Language of document : ECLI:EU:C:2024:375

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 30 aprile 2024 (1)

Causa C650/22

Fédération internationale de football association (FIFA)

contro

BZ,

con l’intervento di:

Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association ASBL (URBSFA),

SA Sporting du Pays de Charleroi,

Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels,

Union Nationale des Footballeurs Professionnels,

Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels, Division Europe

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Divieto di intese – Regolamento della FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori – Risoluzione anticipata di un contratto stipulato tra un club e un calciatore – Normativa che sanziona un altro club che ingaggia il calciatore di cui trattasi – Divieto di emissione del certificato necessario ai fini del trasferimento di detto calciatore a tale altro club»






I.      Introduzione

1.        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), vertente sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 TFUE, è presentata nell’ambito di un procedimento che vede coinvolti BZ, un calciatore, e la Fédération internationale de football association (Federazione internazionale gioco calcio; in prosieguo: la «FIFA») in merito al danno che il calciatore sostiene di aver subito a causa di talune norme della FIFA che disciplinano i rapporti contrattuali tra calciatori e club.

2.        Le norme in questione riguardano l’indennità, le sanzioni sportive e il rilascio di un certificato internazionale di trasferimento obbligatorio in una situazione di asserita risoluzione del contratto senza giusta causa.

3.        Nelle presenti conclusioni esaminerò se gli articoli 45 e 101 TFUE o l’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ostino alle disposizioni controverse.

II.    Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

A.      Parti nella controversia

4.        BZ è un ex calciatore professionista residente a Parigi (Francia).

5.        La SA Sporting du Pays de Charleroi è una società calcistica belga.

6.        La FIFA è un’associazione fondata nel 1904 a Parigi. Essa ha sede a Zurigo (Svizzera) ed è disciplinata dal diritto svizzero. Gli obiettivi della FIFA, descritti nell’articolo 2 dello statuto della FIFA, consistono, segnatamente, nel «redigere regole e provvedimenti disciplinanti il giuoco del calcio e le questioni ad esso afferenti facendo in modo che vengano rispettate» (2) e nel «controllare il giuoco del calcio in tutte le sue forme, adottando tutte le misure opportune per impedire la violazione dello statuto, dei regolamenti, delle decisioni della FIFA o dei regolamenti del giuoco» (3). I suoi organi comprendono il «Congresso» quale «organo di suprema istanza nonché organo legislativo» (4), il «Consiglio» quale «organo strategico e di supervisione» (5) e la «segreteria generale» quale «organo esecutivo, operativo e amministrativo» (6).

7.        Conformemente agli articoli 11 e 14 dello statuto della FIFA, ogni «federazione responsabile dell’organizzazione e del controllo del giuoco del calcio» in un determinato paese può divenire membro della FIFA a condizione, segnatamente, di essere già membro di una delle sei confederazioni continentali riconosciute dalla FIFA e indicate nell’articolo 22 di detto statuto. Tra esse figura l’Union des associations européennes de football (Unione delle federazioni calcistiche europee; in prosieguo: l’«UEFA»). Una siffatta associazione deve anzitutto impegnarsi a conformarsi allo statuto, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni della FIFA, nonché a quelli della confederazione continentale di cui detta federazione è già membro. In pratica, più di 200 federazioni calcistiche nazionali sono attualmente membri della FIFA. In forza degli articoli 14 e 15 dello statuto della FIFA, in tale veste esse sono tenute, tra l’altro, a «provvedere affinché i propri membri rispettino lo statuto, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi FIFA» (7) e a garantire che tutti i soggetti operanti nel mondo del calcio, segnatamente le leghe professionistiche, i club e i giocatori, li rispettino. Inoltre, «[i] club, le leghe o qualsiasi altro raggruppamento di club affiliati a una federazione membro sono subordinati a quest’ultima e da essa riconosciuti» (8).

