Language of document : ECLI:EU:T:2019:353

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

23 maggio 2019 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – BCE – Banche centrali nazionali – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Coinvolgimento del settore privato – Clausole di azione collettiva – Scambio obbligatorio di strumenti di debito greci – Creditori privati – Parere della BCE – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Principio pacta sunt servanda – Articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Articolo 124 TFUE»

Nella causa T‑107/17,

Frank Steinhoff, residente in Amburgo (Germania),

Ewald Filbry, residente in Dortmund (Germania),

Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, con sede in Gräfenberg (Germania),

Werner Bäcker, residente in Rodgau (Germania),

EMB Consulting SE, con sede in Mühltal (Germania),

rappresentati da O. Hoepner e D. Unrau, avvocati,

ricorrenti,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da O. Heinz e G. Várhelyi, in qualità di agenti, assistiti da H.‑G. Kamann, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto per il fatto che la BCE avrebbe omesso, nel suo parere del 17 febbraio 2012 (CON/2012/12), di richiamare l’attenzione della Repubblica ellenica sull’illegittimità della ristrutturazione del debito pubblico greco prevista tramite lo scambio di strumenti di debito obbligatorio,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e N. Półtorak, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Nell’ottobre 2009 si è innescata la crisi del debito pubblico greco quando il governo ellenico ha annunciato che il disavanzo pubblico ammontava al 12,5% del prodotto interno lordo (PIL) e non al 3,7% com’era stato reso pubblico in precedenza. Tale annuncio ha fortemente accentuato l’incertezza relativa ai fondamentali economici della Repubblica ellenica e ha in tal modo provocato diversi declassamenti successivi del suo rating finanziario e un aumento costante dei tassi di interesse richiesti dai mercati finanziari per finanziare il debito pubblico greco.

2        Alla fine del mese di aprile 2010, un’agenzia di rating ha abbassato il rating degli strumenti di debito greci da BBB- a BB+, categoria considerata dai mercati come debito ad alto rischio. Pertanto, il 27 aprile 2010, l’agenzia di rating Standard & Poor’s (S&P) ha avvertito i detentori di strumenti di debito greci che le loro possibilità di recuperare il proprio denaro nell’ipotesi di una ristrutturazione del debito pubblico greco o di un mancato pagamento da parte dello Stato greco erano in media soltanto dal 30 al 50%.

3        Tenuto conto del fatto che la crisi del debito greco minacciava di produrre effetti in altri Stati membri della zona euro e ne metteva in pericolo la stabilità nel suo complesso, i capi di Stato o di governo della zona euro, in occasione del vertice del Consiglio europeo del 25 marzo 2010, si sono accordati sull’istituzione di un meccanismo intergovernativo di assistenza alla Repubblica ellenica consistente in prestiti bilaterali coordinati a tassi di interesse non agevolati, vale a dire senza alcun elemento di sovvenzione. L’esborso dei prestiti sarebbe stato subordinato a solide condizioni e la sua attivazione avrebbe dovuto aver luogo in seguito a una domanda della Repubblica ellenica. Il meccanismo di assistenza comprendeva anche una partecipazione sostanziale del Fondo monetario internazionale (FMI).

4        Il 2 maggio 2010, in applicazione del summenzionato meccanismo di assistenza, gli Stati membri della zona euro hanno dato il loro accordo a fornire alla Repubblica ellenica EUR 80 miliardi nell’ambito di una dotazione finanziaria di EUR 110 miliardi erogata in comune con il FMI.

5        Il 9 maggio 2010, nell’ambito del Consiglio Ecofin, è stato deciso di prendere un insieme di misure tra le quali, da un lato, l’adozione del regolamento UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU 2010, L 118, pag. 1), sulla base dell’articolo 122, paragrafo 2, TFUE e, dall’altro, la creazione del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF). Il 7 giugno 2010 è stato istituito il FESF e gli Stati membri della zona euro e il FESF hanno firmato l’accordo quadro che stabilisce le condizioni alle quali il FESF avrebbe fornito un sostegno alla stabilità.

6        A metà del 2011, la Repubblica ellenica, gli Stati membri della zona euro e vari creditori dello Stato greco hanno avviato le discussioni per l’introduzione di un nuovo programma di sostegno finanziario. Tali discussioni avevano come obiettivo generale quello di consentire alla Repubblica ellenica di ritrovare una situazione finanziaria sostenibile. Uno degli elementi previsti era una ristrutturazione del debito pubblico greco, nell’ambito della quale i creditori privati della Repubblica ellenica avrebbero contribuito a ridurre il peso di tale debito, per evitare così una situazione di mancato pagamento.

7        Nel giugno e nel luglio 2011 gli Stati membri della zona euro e vari creditori privati dello Stato greco hanno presentato proposte di ristrutturazione del debito pubblico greco.

8        Ai sensi di un comunicato stampa del 1o luglio 2011, l’Istituto per la finanza internazionale (IIF), ha dichiarato, in particolare, quanto segue:

«Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per la finanza internazionale è impegnato a lavorare con i propri associati ed altre istituzioni finanziarie, con il settore pubblico e le autorità elleniche per offrire alla [Repubblica ellenica] un sostanzioso apporto in termini di flussi di cassa, oltre a gettare le fondamenta per una posizione debitoria maggiormente sostenibile.

La comunità finanziaria privata è disposta a impegnarsi in uno sforzo volontario, cooperativo, trasparente e su ampia scala per sostenere la [Repubblica ellenica], considerata l’unicità ed eccezionalità delle circostanze. (…)

Il coinvolgimento degli investitori privati andrà ad affiancare e integrare il sostegno finanziario e di liquidità pubblico e sarà basato su un numero ridotto di opzioni (…)».

9        Il 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell’Unione europea si sono riuniti per deliberare in merito a misure da adottare per superare le difficoltà cui la zona euro si trovava a far fronte.

10      Nella loro dichiarazione congiunta del 21 luglio 2011 si afferma in particolare quanto segue:

«1.      Plaudiamo alle misure avviate dal governo greco per stabilizzare le finanze pubbliche e [per] riformare l’economia, nonché al nuovo pacchetto di misure, fra cui le privatizzazioni, adottate recentemente dal Parlamento [ellenico]. Si tratta di sforzi senza precedenti, eppur necessari per riportare l’economia greca su un percorso di crescita sostenibile. Siamo consapevoli degli sforzi che le misure di aggiustamento comportano per i cittadini greci e siamo convinti che questi sacrifici siano indispensabili per la ripresa economica e che contribuiranno alla stabilità e al benessere futuri del paese.

2.      Conveniamo di sostenere un nuovo programma per la [Repubblica ellenica] e di colmare totalmente, assieme [al] FMI e con il contributo volontario del settore privato, il deficit di finanziamento. Secondo le stime il finanziamento ufficiale totale ammonterà a 109 miliardi di EUR. Il programma sarà inteso a migliorare radicalmente, in particolare grazie a tassi di interesse più bassi e scadenze più lunghe, la sostenibilità del debito e il profilo di rifinanziamento della [Repubblica ellenica]. Chiediamo [al] FMI di continuare a contribuire al finanziamento del nuovo programma per la [Repubblica ellenica]. Intendiamo ricorrere al [FESF] quale veicolo di finanziamento per la prossima erogazione e monitoreremo molto attentamente la rigorosa attuazione del programma sulla base della valutazione periodica effettuata dalla Commissione in collaborazione con la BCE e [il] FMI.

(…)

5.      Il settore finanziario si è detto disposto a sostenere la [Repubblica ellenica], su base volontaria, con una gamma di opzioni che rafforzino ulteriormente la sostenibilità globale. Il contributo netto del settore privato è stimato a 37 miliardi di EUR (…)».

11      Per quanto riguarda la partecipazione del settore privato, al punto 6 della dichiarazione congiunta del 21 luglio 2011 è indicato quanto segue:

«Relativamente al nostro approccio generale al coinvolgimento del settore privato nella zona euro, teniamo a precisare che la [Repubblica ellenica] necessita di una soluzione eccezionale e senza uguali».

12      In occasione del vertice del 26 ottobre 2011, i capi di Stato o di governo della zona euro hanno dichiarato, in particolare, quanto segue:

«12.      La partecipazione del settore privato ha un ruolo essenziale nello stabilire la sostenibilità del debito [della Repubblica ellenica]. Accogliamo con favore pertanto gli attuali colloqui tra la [Repubblica ellenica] e i suoi investitori privati per trovare una soluzione a favore di una partecipazione più profonda del settore privato. Con un programma di riforma ambizioso per l’economia greca, la partecipazione del settore privato dovrebbe assicurare la riduzione del rapporto debito/PIL della Grecia con l’obiettivo di raggiungere la percentuale del 120% entro il 2020. Invitiamo a tal fine la [Repubblica ellenica], gli investitori privati e tutte le parti interessate a elaborare uno scambio di titoli su base volontaria con uno sconto nominale del 50% sul debito greco virtuale detenuto da investitori privati. Gli Stati membri della zona euro contribuirebbero al pacchetto della partecipazione del settore privato fino a 30 miliardi di euro. Su tale base il settore ufficiale è disposto a fornire un programma supplementare per un finanziamento fino a 100 miliardi di euro entro il 2014, che includa la necessaria ricapitalizzazione delle banche greche. Il nuovo programma dovrebbe essere approvato entro la fine del 2011 e lo scambio di titoli dovrebbe essere attuato all’inizio del 2012. Esortiamo [il] FMI a continuare a contribuire al finanziamento del nuovo programma greco.

(…)

15.      Relativamente al nostro approccio generale alla partecipazione del settore privato nella zona euro, ribadiamo la decisione adottata il 21 luglio 2011 in base alla quale la [Repubblica ellenica] necessita di una soluzione eccezionale e senza uguali».

13      Secondo un comunicato stampa del Ministero delle Finanze ellenico del 17 novembre 2011, tale ministero aveva avviato negoziati con i detentori di strumenti di debito greci al fine di preparare un’operazione di scambio volontario di siffatti strumenti con un taglio nominale del 50% sul valore nozionale del debito greco detenuto dagli investitori privati, così come previsto al punto 12 della dichiarazione del 26 ottobre 2011.

14      Il 2 febbraio 2012 la Repubblica ellenica ha presentato, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE, alla Banca centrale europea (BCE) una richiesta di parere sul progetto di legge ellenica n. 4050/2012 che introduce norme che modificano le condizioni applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dallo Stato greco nell’ambito di accordi con i loro detentori, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico greco, basata in particolare sull’applicazione delle «clausole di azione collettiva» (in prosieguo: le «CAC»).

