Language of document : ECLI:EU:T:2013:142





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013 – Bank Saderat / Consiglio

(causa T‑495/10)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Entità posseduta al 100% da un’entità della quale è stato riconosciuto il coinvolgimento nella proliferazione nucleare – Eccezione d’illegittimità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (v. punti 36, 37)

2.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi riconosciuti dal Consiglio come partecipanti alla proliferazione nucleare – Obbligo di estendere tale misura alle entità detenute o controllate da tale entità – Status di entità detenuta o controllata – Attuazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione – Assenza di potere discrezionale del Consiglio – Ricorso diretto all’annullamento degli atti che prevedono il congelamento di capitali – Necessità di invocare l’inapplicabilità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione attraverso un’eccezione di illegittimità [Art. 277 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, art. 7, § 2, d), n. 961/2010, art. 16, § 2, e n. 267/2012, art. 23, § 2; decisione del Consiglio 2010/413, art. 20, § 1, b)] (v. punti 50‑54)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi – Violazione – Annullamento parziale degli atti impugnati (Art. 296, secondo comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3; decisione del Consiglio 2010/413, art. 24, § 3) (v. punti 62‑64, 89)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Violazione – Annullamento parziale degli atti impugnati (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 961/2010 e n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413) (v. punti 65‑67, 69, 97, 107‑110)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato ad una domanda in tal senso al Consiglio (Regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 961/2010 e n. 267/2012; decisione del Consiglio 2010/413) (v. punto 68)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 195, pag. 25), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, dall’altro lato, domanda di declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012 nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

1)

Sono annullati, nella parte in cui riguardano la Bank Saderat plc:

–        il punto 7 della tabella B dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC;

–        il punto 5 della tabella B dell’allegato del regolamento d’esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–        il punto 7 della tabella B, inserita nella sezione I, dell’allegato della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413;

–        il punto 7 della tabella B dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

2)

Gli effetti dell’annullamento della decisione 2010/413 e della decisione 2010/644 sono limitati al periodo precedente l’entrata in vigore della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413

3)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda della Bank Saderat volta all’annullamento con effetto immediato del regolamento n. 961/2010 e del regolamento d’esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.