B.      Disposizioni controverse

8.        Il 22 marzo 2014 la FIFA ha adottato un testo intitolato «Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori» (in prosieguo: il «regolamento»), entrato in vigore il 1º agosto dello stesso anno. Tale regolamento abroga e sostituisce una serie di regolamenti precedenti aventi il medesimo titolo.

9.        L’articolo 9.1 del regolamento è formulato come segue:

«I calciatori tesserati con un’associazione possono essere tesserati presso una nuova associazione solo quando quest’ultima abbia ricevuto il certificato internazionale di trasferimento (CIT) emesso dalla prima. Il CIT è rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto a condizioni né a limiti temporali. Sono nulle le disposizioni contrarie. L’associazione che rilascia il CIT è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa all’emissione del CIT è descritta all’articolo 8 dell’allegato 3 (…) del presente regolamento».

10.      L’articolo 8.2, paragrafo 7, dell’allegato 3 del regolamento stabilisce che «[l’]associazione precedente non emette il CIT se tra il club di provenienza e il calciatore professionista sia insorta una controversia contrattuale sulla base delle circostanze di cui all’articolo 8.2, comma 4b, del presente allegato (…)».

11.      L’articolo 8.2, paragrafo 4b, dell’allegato 3 del regolamento dispone, a sua volta, che «[e]ntro sette giorni dal ricevimento della richiesta di CIT, l’associazione precedente deve (…) respingere la richiesta di CIT e indicare (…) il motivo del diniego, che può consistere nel fatto che il contratto tra il calciatore professionista e il club di provenienza non è giunto a scadenza o nella mancanza di un mutuo accordo in merito alla risoluzione anticipata del contratto».

12.      Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento:

«In caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa, si applicano le seguenti disposizioni:

1.      La parte inadempiente è tenuta, in ogni caso, a corrispondere un’indennità. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 20 e all’allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l’indennità dovuta in caso di risoluzione del contratto deve essere calcolata tenendo conto della normativa vigente nel paese interessato, delle specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tra questi criteri rientrano, in particolare, la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore in forza del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino a un massimo di cinque anni, gli eventuali costi e oneri sostenuti o versati dal precedente club (tenuto conto dell’ammortamento nel corso della durata del contratto) se la risoluzione interviene durante un periodo protetto.

2.      Il diritto a tale indennità non può essere ceduto a terzi. Il calciatore professionista che sia tenuto a corrispondere un’indennità ne risponde in solido con il nuovo club. L’importo può essere stabilito nel contratto o concordato tra le parti.

(…)

4.      Oltre all’obbligo di versare un’indennità, sanzioni sportive sono irrogate nei confronti di qualsiasi club riconosciuto responsabile della risoluzione del contratto o di aver indotto il calciatore a risolvere il contratto durante il periodo protetto. Si presume, sino a prova contraria, che il club che stipula un contratto con un calciatore professionista che ha risolto il proprio contratto senza giusta causa lo abbia indotto a tale risoluzione. La sanzione comporta per il club il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due periodi di tesseramento completi e consecutivi. Il club potrà tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, soltanto a partire dal successivo periodo di tesseramento e previa completa espiazione della sanzione sportiva. In particolare, il club non potrà avvalersi della deroga e delle misure provvisorie di cui all’articolo 6.1. del presente regolamento al fine di tesserare i calciatori anteriormente a tale periodo».

C.      Procedimento principale

13.      BZ è stato un calciatore professionista tra il 2004 e il 2019.

14.      Il 20 agosto 2013 egli ha firmato un contratto quadriennale con il club di calcio professionistico russo Futbolny Klub Lokomotiv (in prosieguo: la «Lokomotiv Mosca»).

15.      Il 22 agosto 2014 la Lokomotiv Mosca ha risolto il contratto e ha chiesto alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA (in prosieguo: la «DRC») di condannare BZ alla corresponsione di un’indennità di EUR 20 milioni, asserendo che vi fossero stati inadempimento e «risoluzione del contratto senza giusta causa» ai sensi dell’articolo 17 del regolamento. BZ ha quindi presentato una domanda riconvenzionale chiedendo il pagamento, da parte della Lokomotiv Mosca, della retribuzione non pagata e un risarcimento pari all’importo della remunerazione che gli sarebbe spettata in base al contratto qualora quest’ultimo fosse giunto a scadenza.