15      Il 17 febbraio 2012 la BCE ha emesso il parere CON/2012/12 sugli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dallo Stato greco (in prosieguo: il «parere controverso»). Da detto parere risulta, in particolare, che, in primo luogo, «è importante che gli Stati membri mantengano la capacità di onorare in qualsiasi momento i loro impegni, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria», in secondo luogo, «[i]l caso della Repubblica ellenica è eccezionale e unico» (paragrafo 2.1), in terzo luogo, l’obiettivo del progetto di legge è volto a promuovere una partecipazione del settore privato e, più in particolare, l’avvio di un procedimento destinato a facilitare, conformemente a CAC, la negoziazione con i detentori di strumenti di debito greci e l’ottenimento del loro accordo, a fronte di un’offerta da parte della Repubblica ellenica, per scambiare siffatti strumenti e, pertanto, un’eventuale ristrutturazione del debito pubblico greco (paragrafo 2.2); in quarto luogo, «[l]a BCE accoglie con favore il fatto che le condizioni di un siffatto scambio sono il risultato di negoziati tra la Repubblica ellenica e le istituzioni che rappresentano i detentori di titoli» (paragrafo 2.3); in quinto luogo, «[l]’utilizzo di CAC quale procedura destinata a portare a buon fine uno scambio di titoli è ampiamente conforme alla prassi generale (…)» (paragrafo 2.4), e che, in sesto luogo, «il governo della Repubblica ellenica assume da solo la responsabilità di adottare le misure necessarie per garantire in definitiva la sostenibilità dei suoi debiti» (paragrafo 2.6).

16      In un comunicato stampa del 21 febbraio 2012, il Ministero delle Finanze ellenico, da un lato, ha divulgato le caratteristiche essenziali della prevista operazione di scambio volontario di strumenti di debito greci e, dall’altro, ha annunciato la preparazione e l’adozione di una legge a tal fine. Tale operazione doveva comportare una richiesta di accordo e un invito rivolti ai detentori privati di taluni strumenti di debito greci allo scopo di scambiare questi ultimi con nuovi titoli di un valore nominale pari al 31,5% di quello del debito scambiato, nonché con titoli emessi dal FESF con scadenza a 24 mesi e aventi un valore nominale pari al 15% di quello del debito scambiato, laddove tali diversi titoli dovevano essere forniti dalla Repubblica ellenica al momento della conclusione dell’accordo. Inoltre, ogni investitore privato partecipante a tale operazione doveva ricevere garanzie scindibili della Repubblica ellenica legate al PIL e aventi un valore nozionale pari a quello dei nuovi strumenti di debito.

17      Lo stesso 21 febbraio 2012, l’Eurogruppo ha pubblicato una dichiarazione, in cui ha «preso atto dell’accordo concluso tra le autorità elleniche e il settore privato vertente sulle condizioni generali dell’offerta di scambio degli strumenti di debito, riguardante tutti i detentori di strumenti di debito del settore privato» e ha constatato che «[l]a riuscita dell’operazione di [partecipazione degli investitori privati, Private Sector Involvement] [era] una condizione necessaria per il nuovo piano di emergenza». Inoltre, l’Eurogruppo ha confermato l’apporto di aiuti finanziari ulteriori da parte degli Stati membri della zona euro alla Repubblica ellenica tramite il FESF e ha rilevato che «[i] contributi rispettivi dei settori pubblico e privato [dovevano] garantire che il rapporto del debito pubblico greco diminuisca continuamente e raggiunga il 120,5% del PIL nel 2020».

18      Il 23 febbraio 2012 il Parlamento ellenico ha adottato la nomós 4050, Kanónes tropopoiíseos títlon, ekdóseos í engyíseos tou Ellinikoú Dimosíou me symfonía ton Omologioúchon (legge n. 4050/2012, relativa alla modifica dei titoli emessi o garantiti dallo Stato greco con l’accordo dei loro detentori e che introduce il meccanismo delle CAC) (FEK A’ 36, del 23 febbraio 2012). In forza del meccanismo delle CAC, gli emendamenti proposti erano destinati a divenire giuridicamente vincolanti per tutti i detentori di strumenti di debito disciplinati dal diritto ellenico ed emessi prima del 31 dicembre 2011, come identificati nell’atto del Consiglio dei ministri recante approvazione degli inviti alla partecipazione degli investitori privati (Private Sector Involvement; in prosieguo: il «PSI»), nel caso in cui i suddetti emendamenti fossero approvati, in modo collettivo e senza distinzione di serie, da un quorum di detentori di titoli rappresentanti almeno due terzi del valore nominale di detti titoli. Inoltre, nel preambolo della legge n. 4050/2012 è in particolare indicato che «la B[CE] e gli altri membri dell’Eurosistema hanno concluso accordi particolari con la [Repubblica ellenica] al fine di evitare che la loro missione e il loro ruolo istituzionale, come pure il ruolo della B[CE] in materia di elaborazione della politica monetaria, quali risultanti dal Trattato, ne risultino compromessi».

19      In un comunicato stampa del 24 febbraio 2012, il Ministero delle Finanze ellenico ha precisato le condizioni che disciplinavano l’operazione di scambio volontario di strumenti di debito che coinvolgevano gli investitori privati, facendo riferimento alla legge n. 4050/2012. Di seguito, sono stati lanciati inviti pubblici a partecipare a uno scambio di strumenti di debito.

20      In un comunicato stampa del 9 marzo 2012, il Ministero delle Finanze ellenico ha dichiarato che, in linea di principio, erano state soddisfatte le condizioni fissate dalla legge n. 4050/2012 e ha annunciato le proporzioni nelle quali i creditori privati avevano accettato l’offerta di scambio. A tale riguardo, vi è indicato, in particolare, quanto segue:

«[I] detentori di strumenti di debito emessi o garantiti dalla Repubblica [ellenica] per un importo di circa 172 miliardi di euro hanno presentato i loro strumenti di debito allo scambio o acconsentito agli emendamenti proposti in risposta agli inviti e alle richieste di accordo presentate dalla Repubblica [ellenica] il 24 febbraio 2012.

Su circa 177 miliardi di euro di strumenti di debito disciplinati dal diritto greco emessi dalla Repubblica [ellenica] e oggetto di inviti, la Repubblica [ellenica] ha ricevuto offerte di scambio e accordi da parte di detentori di strumenti di debito per un valore nominale di circa 152 miliardi di euro, il che rappresenta il 85,8% dell’importo nominale non ancora pagato di tali strumenti. I detentori del 5,3% dell’importo nominale non ancora pagato di tali strumenti hanno partecipato alla richiesta di accordo e hanno rifiutato gli emendamenti proposti. La Repubblica [ellenica] ha informato i suoi creditori del settore pubblico che, a partire dalla loro conferma e dalla loro certificazione da parte della Banca [centrale ellenica], nella sua qualità di gestore della procedura a norma della legge n. 4050/2012 [,] essa intende accettare gli accordi ricevuti e modificare le condizioni di tutti i suoi strumenti di debito disciplinati dal diritto greco, ivi compresi quelli che non sono stati presentati allo scambio a seguito degli inviti, secondo i termini della suddetta legge. Di conseguenza, la Repubblica [ellenica] non prolungherà il periodo di invito per i suoi strumenti di debito disciplinati dal diritto greco.

(…) Se gli accordi riguardanti gli emendamenti proposti dagli strumenti di debito disciplinati dal diritto greco sono accettati, il valore nominale totale di detti titoli destinati ad essere scambiati e di altri titoli [disciplinati da un diritto diverso dal diritto greco] che sono stati oggetto degli inviti e per i quali la Repubblica ellenica ha ricevuto offerte di scambio e accordi concernenti gli emendamenti proposti raggiungerebbe 197 miliardi di euro, ossia il 95,7% del valore nominale totale degli strumenti di debito oggetto degli inviti».

21      I sigg. Frank Steinhoff e Ewald Filbry, la Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, il sig. Werner Bäcker nonché l’EMB Consulting SE, ricorrenti, in quanto detentori di strumenti di debito greci, hanno partecipato alla ristrutturazione del debito pubblico greco, in forza del PSI e delle CAC attuati ai sensi della legge n. 4050/2012, dopo aver rifiutato l’offerta di scambio dei loro titoli.

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2017, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

23      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

24      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 29 maggio 2018.

25      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        condannare la BCE a versare EUR 314 000 al sig. Steinhoff, EUR 54 950 al sig. Filbry, EUR 2 355 000 alla Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg, EUR 303 795 al sig. Bäcker e EUR 750 460 all’EMB Consulting;

–        maggiorare tali importi di interessi del 5% al di sopra del tasso di base a partire dalla litispendenza.

26      La BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, in quanto infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

27      La BCE ritiene che il ricorso dei ricorrenti sia irricevibile per quattro motivi: in primo luogo, il ricorso sarebbe prescritto, in secondo luogo, il Tribunale non sarebbe competente per pronunciare le condanne richieste, in terzo luogo, la BCE non potrebbe essere considerata responsabile in assenza di potere per adottare un atto giuridicamente vincolante, e, in quarto luogo, non sussisterebbe responsabilità extracontrattuale per omissione in caso di assenza di obbligo di agire.

28      I ricorrenti negano che il loro ricorso sia irricevibile.

 Sulla prescrizione del ricorso e sulla ricevibilità degli allegati

29      La BCE osserva che, da un lato, i danni asseriti dai ricorrenti derivano dal PSI che è stato pubblicato il 9 marzo 2012 e, dall’altro, il presente ricorso dei ricorrenti, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2017, è stato oggetto di domande di regolarizzazione alle quali essi hanno posto rimedio il 15 marzo 2017. La BCE ne deduce che il Tribunale è stato investito del ricorso dei ricorrenti solo il 15 marzo 2017 e, di conseguenza, che detto ricorso è prescritto in applicazione dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale.

30      Ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta dal ricorso presentato dinanzi al Tribunale. L’articolo 46 di detto statuto precisa che esso si applica anche alle azioni contro la BCE in materia di responsabilità extracontrattuale.

31      Nella specie, i ricorrenti ritengono che il parere controverso, emesso il 17 febbraio 2012, costituisca il fatto che dà origine alla responsabilità extracontrattuale della BCE. Il 16 febbraio 2017 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per risarcimento danni. Di conseguenza, il loro ricorso è stato proposto nei cinque anni successivi all’adozione di detto parere e non può essere considerato prescritto.

32      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che l’atto di ricorso è stato oggetto di domande di regolarizzazione da parte della cancelleria del Tribunale riguardanti, in primo luogo, la produzione degli allegati con paginazione ininterrotta, ma separata rispetto all’atto processuale al quale sono allegati [v. allegato 2, lettera k), delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU 2015, L 152, pag. 1), nella loro versione applicabile al momento di tali domande (in prosieguo: le «norme pratiche di esecuzione»)] e, in secondo luogo, la produzione di una copia conforme all’atto processuale, con i suoi allegati [v. allegato 2, lettere h), j) e m), delle norme pratiche di esecuzione], né dal fatto che i ricorrenti hanno posto rimedio a tali irregolarità soltanto il 15 marzo 2017.

