABC III – Servizi di consulenza relativa a tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di analisi comparative e di assistenza (Lotto 2), notificata alla ricorrente con lettera del 15 ottobre 2013, e la decisione di aggiudicare l’appalto ai consorzi PWC-EVERIS come primo contraente, KPMG-TRASYS-KURT SALMON come secondo contraente e CGI Accenture come terzo contraente;

annullare la decisione impugnata almeno nella parte in cui non ha escluso il primo contraente a cascata PWC-EVERIS, per aver incluso informazioni in merito alla sua offerta commerciale all’interno della sua proposta tecnica;

condannare la Commissione al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza della perdita dell’appalto, in alternativa, in conseguenza della perdita di chance dovuta alla procedura di appalto in questione;

condannare la Commissione a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sull’omessa esplicitazione dei meriti relativi degli offerenti vincitori – articolo 113, paragrafo 2, del Regolamento finanziario e articolo 161, paragrafi 2 e 3, del Regolamento delegato, nonché sulla violazione di un requisito procedurale essenziale - cioè del principio del diritto a un rimedio effettivo;

Sebbene l’oggetto dell’appalto fosse caratterizzato da elevata complessità tecnica e da importanza strategica, il contenuto degli estratti del Rapporto di valutazione si presenta conciso, superficiale, semplicistico, carente di indicazioni in merito ai punti forti e ai punti deboli delle offerte oggetto della valutazione, limitato all’attribuzione di “qualifiche”, senza alcuna descrizione dell’essenza della risposta. In merito a taluni sottocriteri manca del tutto una motivazione che chiarisca i punteggi ottenuti dagli offerenti, mentre i commenti del Comitato di valutazione risultano spesso incoerenti rispetto ai punteggi attribuiti ai vari offerenti. Le lacune nella motivazione della decisione impugnata impediscono il controllo giudiziale della decisione contestata, violando il principio del diritto a un rimedio effettivo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di utilizzare criteri di aggiudicazione chiari, in base ai quali l’appalto possa essere aggiudicato in modo obiettivo; violazione della distinzione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione;

Le Specifiche tecniche sono costituite da un considerevole numero di sottocriteri vaghi. Di conseguenza, gli offerenti correttamente informati e dotati dell’ordinaria diligenza non sono messi in condizione di interpretare lo specifico criterio di aggiudicazione. Non sussistono chiare indicazioni in merito a quale sia l’approccio corretto o meno corretto, né alcun elemento qualitativo che mostri quali indicatori possono determinare un risultato migliore o peggiore. Inoltre, il Rapporto di valutazione fa riferimento ai criteri di selezione utilizzati per valutare la proposta tecnica degli offerenti.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del Capitolato d’oneri. Violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione. Violazione delle Istruzioni per gli offerenti – riferimento ai costi contenuto nell’offerta tecnica;

Uno degli offerenti vincitori ha rivelato importanti elementi relativi agli aspetti commerciali nella sezione tecnica dell’offerta, ciò che la rende inammissibile, in quanto lesiva di specifiche disposizioni del Capitolato d’oneri, nonché del principio di non discriminazione e della Guida ai pubblici appalti della DIGIT applicabile nel presente caso.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1a, del Regolamento finanziario e della sezione 5.2.3.2. del Capitolato d’oneri - esistenza di un conflitto di interessi;

Ai sensi dell’articolo 107 del Regolamento finanziario, la convenuta dovrebbe accertare se, durante la procedura di aggiudicazione dell’appalto del contratto quadro, gli offerenti si trovino in situazione di conflitto di interessi, piuttosto che procedere a una valutazione caso per caso durante l’esecuzione del contratto quadro, come avvenuto nel presente caso. Qualsiasi offerente che si trovi in conflitto di interessi, come descritto durante la procedura di aggiudicazione, avrebbe dovuto essere escluso prima dell’aggiudicazione del contratto quadro e non, come avvenuto nel presente caso, caso per caso durante l’esecuzione dell’appalto. La Sezione 5.2.3.2. del Capitolato d’oneri pone un requisito persino più rigoroso del conflitto di interessi quale definito nell’articolo 107 del Regolamento finanziario. In base a quanto precede, la convenuta avrebbe dovuto escludere alcuni degli offerenti vincitori.