16.      Successivamente, BZ si metteva alla ricerca di un nuovo club interessato al suo tesseramento, ricerca che si rivelava difficile. BZ sostiene che ciò era dovuto al rischio per il nuovo club di essere condannato in solido con lui al pagamento dell’indennità dovuta alla Lokomotiv Mosca.

17.      BZ osserva che, malgrado l’interesse dimostrato per lui da numerose società, egli è riuscito ad ottenere soltanto una proposta, quella dello Sporting du pays de Charleroi, che gli ha inviato, in data 19 febbraio 2015, un’offerta di ingaggio contenente due condizioni sospensive cumulative: (1) entro il 30 marzo 2015, essere un tesserato dello Sporting du Pays de Charleroi ed in possesso dei requisiti per partecipare, nella sua prima squadra, a tutte le competizioni ufficiali organizzate dall’Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association ASBL (Federazione calcistica del Belgio; in prosieguo: l’«URBSFA»), dalla UEFA o dalla FIFA; e (2) ottenere (entro il medesimo termine) la conferma scritta e incondizionata che lo Sporting du Pays de Charleroi non avrebbe potuto essere considerato debitore solidale di una qualsivoglia indennità (segnatamente, l’indennità per risoluzione del contratto) cui BZ dovesse essere, se del caso, condannato a favore della Lokomotiv Mosca.

18.      Con lettere del 20 febbraio e del 5 marzo 2015, i rispettivi consulenti di BZ e dello Sporting du Pays de Charleroi hanno sollecitato la conferma, da parte sia della FIFA che dell’URBSFA, del fatto che BZ poteva essere regolarmente tesserato e possedere i requisiti per giocare in seno alla prima squadra dello Sporting du Pays de Charleroi e che gli articoli 17.2 e 17.4 del regolamento non sarebbero stati applicati a quest’ultimo.

19.      Con lettera del 23 febbraio 2015, la FIFA ha risposto che le disposizioni del regolamento possono essere applicate unicamente dall’organo decisionale competente e non già dal suo organo amministrativo. Il 6 marzo 2015 l’URBSFA comunicava, dal canto suo, che, conformemente alle regole della FIFA, il tesseramento di BZ non era possibile prima dell’emissione di un CIT da parte del suo club di provenienza.

20.      Con decisione del 18 maggio 2015, la DRC ha accolto parzialmente la richiesta della Lokomotiv Mosca fissando l’ammontare dell’indennità dovuta da BZ in EUR 10,5 milioni, con rigetto delle domande da quest’ultimo proposte. La DRC ha altresì stabilito che l’articolo 17.2 del regolamento non sarebbe stato applicato a BZ in futuro. Il 27 maggio 2016 detta decisione è stata confermata in appello dal Tribunale arbitrale dello sport (in prosieguo: il «TAS»).

21.      Con contratto del 24 luglio 2015, BZ veniva tesserato dalla società dell’Olympique Marsiglia (Francia).

22.      Il 9 dicembre 2015 BZ ha citato la FIFA e l’URBSFA dinanzi al tribunal de commerce du Hainaut (Tribunale del commercio dell’Hainaut, divisione di Charleroi, Belgio) per ottenere il risarcimento del danno, vale a dire un lucro cessante pari a EUR 6 milioni, che egli sostiene di aver subito in ragione dell’applicazione delle disposizioni controverse, che egli ritiene illegittime alla luce del diritto dell’Unione.

23.      Con sentenza del 19 gennaio 2017, detto giudice ha dichiarato la domanda di BZ prima facie fondata e ha condannato la FIFA e l’URBSFA al pagamento a suo favore di una somma provvisionale di EUR 60 001.

24.      La FIFA ha impugnato detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Chiamata in causa, l’URBSFA chiede anch’essa la riforma della sentenza del 19 gennaio 2017.