33      Infatti, contrariamente a quanto afferma la BCE, la regolarizzazione di un atto di ricorso non pregiudica, in linea di principio, né la data in cui è stato adito il Tribunale, né la qualificazione del suo deposito entro i termini previsti all’articolo 263, sesto comma, TFUE o all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. In applicazione del punto 111 delle norme pratiche di esecuzione, un atto di ricorso viziato da irregolarità formali di cui all’allegato 2 di dette norme può dar luogo soltanto a un differimento nella notifica dello stesso. Quando un atto di ricorso è regolarizzato, la data di deposito dello stesso presso il Tribunale resta quindi invariata. Si deve ritenere che un atto di ricorso sia presentato in modo irricevibile soltanto quando non espone gli elementi essenziali di cui all’articolo 76 del regolamento di procedura e tali elementi non sono prodotti fino alla scadenza del termine di ricorso (v., in tal senso, sentenze del 27 novembre 1984, Bensider e a./Commissione, 50/84, EU:C:1984:365, punto 8, e del 16 dicembre 2011, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑291/04, EU:T:2011:760, punto 95) o quando è oggetto di una domanda di regolarizzazione in quanto non è conforme ai requisiti precisati nell’allegato 1 delle norme pratiche di esecuzione e la parte ricorrente non procede alla regolarizzazione richiesta (v. punto 110 delle norme pratiche di esecuzione).

34      La BCE ha altresì constatato che vari allegati acclusi al ricorso non erano stati tradotti dal greco verso la lingua processuale, il tedesco. In udienza, a seguito di un quesito del Tribunale, la BCE ha precisato che dalla mancanza di traduzione di detti allegati nella lingua processuale si desumeva che essi dovevano essere dichiarati irricevibili.

35      A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ogni atto prodotto o allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale. Il paragrafo 3 dello stesso articolo prevede tuttavia che, quando trattasi di atti voluminosi, è ammessa la presentazione di traduzioni per estratto. La traduzione nella lingua processuale dei documenti allegati al ricorso non costituisce quindi un requisito che deve essere sistematicamente soddisfatto. Di conseguenza, una mancanza di traduzione non può comportare d’ufficio la loro irricevibilità.

36      Inoltre, dal punto 108 delle norme pratiche di esecuzione [divenuto il punto 99 a seguito delle modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU 2018, L 294, pag. 40)] emerge che, quando vi siano documenti allegati a un atto processuale non corredati di una traduzione nella lingua processuale, il cancelliere ne chiede la regolarizzazione alla parte interessata, qualora tale traduzione appaia necessaria ai fini del corretto svolgimento del procedimento. Nella specie, una siffatta domanda non è stata formulata, di modo che la mancanza di traduzione non è stata ritenuta incidere sul corretto svolgimento del procedimento.

37      Alla luce di tali precisazioni, si deve concludere che la mancanza di traduzione degli allegati in questione nella lingua processuale, da un lato, non costituisce un’irregolarità che ne comporta l’irricevibilità e, dall’altro, non rimette in discussione la data di deposito dell’atto di ricorso e, di conseguenza, la mancata prescrizione del presente ricorso.

38      Per tutti i suesposti motivi, occorre respingere le affermazioni della BCE secondo cui il ricorso dei ricorrenti sarebbe prescritto e gli allegati che non sono stati tradotti nella lingua processuale sarebbero irricevibili.

 Sulla competenza del Tribunale

39      La BCE ritiene che il danno asserito sia stato causato da una misura meramente nazionale. Di conseguenza, la sua responsabilità extracontrattuale non può sorgere e il Tribunale non sarebbe competente.

40      A sostegno di tale affermazione, in primo luogo, la BCE ritiene che le perdite che i ricorrenti ritengono di aver subìto non derivino dal suo comportamento, ma, da un lato, da quello del Parlamento ellenico, che ha adottato la legge n. 4050/2012, e, dall’altro, dalla decisione della maggioranza dei detentori degli strumenti di debito interessati. In secondo luogo, la ristrutturazione del debito pubblico di uno Stato membro rientrerebbe esclusivamente nella competenza degli Stati membri. Pertanto, adottando la legge n. 4050/2012, la Repubblica ellenica non avrebbe attuato il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). In terzo luogo, indipendentemente dalla questione se la legge n. 4050/2012 attui il diritto dell’Unione, sarebbe la Repubblica ellenica e non la BCE a dover risarcire i ricorrenti per tutte le perdite asserite, dal momento che, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti in forza del diritto dell’Unione, tra cui l’obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto dell’Unione. In quarto luogo, il parere controverso non riguarderebbe – e non potrebbe riguardare – le caratteristiche specifiche del PSI. La decisione di proporre il PSI e la sua elaborazione incomberebbe esclusivamente agli organi della Repubblica ellenica. Inoltre, la decisione di accettare le condizioni del PSI sarebbe stata adottata a maggioranza qualificata dei creditori privati.

41      I ricorrenti ritengono che il parere controverso sia una causa determinante dell’adozione e dell’attuazione da parte dello Stato greco della legge n. 4050/2012.

42      Alla luce di tali argomenti, occorre ricordare che, in applicazione dell’articolo 268 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 340, terzo comma, TFUE, il Tribunale è competente a conoscere delle controversie relative a danni che la BCE avrebbe causato, e ciò conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri.

43      Poiché i ricorrenti affermano che il loro danno deriva dall’adozione da parte della BCE del parere controverso, il Tribunale è competente a esaminare tale affermazione sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE.

44      Il fatto che la BCE ritenga che tale danno sia stato causato non già dal parere controverso, bensì dai comportamenti della Repubblica ellenica e degli altri detentori di strumenti di debito greci, non inficia tale conclusione.

45      Infatti, tale questione si riferisce all’esame delle condizioni necessarie all’attuazione della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, vale a dire, nella specie, alla determinazione del fatto generatore della responsabilità e al nesso causale tra tale fatto generatore e il danno asserito, che sono oggetto dell’esame del merito del presente ricorso (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 1998, Dubois et Fils/Consiglio e Commissione, T‑113/96, EU:T:1998:11, punto 34, e del 3 maggio 2017, Sotiropoulou e a./Consiglio, T‑531/14, non pubblicata, EU:T:2017:297, punti da 58 a 61).

46      Nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che i danni asseriti non sono stati causati dal parere controverso, tale conclusione non modificherebbe né la portata dell’oggetto del presente ricorso che mira a condannare la BCE a risarcire i ricorrenti, né la competenza del Tribunale a conoscerne. In un caso del genere, il Tribunale è, infatti, competente a statuire che alla BCE non può essere imputato il danno di cui trattasi e a respingere il ricorso in quanto infondato.

47      Pertanto, si deve respingere l’argomento della BCE secondo cui il Tribunale non sarebbe competente a giudicare della responsabilità extracontrattuale asserita dai ricorrenti.

 Sull’assenza di responsabilità extracontrattuale in mancanza del diritto di emettere istruzioni giuridicamente vincolanti

48      La BCE ritiene che il ricorso dei ricorrenti sia irricevibile in quanto, avendo fornito il proprio parere ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, TFUE, essa non avrebbe esercitato un potere che la autorizza a dare istruzioni giuridicamente vincolanti. Pertanto, essa ritiene che non potesse determinare il sorgere della propria responsabilità extracontrattuale fornendo un siffatto parere.

49      A sostegno di tale affermazione, la BCE ritiene che da una giurisprudenza costante risulti che la cooperazione tra le istituzioni dell’Unione e le autorità nazionali o l’assistenza tecnica non vincolante che forniscono le istituzioni dell’Unione non possa far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nei confronti dei singoli. Un ricorso per risarcimento danni sarebbe irricevibile quando il provvedimento dell’istituzione dell’Unione è di natura meramente politica. Inoltre, la Repubblica ellenica, nella specie, avrebbe agito in un ambito di competenza meramente nazionale. Infine, la BCE nega, da un lato, che la giurisprudenza più recente abbia ammesso che atti giuridici non vincolanti di istituzioni dell’Unione possano far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione qualora tali atti abbiano portato a un comportamento illecito delle autorità nazionali e, dall’altro, che i suoi pareri siano giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

50      I ricorrenti contestano tali argomenti.

51      A tale riguardo, occorre ricordare che il ricorso per risarcimento costituisce un rimedio giurisdizionale autonomo, dotato di una sua particolare funzione nel sistema dei mezzi di ricorso e subordinato, quanto al suo esercizio, a presupposti concepiti in vista del suo specifico oggetto. Mentre il ricorso di annullamento e quello per carenza mirano a sanzionare l’illegittimità di un atto giuridicamente vincolante ovvero la sua mancata adozione, il ricorso per risarcimento ha per oggetto la richiesta di riparazione di un danno derivato da un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un’istituzione o ad un organo dell’Unione (sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 61).

52      Secondo una giurisprudenza costante in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danni causati a singoli da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un’istituzione o a un organo dell’Unione, applicabile mutatis mutandis alla responsabilità extracontrattuale della BCE prevista all’articolo 340, terzo comma, TFUE, un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia sufficientemente qualificata, che sia stabilita l’esistenza del danno e, infine, che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2003, Commissione/Fresh Marine, C‑472/00 P, EU:C:2003:399, punto 25, del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 49 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 31).

53      Pertanto, solo un’illegittimità di un’istituzione che comporti una violazione sufficientemente qualificata è idonea a far sorgere la responsabilità dell’Unione. Il criterio decisivo per considerare una violazione del diritto dell’Unione come sufficientemente qualificata è quello del travalicamento manifesto e grave, da parte dell’istituzione, dei limiti che si impongono al suo potere discrezionale (v. sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 4 aprile 2017, Mediatore/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Solo quando tale istituzione o tale organo dispongano di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, o addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per affermare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata (v. sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 67 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, il criterio della violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica è applicabile quando è in questione non solo un atto individuale, ma anche un’omissione individuale (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2017, Acquafarm/Commissione, T‑458/16, non pubblicata, EU:T:2017:810, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

54      Di conseguenza, al fine di stabilire se sorga la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione, occorre valutare il comportamento di quest’ultima che è all’origine del danno asserito (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 60), ossia, nella specie, se l’adozione del parere controverso da parte della BCE costituisse una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione che era all’origine del danno dedotto dai ricorrenti.

55      Contrariamente al ricorso di annullamento, la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni non dipende dal carattere decisionale o vincolante dell’atto all’origine del danno asserito. Qualsiasi comportamento all’origine di un danno è idoneo a stabilire una responsabilità extracontrattuale (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punti da 50 a 52 e 60; v. altresì, per quanto riguarda la violazione di un obbligo di fare o di astenersi dal fare, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti da 55 a 59, 67 e 68; per quanto riguarda un parere motivato, sentenza del 18 dicembre 2009, Arizmendi e a./Consiglio e Commissione, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04, EU:T:2009:530, punti da 66 a 69, e per quanto riguarda un’omissione individuale, sentenza del 16 novembre 2017, Acquafarm/Commissione, T‑458/16, non pubblicata, EU:T:2017:810, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, se un giudice dell’Unione non potesse valutare la legalità del comportamento di un’istituzione o di un organo dell’Unione, il procedimento previsto all’articolo 268 e all’articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE perderebbe il suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punto 61).

