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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Gibtelecom Limited contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 15 settembre 2004

    (Causa T-367/04)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 15 settembre 2004 la Gibtelecom Limited, Gibilterra, rappresentata dal sig. M. Llamas, Barrister, e dal sig. B. O' Connor, Solicitor, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione 5 luglio 2004 che rigetta la denuncia presentata dalla Gibtelecom ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 CE e 82 CE;

-     condannare la Commissione alle spese della Gibtelecom.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha respinto una denuncia presentata dalla ricorrente il 31 ottobre 1996, asserendo che l'operatore delle telecomunicazioni spagnolo, la Telefonica SA aveva commesso una serie di abusi di posizione dominante contrastanti con l'art. 82 CE rifiutando di riconoscer il prefisso telefonico internazionale di Gibilterra ("350") e insistendo sull'accettazione di condizioni restrittive per le comunicazioni telefoniche in teleselezione tra la Spagna e Gibilterra. La ricorrente ha successivamente trasformato tale ricorso in un ricorso ai sensi dell'art. 86 CE in combinato disposto con gli artt. 82 CE, 49 CE e 12 CE contro la Spagna asserendo che la Telefonica seguiva le istruzioni del governo spagnolo che vanta la sovranità su Gibilterra.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere una serie di asseriti errori manifesti di valutazione della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente considerato che la Telefonica non è un'impresa pubblica o che essa gode di diritti speciali nell'ambito dell'art. 86 CE.

La ricorrente sostiene inoltre che con il suo comportamento la Spagna ha violato le disposizioni relative alla numerazione e all'accesso delle direttive 90/3881, 97/332, 2002/213 e 2002/774. Essa considera anche che i ricorsi per inadempimento possono essere proposti nei confronti della Spagna ai sensi dell'art. 86 CE, indipendentemente dal fatto se la misura adottata da quest'ultima per impedire il riconoscimento, da parte della Telefonica, del prefisso internazionale di Gibilterra, fossero di applicazione generale oppure no.

La ricorrente fa valere anche una serie di motivi procedurali e amministrativi per l'annullamento riferendosi, in tale contesto, alla violazione del legittimo affidamento che derivava, asseritamente, dalla lettera spedita il 7 giugno 2000 da tre membri della Commissione alla Spagna e al Regno Unito in cui veniva chiesto ai due paesi, tra l'altro, di trovare una soluzione per la controversia relativa alla numerazione. La ricorrente sostiene ancor , nel contesto del medesimo argomento che la Commissione non si è comportata in modo imparziale e ha violato il principio secondo il quale essa sarebbe tenuta ad agire entro un termine ragionevole.

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1 - Direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, del 24.7.1990, pagg. 10-16)

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, del 26.7.1997, pagg. 32-52)

3 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, del 24.4.2002, pagg. 33-50)

4 - Direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 249, del 17.9.2002, pagg. 21-26)