D.      Questione pregiudiziale

25.      È in siffatto contesto che, con ordinanza del 19 settembre 2022, pervenuta alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») il 17 ottobre 2022, la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 45 e 101 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che ostano:

–        al principio della responsabilità solidale del calciatore e della società che intende ingaggiarlo per il pagamento dell’indennità dovuta alla società parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, come previsto dall’articolo 17.2 del regolamento della FIFA, in combinato disposto con le sanzioni sportive di cui all’articolo 17.4 del medesimo regolamento e le sanzioni finanziarie di cui all’articolo 17.1;

–        alla possibilità per la federazione di appartenenza della società di provenienza del calciatore di non emettere il [CIT], necessario ai fini dell’ingaggio del calciatore da parte di una nuova società, in caso di controversia tra detta società di provenienza e il calciatore (articolo 9.1 del regolamento della FIFA e articolo 8.2.7 dell’allegato 3 di detto regolamento)».

26.      Hanno presentato osservazioni scritte la FIFA, BZ, l’URBSFA, la Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels (Federazione internazionale dei calciatori professionisti; in prosieguo: la «FIFPro») (9), la Fédération Internationale des Footballeurs Professionnels, Division Europe (Federazione internazionale dei calciatori professionisti, divisione europea; in prosieguo: la «FIFPro Europe»), l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (Organizzazione sindacale nazionale dei calciatori professionisti; in prosieguo: l’«UNFP»), i governi greco, francese, italiano e ungherese nonché la Commissione europea. All’udienza tenutasi il 18 gennaio 2024 hanno partecipato la FIFA, BZ, l’URBSFA, la FIFPro, la FIFPro Europe, l’UNFP, il governo greco e la Commissione.

III. Valutazione

A.      Ricevibilità

27.      La FIFA e l’URBSFA asseriscono che la decisione di rinvio non è sufficientemente precisa e sostengono che la controversia oggetto del procedimento principale dovrebbe essere ritenuta di natura «puramente interna», cosicché la presente causa dovrebbe essere dichiarata irricevibile. I governi greco, francese e ungherese nutrono dubbi analoghi riguardo alla ricevibilità della causa.

28.      Non condivido tale argomento. Le questioni giuridiche emergono perfettamente dall’ordinanza di rinvio. Tutte le parti interessate hanno pienamente compreso il significato e il contesto della questione sollevata e il contesto fattuale e normativo in cui essa si colloca, nonché il fatto che la controversia aveva una dimensione transfrontaliera in quanto il calciatore, di nazionalità francese e domiciliato in Francia, sosteneva che gli era stato impedito il trasferimento in Belgio per esercitarvi la sua professione (10).

B.      Nel merito

29.      Con la questione sollevata, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 45 e 101 TFUE ostino all’applicazione di norme, adottate dalla FIFA, in base a cui: (1) il calciatore e il club che intende ingaggiarlo sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennità dovuta al club parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, e (2) la federazione di appartenenza del club di provenienza di un calciatore ha la possibilità di non emettere il CIT, necessario ai fini dell’ingaggio del calciatore da parte di un nuovo club, in caso di controversia tra detto club di provenienza e il calciatore.

1.      Osservazioni metodologiche

30.      Occorre ricordare che la Corte ha recentemente emesso due arrêts de principe relativi a norme adottate da enti di diritto privato responsabili dell’organizzazione e del controllo del calcio a livello mondiale, europeo e nazionale (11). Ciò implica che è stato appena compiuto un notevole sforzo per sintetizzare e riassumere la giurisprudenza precedente. Pertanto, potendo basarsi su dette recenti sentenze, le presenti conclusioni si concentreranno principalmente sulle specificità della presente causa (12).

31.      La Corte esamina disposizioni come quelle controverse sia in base alle norme sulla concorrenza sia in base alle disposizioni del mercato interno (13). Pertanto, gli articoli 101 e 45 TFUE sono, in linea di principio, applicabili al caso di specie. Si tratta di un approccio pragmatico che può tuttavia dare luogo a situazioni potenzialmente delicate, come cercherò di dimostrare brevemente.