56      Di conseguenza, la BCE non può avvalersi della giurisprudenza anteriore alla sentenza del 23 marzo 2004, Mediatore/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, punti da 31 a 94), che aveva respinto taluni ricorsi per risarcimento danni in quanto irricevibili per il solo motivo che l’illecito dedotto era connesso a un atto privo di effetti giuridici (ordinanze del 13 giugno 1991, Sunzest/Commissione, C‑50/90, EU:C:1991:253, punti da 17 a 20; del 4 ottobre 1991, Bosman/Commissione, C‑117/91, EU:C:1991:382, punto 20, e del 10 dicembre 1996, Söktas/Commissione, T‑75/96, EU:T:1996:183, punto 49). La ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni proposto contro un parere della BCE non può quindi dipendere dalla questione se tale parere fosse giuridicamente vincolante o meno. Dichiarare un ricorso per risarcimento danni irricevibile per il solo fatto che l’atto all’origine del danno asserito non è vincolante contrasterebbe con l’oggetto e con l’effettività di tale mezzo di ricorso.

57      Parimenti, il fatto che il parere controverso sia di natura politica e che la BCE non fosse tenuta ad adottare un siffatto parere non inficia la ricevibilità del presente ricorso. Il potere discrezionale di cui dispone un’istituzione non comporta, infatti, una dispensa dall’obbligo di agire in conformità sia delle norme giuridiche di rango superiore, quali il Trattato e i principi generali di diritto dell’Unione, sia del diritto derivato applicabile. Quando viene messa in discussione con un ricorso per risarcimento danni, la legittimità di tale atto può essere valutata a fronte degli obblighi incombenti alla detta istituzione (sentenza del 18 dicembre 2009, Arizmendi e a./Consiglio e Commissione, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04, EU:T:2009:530, punto 66). Infine, la circostanza che la BCE afferma che la Repubblica ellenica abbia agito in un ambito di competenza meramente nazionale non rimette in questione il fatto che i ricorrenti contestano nella specie i comportamenti della BCE e che il Tribunale è competente a esaminare tale censura nel merito.

58      Di conseguenza, si deve respingere l’argomento della BCE secondo cui il ricorso dei ricorrenti è irricevibile per il motivo che, adottando il parere controverso, essa non avrebbe esercitato un potere che la autorizzava a dare istruzioni giuridicamente vincolanti alla Repubblica ellenica.

 Sull’assenza di responsabilità extracontrattuale per omissione in mancanza di un obbligo giuridico di agire.

59      La BCE afferma che il ricorso dei ricorrenti è irricevibile, dato che, con l’asserita inerzia essa non ha violato un obbligo di agire tale da far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale. In particolare, essa nega di avere l’obbligo di tutelare il diritto di proprietà dei ricorrenti per i seguenti motivi. In primo luogo, conformemente all’articolo 127, paragrafo 4, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 288, paragrafo 5, TFUE, i pareri formulati dalla BCE non sarebbero giuridicamente vincolanti. Poiché gli Stati membri non sono vincolati dai suoi pareri, la BCE non può garantire, mediante tale strumento, la tutela effettiva dei diritti fondamentali dei ricorrenti. Inoltre, in forza delle medesime disposizioni, essa non sarebbe tenuta a pubblicare pareri. In secondo luogo, la BCE rileva che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, essa non ha l’obbligo di promuovere l’interesse generale dell’Unione e di vigilare sull’applicazione del diritto dell’Unione. Secondo la BCE, l’oggetto della sua consultazione e del parere controverso era non già di determinare se il PSI in quanto tale fosse auspicabile o meno, bensì riguardava i dettagli tecnici di un’introduzione delle CAC applicabili agli strumenti di debito greci. In terzo luogo, né la Repubblica ellenica né, per analogia, la BCE sarebbero soggette ad alcun obbligo di tutelare gli investimenti e la proprietà dei ricorrenti.

60      I ricorrenti contestano tali valutazioni.

61      Alla luce di tali argomenti, si deve necessariamente constatare che la questione se la BCE potesse o meno essere considerata responsabile per aver omesso di informare, nel parere controverso, la Repubblica ellenica di possibili illegittimità inficianti il suo progetto di legge n. 4050/2012 per il motivo che essa non era tenuta ad agire, è una questione che rientra nel merito del ricorso per risarcimento danni e non nella sua ricevibilità.

62      Infatti, la questione se la BCE abbia commesso un illecito nel non aver avvisato la Repubblica ellenica dell’asserita illegittimità del suo progetto di legge n. 4050/2012 riguarda la condizione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli a causa di tale omissione.

63      Pertanto, occorre respingere l’affermazione della BCE secondo la quale il ricorso dei ricorrenti sarebbe irricevibile in mancanza di un obbligo giuridico di agire e di responsabilità extracontrattuale per omissione di agire.

 Nel merito

 Osservazioni preliminari

64      Secondo i ricorrenti, la BCE è tenuta a rispettare i diritti fondamentali nell’ambito di tutte le sue attività, di modo che essa è tenuta, in un parere riguardante un progetto di legge di uno Stato membro, a mettere in evidenza le violazioni di diritti fondamentali connesse all’adozione e all’attuazione della legge prevista. Orbene, nella specie, i ricorrenti ritengono che la BCE abbia omesso di indicare nel parere controverso che la legge n. 4050/2012 violava, in primo luogo, il principio pacta sunt servanda, in secondo luogo, l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Carta, in terzo luogo, l’articolo 63 TFUE e, in quarto luogo, l’articolo 124 TFUE. Tali omissioni avrebbero comportato un danno che ammonterebbe per il sig. Steinhoff a EUR 314 000, per il sig. Filbry a EUR 54 950, per la Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg a EUR 2 355 000, per il sig. Bäcker a EUR 303 795 e per l’EMB Consulting a EUR 750 460.

65      La BCE ritiene che non sia soddisfatta nessuna delle condizioni richieste per il sorgere della sua responsabilità extracontrattuale nella specie.

66      Prima dell’esame di ciascuna di tali presunte violazioni e del nesso causale tra dette violazioni e i danni asseriti, occorre ricordare che la responsabilità extracontrattuale della BCE, prevista all’articolo 340, terzo comma, TFUE, presuppone che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia sufficientemente qualificata, che sia stabilita l’esistenza del danno e, infine, che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v. precedenti punti da 52 a 54).

67      Inoltre, occorre ricordare la portata della competenza consultiva della BCE.

68      L’articolo 127, paragrafo 4, TFUE dispone che la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative, che rientrino nelle sue competenze, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio dell’Unione europea. Analogamente, l’articolo 282, paragrafo 5, TFUE prevede che, nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la BCE è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

69      La decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU 1998, L 189, pag. 42), precisa, al suo considerando 3, che tale obbligo di consultazione imposto alle autorità degli Stati membri deve lasciare impregiudicate le responsabilità di dette autorità nelle materie oggetto di tali progetti e che la BCE deve essere consultata dagli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze. Inoltre, il considerando 6 della decisione 98/415 indica che la consultazione della BCE non deve prolungare indebitamente le procedure di approvazione delle disposizioni legislative negli Stati membri e che i termini entro cui la BCE è tenuta a esprimere il suo parere devono tuttavia consentire di esaminare con la necessaria cura i testi che le vengono trasmessi.

70      Il contenuto di tali considerando si ritrova nelle disposizioni della decisione 98/415. Così, in forza dell’articolo 2 della decisione 98/415, le autorità degli Stati membri consultano la BCE su ogni progetto di disposizioni legislative che rientri nelle sue competenze ai sensi del Trattato FUE, e, in particolare, per quanto riguarda le questioni monetarie, i mezzi di pagamento, le banche centrali nazionali, la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti, i sistemi di pagamento e di regolamento e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari. Inoltre, l’articolo 4 della decisione 98/415 prevede che gli Stati membri verifichino che la BCE sia consultata in tempo utile affinché l’autorità che elabora il progetto di disposizioni legislative tenga conto del parere della BCE prima di adottare la decisione nel merito e che il parere ottenuto dalla BCE sia portato a conoscenza dell’autorità che deve approvare il provvedimento in questione, se questa è diversa da quella che ha elaborato la proposta.

71      In primo luogo, da tali disposizioni risulta che i pareri della BCE non vincolano le autorità nazionali. Infatti, in forza del considerando 3 e dell’articolo 4 della decisione 98/415, le autorità nazionali devono unicamente tenere conto di tali pareri ed essi devono lasciare impregiudicate le responsabilità di tali autorità nelle materie oggetto dei progetti di cui trattasi. Ne consegue che, sebbene il rispetto dell’obbligo di consultazione della BCE richieda che essa possa far conoscere utilmente il proprio punto di vista alle autorità nazionali, esso non può imporre loro di aderire allo stesso. Se l’intenzione del legislatore fosse stata di rendere l’intervento della BCE giuridicamente vincolante in forza del suo contenuto, le avrebbe attribuito un potere autorizzativo e non consultivo. Orbene, per i motivi esposti al precedente punto 55, la constatazione che i pareri della BCE non vincolano le autorità nazionali non esclude, a priori, che tali pareri possano far sorgere la responsabilità della BCE.

72      In secondo luogo, occorre constatare che la BCE gode di un ampio potere discrezionale nell’adozione dei suoi pareri. È stato già dichiarato in tal senso che gli articoli 127 e 282 TFUE e l’articolo 18 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali (SEBC) conferivano alla BCE un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale nonché di situazioni soggette a rapide evoluzioni, che devono essere effettuate nel contesto dell’Eurosistema, o addirittura dell’Unione nel suo insieme. In particolare, è stato dichiarato che l’esercizio di tale potere discrezionale implica la necessità per la BCE, da un lato, di prevedere e valutare sviluppi economici di natura complessa e incerta, come l’evoluzione dei mercati dei capitali, della massa monetaria e del tasso di inflazione, che incidono sul buon funzionamento dell’Eurosistema e dei sistemi di pagamento e di credito, e, dall’altro, di procedere a scelte di ordine politico, economico e sociale che esigono il bilanciamento e il contemperamento dei vari obiettivi contemplati dall’articolo 127, paragrafo 1, TFUE, tra cui quello principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella causa Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:7, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).

73      L’ampio potere discrezionale di cui dispone la BCE al momento dell’adozione dei suoi pareri implica quindi che solo un travalicamento manifesto e grave dei limiti di tale potere può far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale (v. giurisprudenza citata ai precedenti punti 53 e 72).

