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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del Centre Européen pour la Statistique et le Développement A.s.b.l. (C.E.S.D.) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 luglio 2005

    (Causa T-286/05)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 luglio 2005 il Centre Européen pour la Statistique et le Développement A.s.b.l. (C.E.S.D.), con sede in Lussemburgo, rappresentato dall'avv. Dominique Grisay, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare nulla la decisione della Commissione 18 maggio 2005 nella parte in cui essa deriva da uno sviamento di potere e/o è inficiata da un difetto di motivazione, nonché da un errore manifesto di valutazione;

-    in via subordinata dichiarare che la detta decisione è nulla per quanto attiene i 25 contratti che non hanno formato oggetto del controllo;

-    condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

In seguito alle irregolarità constatate nella DG-EUROSTAT, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha dato mandato agli ordinatori delegati di porre fine al più presto, secondo le modalità previste dai contratti, a tutti i rapporti contrattuali con taluni organismi, tra i quali il ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere uno sviamento di potere della Commissione, per la parte in cui la decisione elude le particolari procedure di composizione della controversia previste da ciascun contratto, sostituendovi lo strumento unilaterale di una decisione basata sull'art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento n. 1605/20021. Nello stesso contesto, il ricorrente afferma un'asserita mancanza di motivazione della decisione impugnata.

Il ricorrente fa valere altresì un errore manifesto di valutazione della decisione impugnata per quanto riguarda la qualificazione dei fatti contestatigli come un difetto grave di esecuzione, ai sensi dell'art. 93, n. 1, lett. f), del regolamento n. 1605/2002.

Infine, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata si basa su un controllo afferente ad uno solo dei contratti da essa stipulati con la Commissione e che, di conseguenza, essa è viziata da un difetto di motivazione, almeno per quanto riguarda i 25 altri contratti che non hanno formato oggetto del controllo.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).