32.      Secondo la logica dei Trattati, tanto le libertà fondamentali quanto le norme sulla concorrenza sono funzionali all’obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno (14). A tal proposito, il Protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza chiarisce espressamente che il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 TUE comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata (15). L’idea originaria dei Trattati era che le libertà fondamentali fossero rivolte agli Stati membri in quanto soggetti pubblici, mentre le norme sulla concorrenza dovevano vincolare le imprese private.

33.      Nel corso degli anni, tuttavia, la separazione di cui trattasi è divenuta più sfumata. Spesso è difficile negare che alcuni soggetti privati agiscono in modo simile a quello di uno Stato, per mera forza del loro potere economico o per il modo in cui emanano «norme», mentre vi sono altre situazioni in cui gli atti di uno Stato sono più simili a quelli di un’impresa privata. Pertanto, la Corte deve (o ha dovuto) stare al passo con siffatti sviluppi e la giurisprudenza si è evoluta: da un lato, in talune situazioni alcune delle libertà del mercato interno sono state applicate a soggetti privati (16), mentre, dall’altro, in altre situazioni, si è ritenuto che le azioni degli Stati membri rientrassero nell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza (17). Una valutazione esaustiva e definitiva del tema di cui trattasi eccederebbe la portata delle presenti conclusioni.

34.      Inoltre, in alcuni casi, la Corte ha ritenuto che la stessa situazione di fatto fosse soggetta tanto alle libertà fondamentali quanto alle norme sulla concorrenza. In altre parole, l’approccio non consisteva più in una scelta binaria (norme sulla concorrenza o libertà fondamentali), ma in una parallela (o cumulativa). Tenuto conto della logica iniziale dei trattati descritta in precedenza, ci si può chiedere quali ragioni abbiano portato la Corte a tale approccio. È ovvio che, se una siffatta applicazione parallela di disposizioni può condurre all’auspicabile situazione in cui nessuna norma adottata da un ente quale la FIFA sfugge all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, ciò non avviene senza difficoltà: cosa succede se, ad esempio, una disposizione controversa è ritenuta compatibile con l’articolo 101 TFUE, ma incompatibile con l’articolo 45 TFUE, o viceversa? La risposta intuitiva è chiara: entrambe le normative (concorrenza e libertà fondamentali) devono essere valutate autonomamente nel merito.

35.      Prendiamo, a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte nella causa Royal Antwerp Football Club (18) e immaginiamo che, applicando le constatazioni della Corte, il giudice del rinvio giunga a una situazione in cui le disposizioni controverse (1) hanno per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE (19) e (2) costituiscono una limitazione a norma dell’articolo 45 TFUE. Inoltre, sempre applicando la sentenza Royal Antwerp Football Club alla causa di cui è investito, il giudice nazionale dovrebbe constatare che una restrizione per oggetto (articolo 101 TFUE) è di per sé vietata, rendendo impossibile valutarla alla luce di altri obiettivi secondo la giurisprudenza (20) Wouters e altri (21). Allo stesso tempo, il giudice nazionale potrebbe esaminare le possibili giustificazioni ai sensi dell’articolo 45 TFUE e persino ritenere che, nella fattispecie, le restrizioni siano giustificate. Di conseguenza, le disposizioni controverse sarebbero incompatibili con l’articolo 101 TFUE, ma compatibili con l’articolo 45 TFUE.

36.      Infine, occorre tener presente che le conseguenze giuridiche connesse alle violazioni delle libertà fondamentali e delle norme in materia di concorrenza differiscono in maniera fondamentale: una volta che la Corte abbia dichiarato che la FIFA ha violato, ad esempio, l’articolo 45 TFUE, le disposizioni controverse non possono essere applicate nell’ambito della competenza della FIFA per quanto riguarda il mercato interno dell’Unione. Tuttavia, è comunque necessario che vi sia un elemento transfrontaliero tra gli Stati membri. Per contro, una volta accertata la violazione dell’articolo 101 TFUE, le disposizioni controverse non possono essere applicate, nemmeno all’interno di uno Stato membro.