 Sulla violazione del principio pacta sunt servanda

74      Secondo i ricorrenti, la Repubblica ellenica non poteva validamente introdurre, tramite la legge n. 4050/2012, clausole di revisione nelle condizioni che disciplinano gli strumenti di debito esistenti. Il principio di diritto internazionale pacta sunt servanda, sancito all’articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, del 23 maggio 1969, alla quale la Repubblica ellenica ha aderito e che è riconosciuto dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) e dalla Corte, vi si opporrebbe. I ricorrenti ritengono pertanto che la BCE avrebbe dovuto riconoscere, nel parere controverso, che la Repubblica ellenica avrebbe violato detto principio adottando una legge che prevedeva uno scambio obbligatorio di strumenti di debito greci per i creditori privati che si opponevano a tale scambio. La circostanza che la BCE non lo abbia fatto costituirebbe un’omissione contraria ai suoi obblighi.

75      Peraltro, i ricorrenti negano che la Repubblica ellenica possa invocare, nella specie, il principio rebus sic stantibus per giustificare le modifiche dei loro diritti contrattuali. A sostegno di tale argomento, in primo luogo, i ricorrenti sottolineano che gli strumenti di debito controversi sono stati emessi in un’epoca in cui la comunità monetaria internazionale aveva già unanimemente richiesto di corredare gli strumenti di debito statali di CAC. In secondo luogo, nonostante le richieste dei ricorrenti, la Repubblica ellenica avrebbe deliberatamente rinunciato a utilizzare CAC al momento dell’emissione degli strumenti di debito controversi. In terzo luogo, nell’aprile 2003, gli Stati membri si sarebbero accordati sulla necessità di corredare le emissioni di obbligazioni internazionali di CAC [v. allegato 1 della relazione del Comitato economico e finanziario ECFIN/CEFCPE (2004) REP 50483 final, del 12 novembre 2004, pag. 7] e, nel settembre 2003, il comitato economico e finanziario avrebbe dato la sua approvazione a un nucleo di clausole che si presumeva si applicassero nelle condizioni disciplinanti l’emissione di obbligazioni. In quarto luogo, sin dal novembre 2004 i «governatori delle banche centrali degli Stati del G 20» avrebbero raccomandato l’inclusione di CAC nei contratti di emissione obbligazionari al fine di favorire l’attuazione di decisioni a maggioranza (v. raccomandazione del 26 ottobre 2004, intitolata «Report to the EFC-Implementation of the EU commitment on Collective Action Clauses in documentation of International Debt Insurance»). In quinto luogo, i timori che le CAC possano comportare premi di rischio più elevati e rincarino così il costo del finanziamento dello Stato non sono stati confermati dagli studi effettuati nel 2003 da A. Richards e M. Gugiatti [«The Use of Collective Action Clauses in New York Law Bonds of Sovereign Borrowers», Journal of International Law, 2004, pag. 815 e seguenti; Szodruch, A., Staateninsolvenz und private Gläubiger, BWV Verlag, 2008, pag. 226]. I ricorrenti ritengono pertanto che, se la Repubblica ellenica ha deciso di non inserire CAC nei suoi strumenti di debito greci pur avendo avuto luogo tale discussione sulla loro inclusione negli strumenti di debito statali, essa, in caso di sopravvenienza di un mutamento delle circostanze alle quali si ritiene rispondano proprio le CAC, non poteva pretendere di imporre una ristrutturazione ricorrendo alla coercizione.

76      La BCE contesta tali affermazioni. Essa ritiene, anzitutto, che non fosse tenuta a indicare, nel parere controverso, una possibile violazione del principio pacta sunt servanda tramite la legge n. 4050/2012, poi, che non abbia potuto essa stessa violare detto principio e, infine, che lo stesso principio non sia stato violato in considerazione dell’applicazione del principio rebus sic stantibus.

77      Com’è stato ricordato al precedente punto 52, solo una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE. Al fine di preservare l’effetto utile della condizione riguardante la violazione di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, è necessario che la tutela offerta dalla norma invocata sia effettiva nei confronti della persona che la invoca e, pertanto, che questa persona sia tra quelle alle quali la norma in questione conferisce diritti. Non può ammettersi quale fonte del diritto al risarcimento una norma che non tuteli il singolo contro l’illecito che egli denuncia, bensì un soggetto diverso (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro de Bermeo» e a./Consiglio, T‑415/03, EU:T:2005:365, punto 96, e del 3 dicembre 2015, CN/Parlamento, T‑343/13, EU:T:2015:926, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

78      Nella specie, la sottoscrizione da parte dei ricorrenti degli strumenti di debito controversi emessi e garantiti dalla Repubblica ellenica ha creato un rapporto contrattuale tra essi e la Repubblica ellenica. Tale rapporto contrattuale non è disciplinato dal principio pacta sunt servanda dell’articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Infatti, in applicazione del suo articolo 1, tale convenzione si applica soltanto ai trattati fra Stati. Di conseguenza, l’articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non costituisce una norma giuridica che conferisce diritti ai ricorrenti.

79      Ciò premesso, la Corte ha dichiarato che il principio pacta sunt servanda costituiva un principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza del 16 giugno 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, punto 49). Pertanto, il principio pacta sunt servanda designa parimenti un principio generale del diritto dell’Unione applicabile ai contratti ai sensi del quale un contratto validamente stipulato vincola coloro che lo hanno concluso (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Dominguez, C‑282/10, EU:C:2011:559, punto 96, e dell’avvocato generale Kokott nella causa Pujante Rivera, C‑422/14, EU:C:2015:544, punto 55).

80      Tuttavia, i diritti e gli obblighi delle parti di un contratto vincolano, in linea di principio, soltanto tali parti. I principi generali del diritto dei contratti quali il principio pacta sunt servanda non rimettono in discussione tale portata relativa dei diritti detenuti da un contraente.

81      Inoltre, i pareri della BCE non hanno né come destinatario i singoli né come oggetto principale i rapporti contrattuali tra un singolo e uno Stato membro a seguito di un’emissione da parte di tale Stato membro di strumenti di debito. Infatti, in forza dell’articolo 2 della decisione 98/415, i destinatari dei pareri della BCE sono le autorità degli Stati membri tenute a consultare la BCE e non i singoli. Peraltro, la competenza consultiva della BCE non ha lo scopo di valutare i diritti e gli obblighi dei contraenti, ma si inserisce nell’ambito dei suoi compiti fondamentali in materia di politica monetaria e si ricollega in particolare al suo dovere di vigilare sul mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 1 e 2, TFUE.

82      Di conseguenza, quando, come nella specie, la BCE è consultata dalla Repubblica ellenica su un progetto di disposizioni legislative riguardante le banche nazionali e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, essa non è tenuta a pronunciarsi sul rispetto, da parte di tale Stato membro, del principio generale del diritto dei contratti, pacta sunt servanda, nei confronti di detentori di strumenti di debito statali.

83      Pertanto, la competenza consultiva della BCE non conferisce ai ricorrenti un diritto a che la BCE denunci una violazione di un diritto contrattuale che essi detengono nei confronti della Repubblica ellenica in seguito a una sottoscrizione da parte loro di strumenti di debito greci emessi e garantiti da quest’ultima. In mancanza di un diritto dei ricorrenti a che la BCE si pronunci su tale questione, questa non può aver commesso un illecito non pronunciandosi, nel parere controverso, sul rispetto del principio pacta sunt servanda in seguito alla domanda di consultazione della Repubblica ellenica.

84      Inoltre e in ogni caso, non è dimostrato che l’adozione della legge n. 4050/2012 abbia comportato una violazione del principio pacta sunt servanda. Infatti, l’investimento in strumenti di debito statali non era esente dal rischio di un danno patrimoniale, anche se il diritto che disciplina tali strumenti non prevedeva la possibilità, prima della loro scadenza, di rinegoziare determinate modalità, quali il valore nominale, la cedola maturata e la scadenza. Come ha indicato il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia), tale rischio è dovuto, in particolare, al lungo lasso di tempo che trascorre dall’emissione degli strumenti di debito e durante il quale gli imprevisti rischiano di limitare sostanzialmente, se non addirittura di annientare, le capacità finanziarie dello Stato, emittente o garante di tali strumenti. Come statuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), se simili imprevisti si verificano, come nella specie la crisi del debito pubblico greco, lo Stato emittente ha il diritto di tentare una rinegoziazione sulla base del principio rebus sic stantibus [v. sentenza del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato), come riepilogato al punto 29 della sentenza della Corte EDU del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614].

85      Pertanto, i ricorrenti affermano erroneamente che la BCE ha commesso un illecito tale da far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale nel non denunciare, nel parere controverso, la violazione del principio pacta sunt servanda che l’adozione della legge n. 4050/2012 costituirebbe nei loro confronti.

 Sulla violazione degli articoli 17, paragrafi 1 e 2 della Carta

86      I ricorrenti ritengono che la BCE avrebbe dovuto riconoscere nel parere controverso che, adottando il progetto di legge n. 4050/2010, la Repubblica ellenica avrebbe posto in essere una lesione equivalente a un’espropriazione ai diritti dei creditori stabiliti all’estero e che non avevano dato il loro consenso. La circostanza che essa non lo abbia fatto costituirebbe un’omissione contraria ai suoi obblighi.

87      A sostegno di tale censura, in primo luogo, i ricorrenti ricordano che lo scopo della legge n. 4050/2010 consisteva nel costringere i creditori privati, i quali hanno espressamente rifiutato di dare il loro accordo alla ristrutturazione, a partecipare alla riduzione del debito pubblico greco mediante l’introduzione a posteriori delle CAC.

88      In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che gli strumenti di debito greci rientrino nella nozione di proprietà quale tutelata dall’articolo 17 della Carta. Tali strumenti costituirebbero crediti che dispongono di un fondamento sufficiente nel diritto nazionale per beneficiare di detta tutela. Infatti, secondo i ricorrenti, un’insolvenza dello Stato greco non era concepibile da un punto di vista giuridico e tali strumenti di debito erano generalmente considerati sicuri, in particolare quando essi non contenevano clausole di revisione. Inoltre, essi sarebbero stati considerati sicuri in conformità alla Solvabilitätsverordnung (regolamento sulla solvibilità), del 14 dicembre 2006 (BGBl. 2006-I, pag. 2926) [v., in particolare, articolo 26, punto 2, lettera b), del regolamento sulla solvibilità], e ciò anche quando le agenzie di rating avevano ridotto il rating della Repubblica ellenica e i corsi degli strumenti di debito greci erano scesi, poiché occorreva classificarli nella categoria di esposizioni «governi centrali», dal momento che la loro esecuzione era dovuta da un governo o da una banca centrale stranieri. Quest’ultimo aspetto sarebbe confermato dall’articolo 15 della nomós 2469, Periorismós kai veltíosi tis apotelesmatikótitas ton kratikón dapanón kai álles diatáxeis (legge n. 2469/1997, relativa ai limiti e al miglioramento dell’efficacia della spesa pubblica), del 14 marzo 1997 (FEK A’ 38/14.3.1997, pag. 592). Poiché la tutela della proprietà rientrerebbe nei principi generali del diritto dell’Unione che la Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza, i ricorrenti ritengono di beneficiare di una tutela della proprietà per quanto riguarda gli strumenti di debito statali.

89      In terzo luogo, i ricorrenti affermano che la lesione al loro diritto di proprietà derivava da atti del pubblico potere. Infatti, secondo i ricorrenti, nella sentenza del 22 marzo 2014, Symvoulio tis Epikrateias (rif. 1117/2014), il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) ha qualificato l’intero procedimento di ristrutturazione del debito pubblico greco come atto di pubblico potere dissimulato.

90      In quarto luogo, i ricorrenti ritengono che non costituisca un risarcimento equo versato in tempo utile l’ottenimento, da un lato, del 15% del valore nozionale degli strumenti di debito detenuti precedentemente sotto forma di due obbligazioni emesse dal FESF e, dall’altro, per il 31,5% del valore nozionale ancora dovuto di detti strumenti, di nuovi strumenti di debito emessi dalla Repubblica ellenica comprendenti una CAC, con la conseguenza che le condizioni di emissione di tali strumenti potranno eventualmente essere modificate successivamente a danno dei creditori senza che ciò sia a priori giuridicamente impugnabile, e con scadenza soltanto tra il 2022 e il 2042. Secondo i ricorrenti, si aggiunge la circostanza aggravante che, da un punto di vista economico, la riduzione del credito non è del 46,5%, ma del 78,5%, come ha constatato il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) nella sua sentenza del 22 marzo 2014, dato che sono versati interessi inferiori e che, inoltre, i titoli trasferiti nell’ambito dello scambio obbligatorio giungono a scadenza soltanto tra il 2022 e il 2042, ad eccezione delle obbligazioni del FESF che sono già giunte a scadenza nel 2013 e nel 2014. Tale valutazione da parte dello Stato greco sarebbe perfettamente conforme a quella dell’agenzia di rating Moody’s.

91      I ricorrenti considerano quindi che l’adozione della legge n. 4050/2010 avrebbe comportato una lesione equivalente a un’espropriazione nei loro confronti. Soltanto una siffatta interpretazione corrisponderebbe all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva come sancita dalla Corte EDU nella sua sentenza del 23 settembre 1982, Sporrong e Lönnroth c. Svezia (CE:ECHR:1982:0923JUD 000715175, punto 63 e giurisprudenza ivi citata), che sarebbe altresì decisiva per l’interpretazione dell’articolo 17 della Carta alla luce del suo articolo 52, paragrafo 3, prima frase.

92      Infine, i ricorrenti ritengono che la sentenza della Corte EDU del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD 006306614), non sia pertinente, poiché non riguarda l’espropriazione di creditori privati stranieri che non sono stabiliti in Grecia e che, solo per questo motivo, i criteri della proporzionalità della lesione devono essere valutati diversamente rispetto al caso di una lesione da parte del potere pubblico della proprietà dei propri cittadini. Inoltre, in tale sentenza, per valutare la proporzionalità nell’ambito del calcolo del danno, la Corte EDU avrebbe fatto riferimento al valore nominale del 46,5% ricevuto in cambio, e non alla perdita effettiva di valore economico del 78,5%.

93      La BCE contesta le censure dedotte dai ricorrenti. Essa ritiene, da un lato, che le censure dedotte debbano essere dirette contro la Repubblica ellenica poiché il PSI è stato concepito e introdotto esclusivamente dalle autorità elleniche e, dall’altro, che il diritto di proprietà dei ricorrenti non sia stato violato dal momento che le restrizioni apportate a tale diritto erano necessarie e giustificate da obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione.

94      Alla luce di tali argomenti, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

95      Inoltre, conformemente all’articolo 51 della Carta, le sue disposizioni si applicano in particolare alle istituzioni dell’Unione, tra cui figura la BCE (v. articolo 13 TUE), che sono tenute a rispettarne i diritti, a osservarne i principi e a promuoverne l’applicazione.

96      Il diritto di proprietà come espresso nell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta costituisce un diritto fondamentale del diritto dell’Unione (v. sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 124 e giurisprudenza ivi citata), il cui rispetto è una condizione di legittimità degli atti dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 284 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, tale disposizione, che enuncia il diritto di ogni individuo di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, enuncia una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 66).

97      Ne consegue che, in linea di principio, una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta da parte della BCE può far sorgere la sua responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE.

98      Peraltro, il carattere fondamentale di tale norma posta a tutela dei singoli e il corrispondente obbligo per la BCE di promuovere il suo rispetto implica che tali singoli possano legittimamente attendersi che essa denunci la violazione di una norma siffatta nell’esercizio delle sue competenze. A tale riguardo, occorre ricordare che è già stato dichiarato nel contesto di un dispositivo di assistenza finanziaria concesso dal meccanismo europeo di stabilità alla Repubblica di Cipro che l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta poteva essere violato, da parte della Commissione europea, non solo mediante un atto positivo, ma anche tramite un comportamento «passivo», o addirittura tramite la mancata adozione di un provvedimento per il quale sussista un obbligo specifico di fare ad essa incombente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punti 57, 59 e da 66 a 75). Parimenti, lo status particolare riconosciuto nel contesto istituzionale dei Trattati alla BCE non la esime dal rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione né dal suo dovere di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione come previsti agli articoli 2, 3 e 6 TUE (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 91).

99      Occorre, tuttavia, ricordare che il diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta non è una prerogativa assoluta e che il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v. sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

100    Ne consegue, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, che possono apportarsi restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone a obiettivi di interesse generale perseguiti e non costituiscano, rispetto allo scopo prefissato, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (v. sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

101    Nella specie, è pacifico che la legge n. 4050/2012, che è stata oggetto del parere controverso, ha consentito di ridurre il valore nominale degli strumenti di debito controversi detenuti dai ricorrenti e, pertanto, il loro diritto al rimborso di tale valore al momento in cui detti strumenti dovevano giungere a scadenza.

102    Infatti, gli strumenti di debito giunti a scadenza devono, in linea di principio, essere rimborsati al loro valore nominale. I ricorrenti avevano quindi, in linea di principio, alla scadenza dei loro titoli, un credito pecuniario nei confronti dello Stato greco di un importo equivalente al loro valore nominale. L’adozione della legge n. 4050/2012 ha modificato tali condizioni introducendo le CAC. Com’è esposto al precedente punto 18, queste ultime erano applicabili a taluni strumenti di debito greci e prevedevano più precisamente la possibilità di modificare le condizioni che li disciplinavano mediante un accordo concluso tra, da un lato, lo Stato greco e, dall’altro, una maggioranza di detentori degli strumenti di debito greci che rappresentavano almeno due terzi del valore nominale dei titoli interessati. In forza delle pertinenti disposizioni di detta legge, una modifica intervenuta a seguito di un accordo siffatto diviene giuridicamente vincolante per tutti i detentori di strumenti di debito greci, ivi compresi coloro che non hanno acconsentito alla modifica proposta.

103    La legge n. 4050/2012 ha quindi consentito di costringere i detentori di strumenti di debito greci a partecipare alla riduzione del debito pubblico greco mediante una svalutazione del valore di detti strumenti, a partire dal momento in cui tale riduzione era approvata dal quorum dei loro detentori. Tale legge ha in tal modo modificato i diritti dei detentori degli strumenti di debito greci nonostante l’assenza di clausole di revisione contenute nelle condizioni disciplinanti la loro emissione.

104    A seguito dell’adozione di tale legge, le autorità elleniche hanno reso note le caratteristiche di un PSI nella riduzione del debito pubblico greco e hanno invitato i detentori degli strumenti di debito interessati a partecipare a uno scambio di titoli. Poiché il quorum e la maggioranza richiesti per procedere allo scambio di titoli previsto sono stati raggiunti, tutti i detentori di strumenti di debito greci, ivi compresi quelli che si opponevano a tale scambio, hanno assistito allo scambio dei loro titoli in applicazione della legge n. 4050/2012 e, di conseguenza, alla diminuzione del loro valore.

105    Benché l’adozione della legge n. 4050/2012 abbia così comportato una lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti, si deve necessariamente constatare che detta legge risponde a obiettivi di interesse generale, tra i quali figura quello di garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso. Infatti, in mancanza di ristrutturazione del debito pubblico greco, da un lato, vi era un rischio non trascurabile di un deterioramento ulteriore della situazione economica dell’epoca, o addirittura di un’eventuale insolvenza della Repubblica ellenica, i cui strumenti di debito potenzialmente in default non avrebbero più potuto essere accettati dalla BCE e dalle banche centrali nazionali come garanzie nell’ambito di operazioni di credito dell’Eurosistema, e, dall’altro, vi erano i rischi che una siffatta evoluzione avrebbe potuto comportare per la stabilità del sistema finanziario e per il funzionamento dell’Eurosistema nel suo complesso.

106    Sia la Corte EDU sia la Corte hanno riconosciuto tali obiettivi di interesse generale. Così, nella sentenza del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD 006306614, punto 103), la Corte EDU ha considerato, nell’ambito del suo esame del rispetto del diritto di proprietà a seguito di una svalutazione del valore degli strumenti di debito greci in applicazione della legge n. 4050/2012, che la Repubblica ellenica poteva legittimamente adottare misure per raggiungere gli obiettivi di mantenimento della stabilità economica e della ristrutturazione del debito, nell’interesse generale della comunità. Analogamente, nella sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 71), relativa alla crisi del debito pubblico cipriota, la Corte ha dichiarato che garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso costituiva un obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione.

107    Quanto alla questione se la riduzione del valore degli strumenti di debito controversi detenuti dai ricorrenti non costituisse, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito, occorre ricordare quanto segue.

108    In primo luogo, come già dichiarato dal Tribunale, ogni creditore deve sopportare il rischio di insolvenza del suo debitore, anche quando quest’ultimo sia un’entità statale. L’acquisto, da parte di un investitore, di strumenti di debito statali costituisce, per definizione, una transazione comportante un certo rischio finanziario, in quanto soggiacente all’alea dell’evoluzione dei mercati dei capitali. Inoltre, i ricorrenti dovrebbero sapere che l’acquisto di strumenti di debito greci comportava un rischio anche prima dell’inizio della crisi finanziaria, dal momento che lo Stato greco emittente affrontava già un indebitamento e un deficit rilevanti (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 82 e 121).