37.      Ad ogni modo, nelle presenti conclusioni seguirò il medesimo approccio della Corte nei summenzionati arrêts de principe: esaminerò sia l’articolo 45 TFUE sia l’articolo 101 TFUE.

2.      Disposizioni controverse

38.      Nella fase in esame, ritengo utile riepilogare rapidamente le disposizioni controverse.

39.      Ai sensi degli articoli 17.1, 17.2 e 17.4, del regolamento, un calciatore e il club che intende ingaggiarlo sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennità dovuta al club parte del contratto risolto senza giusta causa. Inoltre, al calciatore e al club vengono imposte sanzioni sportive e sanzioni finanziarie. In prosieguo farò riferimento alle disposizioni in parola come «norme relative all’indennità e alle sanzioni».

40.      Ai sensi dell’articolo 9.1 del regolamento e dell’articolo 8.2, paragrafo 7, dell’allegato 3 del medesimo, la federazione di appartenenza del club di provenienza di un calciatore può non emettere il CIT, necessario ai fini dell’ingaggio del calciatore da parte di un nuovo club, in caso di controversia tra detto club di provenienza e il calciatore.

3.      Limitazione ai sensi dell’articolo 45 TFUE

41.      Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura che, a prescindere che sia fondata sulla cittadinanza o sia applicabile indipendentemente da essa, può sfavorire i cittadini dell’Unione qualora intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine impedendo loro di abbandonarlo o dissuadendoli dal farlo (22).

42.      Non possono esservi dubbi sulla natura restrittiva di tutte le disposizioni controverse, come dimostra, tra l’altro, il fatto che nessuna delle parti della presente causa tenta di mettere in discussione una siffatta natura restrittiva.

43.      Infatti, le disposizioni che prevedono una responsabilità solidale del nuovo club per il pagamento dell’indennità per inadempimento dovuta dal calciatore professionista al suo club di provenienza in caso di risoluzione anticipata del contratto senza giusta causa sono tali da scoraggiare o dissuadere i club dall’ingaggiare il calciatore per timore di esporsi a un rischio finanziario. Lo stesso vale per quanto riguarda la sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, per due periodi di tesseramento completi e consecutivi, nonché il mancato rilascio del CIT. Ciò può effettivamente impedire a un calciatore di esercitare la propria professione presso un club avente sede in un altro Stato membro.

44.      A tale proposito, è superfluo esaminare se le disposizioni controverse costituiscano una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di altri Stati membri o se esse siano un semplice ostacolo alla libera circolazione delle persone. Ciò che conta è che ai calciatori si impedisca effettivamente il trasferimento a club di altri Stati membri. È esattamente quanto avvenuto nella fattispecie: BZ, cittadino francese e attivo sotto il profilo lavorativo, intendeva intraprendere un’attività professionale in Belgio, Stato di cui non aveva la cittadinanza. Le disposizioni controverse gli hanno effettivamente impedito di farlo.

4.      Sull’articolo 101 TFUE

45.      In forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

46.      Le disposizioni controverse costituiscono decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (23), in grado di pregiudicare il commercio tra gli Stati membri a norma della medesima disposizione (24). A tal riguardo, vorrei sottolineare che il fatto che le disposizioni controverse riguardino ciò che sarebbe generalmente considerato il diritto del lavoro non modifica detta conclusione. In particolare, quella che è divenuta nota come l’«eccezione Albany» non si applica alla presente causa, per il semplice motivo che le disposizioni controverse non equivalgono a contratti collettivi tra datori di lavoro e lavoratori (25). Piuttosto, come viene giustamente sottolineato da BZ, è a causa dell’assenza di detti accordi che la FIFA ha adottato il regolamento.