109    Peraltro, nella specie, i ricorrenti hanno acquistato strumenti di debito greci durante il periodo in cui imperversava la crisi finanziaria della Repubblica ellenica. Infatti, com’è stato esposto al precedente punto 1, la crisi del debito pubblico greco si è innescata nell’ottobre 2009 e gli strumenti di debito greci sono stati acquistati dal sig. Steinhoff nel settembre 2011, dal sig. Filbry a partire da luglio 2011, dalla Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg nel dicembre 2009 e dal sig. Bäcker a partire da aprile 2011. Tali ricorrenti dovevano pertanto essere a conoscenza, al momento del loro acquisto, della situazione economica altamente instabile che determinava la fluttuazione del valore degli strumenti di debito greci, nonché il rischio non trascurabile di un default, fosse pure selettivo, della Repubblica ellenica. Quanto all’EMB Consulting, essa ha acquistato, nel 2017, i diritti di detentori di strumenti di debito greci che erano stati a loro volta da essi acquistati prima. Nelle memorie, è stato precisato che i diritti ceduti all’EMB Consulting erano stati acquisiti, prevalentemente, prima che si evocasse l’idea di uno scambio forzato. In udienza, il rappresentante dei ricorrenti ha indicato che tali diritti erano stati acquisiti nel 2011 e nel 2012. Essendo succeduta nei diritti di tali detentori di strumenti di debito greci, l’EMB Consulting non può trarre alcun argomento dal fatto che essa non avrebbe avuto conoscenza della situazione economica altamente instabile al momento dell’acquisto di tali strumenti.

110    Inoltre, le divergenze di vedute all’interno degli Stati membri della zona euro e degli altri organi coinvolti, quali la Commissione, il FMI e la BCE, a proposito di una ristrutturazione del debito pubblico greco, non avrebbero potuto essere trascurate da creditori privati quali i ricorrenti. In siffatte circostanze, un operatore economico prudente e accorto non avrebbe potuto escludere il rischio di una ristrutturazione del debito pubblico greco (v., in tal senso, sentenze del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punti 82 e 121, e del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 97).

111    Infine, le circostanze all’origine della legge n. 4050/2012 erano davvero eccezionali. Infatti, la crisi del debito pubblico greco era straordinaria e, in assenza della sua ristrutturazione, un default, quanto meno selettivo, a breve termine della Repubblica ellenica era una prospettiva credibile (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 97).

112    In secondo luogo, tanto le autorità greche e europee quanto la grande maggioranza del settore privato hanno valutato le misure di riduzione del debito pubblico greco oggetto della presente causa e vi hanno dato il loro assenso. Come indica, in sostanza, la Corte EDU nella sentenza del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD 006306614, punto 116), una delle condizioni poste dagli investitori istituzionali internazionali per ridurre i loro crediti consisteva nell’esistenza e nell’attivazione di CAC. La mancanza di tali CAC avrebbe comportato l’applicazione di una percentuale di riduzione più elevata rispetto agli strumenti di debito greci di coloro che sarebbero stati disposti ad accettare un taglio e avrebbe contribuito a dissuadere un gran numero di detentori di siffatti strumenti dal partecipare al processo di riduzione dell’indebitamento. Emerge quindi che le CAC e la ristrutturazione del debito pubblico greco ottenuta grazie ad esse costituivano una misura opportuna e necessaria alla riduzione di tale debito e alla prevenzione della cessazione dei pagamenti dello Stato greco. In ogni caso, oltre all’argomento pertanto infondato, secondo cui la partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico greco avrebbe potuto essere limitata ai detentori di strumenti di debito che hanno acconsentito allo scambio dei loro strumenti di debito, i ricorrenti non hanno fatto valere che la legge n. 4050/2012 fosse manifestamente inadeguata o sproporzionata a tal fine o che sarebbe esistita una misura altrettanto efficace, ma meno restrittiva, per raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti.

113    In terzo luogo, è vero che lo scambio obbligatorio di strumenti di debito greci a seguito della legge n. 4050/2012 e dell’approvazione da parte di una maggioranza dei detentori di siffatti strumenti ha comportato un calo molto rilevante del valore nominale di questi ultimi. Infatti, i ricorrenti, che non hanno acconsentito alla modifica proposta delle condizioni che disciplinano i loro strumenti di debito, si sono visti imporre le nuove condizioni contenute in detta legge, in particolare una diminuzione del valore nominale di tali strumenti. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte EDU nella sua sentenza del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD 006306614, punto 112), il punto di riferimento per valutare l’entità della perdita subita dai ricorrenti non può essere l’importo che questi ultimi speravano di percepire al momento in cui i loro strumenti di debito erano giunti a scadenza. Sebbene il valore nominale di uno strumento di debito rifletta la misura del credito del suo detentore alla data di scadenza, esso non rappresenta il reale valore di mercato alla data in cui lo Stato greco ha adottato la normativa controversa, nella specie il 23 febbraio 2012, data in cui è stata adottata la legge n. 4050/2012. Tale valore era stato senza dubbio già compromesso dalla riduzione della solvibilità dello Stato greco che era già iniziata a metà del 2010 e si era protratta fino alla fine del 2011. Tale riduzione del valore commerciale dei titoli dei ricorrenti lasciava presagire che, al 20 agosto 2015, lo Stato non sarebbe stato in grado di onorare i suoi obblighi derivanti dalle clausole contrattuali incluse nei vecchi titoli, vale a dire prima dell’adozione della legge n. 4050/2012.

114    Alla luce di tutti questi elementi, si deve dichiarare che la riduzione del valore degli strumenti di debito controversi non costituiva, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito. Infatti, tenuto conto della natura del titolo di proprietà di cui trattasi, dell’ampiezza della crisi del debito pubblico greco, dell’avallo dello Stato greco e della maggioranza dei detentori di strumenti di debito greci per uno scambio con svalutazione di detti strumenti e dell’entità delle perdite subite, tale intervento non costituiva una lesione inaccettabile del diritto di proprietà dei ricorrenti.

115    Tale conclusione non è rimessa in discussione dai diversi argomenti dei ricorrenti. Così, la constatazione secondo cui lo scambio obbligatorio e la svalutazione degli strumenti di debito controversi dei ricorrenti sono misure che trovano la loro origine in decisioni dello Stato greco in quanto pubblico potere non è sufficiente a dimostrare una violazione del diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. La circostanza che le obbligazioni sono generalmente considerate come sicure, in particolare in forza del regolamento sulla solvibilità (v. precedente punto 88), non rimette in discussione la valutazione secondo la quale l’acquisto di strumenti di debito statali costituisce, per definizione, una transazione comportante un certo rischio finanziario (v. precedente punto 108). Allo stesso modo, le perdite finanziarie addotte dai ricorrenti, anche qualora siano dimostrate, non sono sufficienti a stabilire una violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta, dal momento che le obbligazioni comportano un valore residuo e che, in assenza di CAC e di ristrutturazione del debito pubblico greco ottenuto grazie ad esse, la probabilità di una cessazione dei pagamenti della Repubblica ellenica sarebbe nettamente aumentata, comportando così non solo un crollo dell’economia greca e un rischio per la zona euro, ma anche una riduzione ancora maggiore del valore degli strumenti di debito controversi dei ricorrenti. Infine, nei limiti in cui i ricorrenti affermano che la sentenza della Corte EDU del 21 luglio 2016, Mamatas e altri c. Grecia (CE:ECHR:2016:0721JUD 006306614), non sarebbe pertinente per il motivo che essa riguarda unicamente l’espropriazione dei creditori privati greci e non dei creditori privati stranieri che non sono stabiliti in Grecia, si deve osservare che i ricorrenti non adducono alcun argomento convincente per dimostrare che la Corte EDU avrebbe giudicato in modo diverso se avesse dovuto pronunciarsi espressamente sulla situazione di siffatti creditori stranieri, i quali, per di più, erano vincolati dalle stesse condizioni contrattuali dei creditori greci in base al diritto delle obbligazioni greco.

116    Pertanto, la limitazione del valore degli strumenti di debito controversi dei ricorrenti non costituisce una misura sproporzionata in considerazione dello scopo consistente nel tutelare l’economia della Repubblica ellenica e la zona euro contro il rischio di cessazione di pagamento della Repubblica ellenica e di crollo della sua economia. Pertanto, i ricorrenti affermano erroneamente che le misure in questione costituiscono una violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta. Inoltre, in mancanza di violazione di tale disposizione, non si può contestare alla BCE di non averla denunciata nel parere controverso.

 Sulla violazione dell’articolo 63 TFUE

117    I ricorrenti ritengono che la BCE avrebbe dovuto necessariamente sottolineare nel parere controverso che l’attuazione della legge n. 4050/2012 implicava una violazione dell’articolo 63 TFUE. Secondo i ricorrenti, la legge n. 4050/2012 comportava una restrizione ai movimenti di capitali, per il motivo che tale nozione dovrebbe essere intesa nel senso di ricomprendere una privazione legale dei diritti dei creditori quando tale privazione non è fondata su una clausola di revisione valida. L’uscita dei capitali del rimborso degli strumenti di debito scaduti nonché degli interessi sarebbe limitata dal fatto che i creditori che non hanno prestato il loro consenso ottengono, invece di tutto il capitale investito, soltanto frazioni di quest’ultimo sotto forma di nuovi strumenti di debito o di obbligazioni che giungeranno a scadenza solo tra il 2022 e il 2042. I ricorrenti ritengono che tale restrizione non possa essere giustificata da motivi di ordine pubblico di cui all’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE, dal momento che i creditori che non hanno dato il loro consenso alla riduzione del valore nominale degli strumenti di debito greci non costituivano, a motivo dei loro crediti, una minaccia per l’esistenza dello Stato greco.

118    La BCE contesta sia che a essa possa essere imputata una violazione dell’articolo 63 TFUE, sia l’esistenza stessa di una violazione di tale disposizione nella specie.

119    L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e i paesi terzi. Siffatte restrizioni costituiscono in particolare misure imposte da uno Stato membro idonee a scoraggiare, limitare o ostacolare gli investitori di altri Stati membri dall’investire in detto Stato membro o, al contrario, idonee a scoraggiare, limitare o ostacolare gli investitori di tale Stato membro dall’investire in altri Stati membri [v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2000, Commissione/Belgio, C‑478/98, EU:C:2000:497, punto 18; del 23 ottobre 2007, Commissione/Germania, C‑112/05, EU:C:2007:623, punto 19, e del 26 maggio 2016, NN (L) International, C‑48/15, EU:C:2016:356, punto 44].

120    La libera circolazione dei capitali sancita all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE costituisce una delle libertà fondamentali dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C‑233/09, EU:C:2010:397, punti 40 e 41, e del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 66) il cui rispetto s’impone sia agli Stati membri sia alle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 1984, Rewe-Zentrale, 37/83, EU:C:1984:89, punto 18; del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio, T‑16/04, EU:T:2010:54, punto 177, e del 12 dicembre 2012, Evropaïki Dynamiki/EFSA, T‑457/07, non pubblicata, EU:T:2012:671, punto 36) e, pertanto, anche alla BCE.

121    Indipendentemente dalla questione se l’attuazione della legge n. 4050/2012 abbia comportato una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, si deve constatare che siffatta restrizione, se fosse stata dimostrata, sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

122    Infatti, la Corte ha dichiarato che la libertà di circolazione dei capitali poteva essere limitata da una normativa nazionale a condizione che quest’ultima sia giustificata, sulla base di considerazioni oggettive, indipendenti dall’origine dei capitali interessati, da motivi imperativi di interesse generale e che rispetti il principio di proporzionalità, il che richiede che essa sia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo legittimamente perseguito e che non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

123    Nella specie, le misure di cui trattasi erano giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Infatti, com’è esposto al precedente punto 111, le circostanze all’origine della legge n. 4050/2012 erano davvero eccezionali, dal momento che, in assenza di ristrutturazione, una mancanza di pagamento, quantomeno selettiva, a breve termine della Repubblica ellenica era una prospettiva credibile. Inoltre, com’è illustrato ai precedenti punti 105 e 106, le misure in questione erano intese a garantire la stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso. Tale obiettivo costituisce un motivo imperativo di interesse generale.

124    Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato che le misure di cui trattasi fossero sproporzionate. Tali misure hanno consentito il ripristino della stabilità del sistema bancario della zona euro nel suo complesso e non è dimostrato che esse andassero oltre quanto necessario per ripristinare detta stabilità. In particolare, la partecipazione dei creditori privati allo scambio di strumenti di debito greci su base esclusivamente volontaria, come affermato dai ricorrenti, non avrebbe permesso di garantire il successo di tale scambio di titoli. Infatti, non garantendo un trattamento paritario tra i creditori privati, pochi di essi avrebbero accettato detto scambio tenuto conto dell’alea morale che esso implicava, vale a dire che essi avrebbero sopportato le conseguenze dei rischi assunti dai creditori che non partecipavano allo scambio di strumenti di debito greci. Orbene, il successo dello scambio di titoli condizionava la ristrutturazione del debito pubblico greco, che, a sua volta, era necessaria per stabilizzare il sistema bancario della zona euro.

125    Pertanto, i ricorrenti addebitano erroneamente alla BCE di non aver denunciato, nel parere controverso, una violazione della libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE.

 Sulla violazione dell’articolo 124 TFUE

–       Osservazioni preliminari

126    I ricorrenti affermano che la Repubblica ellenica ha violato l’articolo 124 TFUE imponendo ai creditori che non avevano dato il loro consenso uno scambio obbligatorio dei loro strumenti di debito greci esistenti con nuovi titoli.

127    La BCE contesta sia l’affermazione secondo cui essa avrebbe violato l’articolo 124 TFUE sia quella secondo cui la Repubblica ellenica avrebbe violato tale disposizione. Inoltre, la BCE ritiene che i suoi diritti della difesa siano stati violati per quanto riguarda i punti 55 e 56 dell’allegato A.8 menzionati dai ricorrenti in quanto tali punti non figuravano nell’atto di ricorso.

–       Sui diritti della difesa della BCE

128    Nel ricorso, i ricorrenti hanno ritenuto che la Commissione avesse confermato che sussisteva in caso di espropriazione una violazione dell’articolo 124 TFUE. A sostegno di tale affermazione, i ricorrenti hanno rinviato ai punti 55 e 56 delle osservazioni della Commissione del 19 agosto 2013 presentate alla Corte nelle cause C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13 accluse nell’allegato A.8. I punti 55 e 56 di tali osservazioni non sono tuttavia stati ripresi nell’allegato A.8, in quanto mancavano le pagine da 13 a 15 di tali osservazioni. La BCE deduce da tali fatti che essa non ha potuto esercitare i propri diritti della difesa su detti punti.

129    A tale riguardo, si deve ricordare che dal principio della libertà della prova discende che una parte dinanzi al Tribunale è legittimata, in linea di principio, a invocare a titolo di prova gli atti prodotti nel corso di un altro procedimento giudiziale. La buona amministrazione della giustizia si oppone alla loro produzione dinanzi al Tribunale solo quando detta parte ha avuto accesso a tali documenti in modo irregolare o quando essi sono riservati (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2017, European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, T‑392/15, EU:T:2017:462, punto 55).

130    Si deve peraltro osservare che i ricorrenti hanno prodotto le pagine mancanti dell’allegato A.8 in fase di replica (v. allegato C.5), di modo che la BCE ha potuto prendere posizione su tali punti in fase di controreplica e in udienza. Inoltre, l’argomento dedotto dai ricorrenti non si fonda unicamente sull’allegato A.8, ma anche sull’allegato A.9. Orbene, i punti 48 e 49 di tale allegato, che contiene le osservazioni della Commissione del 21 febbraio 2014 presentate alla Corte nella causa C‑578/13, sono identici ai punti 55 e 56 delle osservazioni della Commissione del 19 agosto 2013 riprese nell’allegato C.5.

131    Alla luce di tali elementi, la BCE afferma a torto che i suoi diritti della difesa sono stati violati e che la tesi dei ricorrenti basata sui punti 55 e 56 dell’allegato A.8 dovrebbe essere respinta.

–       Sull’articolo 124 TFUE

132    In forza dell’articolo 124 TFUE, è vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

133    I ricorrenti ritengono che, in forza di tale disposizione e del regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell’applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all’articolo 124 TFUE (GU 1993, L 332, pag. 4), gli Stati membri non possono assicurare al settore pubblico un accesso privilegiato a istituti di credito attraverso misure di pubblico potere. Orbene, secondo i ricorrenti, tra i creditori che non hanno dato il loro accordo alla ristrutturazione del debito pubblico greco, in particolare c’erano alcuni istituti di credito che costituivano «istituzioni finanziarie» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 3604/93, letto in combinato disposto con l’articolo 1, primo trattino, della prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU 1977, L 322, pag. 30). Secondo i ricorrenti, lo scambio obbligatorio di strumenti di debito greci istituito dalla legge n. 4050/212 ha obbligato tali istituzioni finanziarie a prendere in deposito i nuovi strumenti di debito statali a condizioni manifestamente non conformi al mercato. Pertanto, detto scambio violerebbe l’articolo 124 TFUE. A sostegno di tale argomento, i ricorrenti osservano, da un lato, che, al momento dello scambio obbligatorio di strumenti di debito greci nel marzo 2012, i «nuovi» strumenti di debito avevano un valore nominale che rappresentava soltanto il 46,5% di quello dei «vecchi» strumenti di debito scambiati e, dall’altro, che, da un punto di vista economico, tali «nuovi» titoli avevano un valore che rappresentava soltanto il 21,5% di quello di detti «vecchi» titoli [v. sentenza del Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato), del 22 marzo 2014].

134    Pertanto, i ricorrenti contestano, in sostanza, alla BCE di aver commesso una violazione sufficientemente qualificata, nell’omettere di denunciare il fatto che il progetto di legge n. 4050/2012 dava luogo a una violazione dell’articolo 124 TFUE.

135    Tuttavia, da un lato, la legge n. 4050/2012 non conferisce un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie contrario all’articolo 124 TFUE.

136    Infatti, l’articolo 124 TFUE vieta qualsiasi misura, non basata su considerazioni di ordine prudenziale, che conceda in particolare agli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, al fine di esortare gli Stati membri a rispettare una sana politica di bilancio, evitando che un finanziamento monetario dei disavanzi pubblici o un accesso privilegiato delle autorità pubbliche ai mercati finanziari conduca a un indebitamento eccessivo o a disavanzi eccessivi degli Stati membri (v., in tal senso, primo considerando del regolamento n. 3604/93 e sentenza del 1o ottobre 2015, Bara e a., C‑201/14, EU:C:2015:638, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

137    Orbene, la legge n. 4050/2012 non ha lo scopo di far aumentare l’indebitamento della Repubblica ellenica, ma, al contrario, di ridurlo, tenuto conto del suo carattere eccessivo, svalutando i titoli detenuti dai ricorrenti.

138    Peraltro, l’adozione della legge n. 4050/2012 è giustificata da considerazioni di ordine prudenziale contemplate all’articolo 124 TFUE. Infatti, l’articolo 2 del regolamento n. 3604/93 le definisce come le considerazioni su cui si basano le disposizioni legislative o regolamentari o gli atti amministrativi nazionali emanati sulla base del diritto dell’Unione o in conformità con esso e che mirano a promuovere la solidità delle istituzioni finanziarie onde rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme e la tutela dei clienti di tali istituzioni. Orbene, il progetto di legge n. 4050/2012 contribuiva a preservare tanto le finanze pubbliche greche quanto la stabilità del sistema finanziario della zona euro (v. precedenti punti 105 e 106).

139    Dall’altro lato, l’articolo 124 TFUE non mira a tutelare i ricorrenti e non conferisce loro diritti.

140    Orbene, com’è stato esposto al precedente punto 77, non può essere ammessa come fondamento di una domanda di risarcimento una norma giuridica che non conferisca diritti alla persona che la invoca. Pertanto, non può essere ammessa una norma che non tuteli la persona contro l’illecito che essa denuncia, ma che tuteli un’altra persona. Una norma giuridica è preordinata a conferire diritti ai singoli qualora generi un vantaggio che può essere definito diritto acquisito, abbia lo scopo di tutelare gli interessi dei singoli o implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli il cui contenuto possa essere adeguatamente individuato (v. sentenza del 19 ottobre 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro de Bermeo» e a./Consiglio, T‑415/03, EU:T:2005:365, punto 86 e giurisprudenza ivi citata). Nella specie, la norma enunciata all’articolo 124 TFUE è volta a tutelare le istituzioni dell’Unione e degli Stati membri contro i rischi di bilancio di un accesso privilegiato a istituzioni finanziarie. Il divieto di cui all’articolo 124 TFUE tende quindi a tutelare non già i singoli e le imprese come i ricorrenti nella specie, bensì l’Unione in quanto tale, ivi compresi gli Stati membri, contro comportamenti che possano compromettere la stabilità economica e finanziaria dell’Unione nel suo complesso.

141    Di conseguenza, l’articolo 124 TFUE non può essere considerato come una disposizione che conferisce diritti ai ricorrenti, di modo che essi non possono invocarlo a sostegno della loro domanda di risarcimento.

142    Per tutti questi motivi, i ricorrenti invocano erroneamente l’esistenza di un illecito che faccia sorgere la responsabilità della BCE nei loro confronti a motivo della mancata denuncia da parte della BCE di una violazione dell’articolo 124 TFUE nella specie.

143    Dato il carattere cumulativo delle condizioni cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della BCE, il ricorso deve essere respinto nella sua integrità qualora una sola di queste condizioni non sia soddisfatta (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2017, Nausicaa Anadyomène e Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non pubblicata, EU:T:2017:21, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

144    Nella specie, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve giungere alla conclusione che nessuno degli argomenti dedotti dai ricorrenti ha consentito di stabilire che la BCE avesse commesso una violazione sufficientemente qualificata di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli. Pertanto, occorre respingere le domande risarcitorie dei ricorrenti per questo solo motivo e senza che sia necessario valutare l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso causale tra l’asserito comportamento dalla BCE e il danno lamentato.

 Sulle spese

145    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda della BCE.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      I sigg. Frank Steinhoff e Ewald Filbry, la Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, il sig. Werner Bäcker e l’EMB Consulting SE sono condannati alle spese.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 maggio 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.