47.      Esaminerò poi se le disposizioni controverse costituiscano un comportamento avente per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

48.      BZ e la FIFPro sostengono che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che le disposizioni controverse hanno per oggetto (26) di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. L’articolo 17 del regolamento, l’articolo 9.1 dello stesso e l’articolo 8.2, paragrafo 7, dell’allegato 3 del medesimo regolamento, in considerazione della loro formulazione, del loro contesto economico e giuridico e dello scopo oggettivo che perseguono, hanno proprio per oggetto e, in ogni caso, per effetto, tanto reale quanto potenziale, di imporre a tutte le «imprese», che da un punto di vista economico i club di calcio professionistico affiliati alle federazioni calcistiche nazionali membri della FIFA costituiscono, un insieme di condizioni talmente proibitive e dissuasive, al fine di assicurarsi i servizi di calciatori di alto livello che non siano più sotto contratto con un club concorrente, ma il cui contratto sia stato asseritamente risolto senza giusta causa, che si deve ritenere che le condizioni in parola limitino eccessivamente o «blocchino», sotto il profilo giuridico e pratico, la possibilità per dette società di farsi concorrenza in tal modo. Una limitazione del genere è tanto più significativa in quanto riguarda un elemento che, secondo la dottrina giuridica ed economica, costituisce uno dei principali parametri attraverso cui i club possono farsi concorrenza, dato che l’ingaggio dei calciatori è esso stesso legato all’organizzazione e alla trasmissione di competizioni di calcio tra club. Inoltre, le norme di cui trattasi limitano, allo stesso modo e nella stessa misura, la possibilità per i calciatori stessi di farsi concorrenza.

49.      Per contro, la FIFA e l’URBSFA contestano l’esistenza di una limitazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e si concentrano su una possibile giustificazione delle disposizioni controverse. I governi greco e ungherese hanno presentato un’analisi simile. Il governo francese, in sostanza, rimette la questione della restrizione per oggetto o per effetto ex articolo 101, paragrafo 1, TFUE (27) al giudice del rinvio.

50.      La Commissione ritiene che vi sia una restrizione della concorrenza per effetto. Essa sostiene che non si può ritenere che le disposizioni controverse abbiano per oggetto di restringere la concorrenza, tenuto conto del loro contenuto, del loro contesto economico e giuridico e degli scopi dalle stesse perseguiti, in quanto esse si applicano solo in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa e non hanno quindi alcuna incidenza sulla possibilità per i club di farsi una libera concorrenza ingaggiando calciatori sia alla scadenza del contratto che li vincola alla loro precedente società sia durante la vigenza di detto contratto, purché un siffatto ingaggio sia convenuto da tutti gli interessati e rispetti le diverse norme temporali e sostanziali che disciplinano il tesseramento dei calciatori.

(a)    Restrizione della concorrenza per oggetto (articolo 101, paragrafo 1, TFUE)

51.      Per determinare se vi sia una restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto, occorre procedere, in un primo momento, all’esame dell’oggetto del comportamento di cui trattasi. Qualora, al termine di un siffatto esame, detto comportamento risulti avere un oggetto anticoncorrenziale, non è necessario esaminare i suoi effetti sulla concorrenza. Pertanto, solo qualora non si possa ritenere che detto comportamento abbia un siffatto oggetto anticoncorrenziale si rende necessario procedere, in un secondo momento, all’esame di tale effetto (28). Al fine di stabilire, in un determinato caso, se un accordo, una decisione di associazione di imprese o una pratica concordata presentino, per loro stessa natura (29), un grado di dannosità per la concorrenza tale da poter ritenere che essi abbiano per oggetto di impedirla, restringerla o falsarne il gioco, è necessario esaminare, in primis, il tenore dell’accordo, della decisione o della pratica di cui trattasi, secondariamente, il contesto economico e giuridico in cui essi si collocano e, infine, gli obiettivi da essi perseguiti (30).

52.      La combinazione delle disposizioni controverse porta al seguente scenario: l’articolo 17 del regolamento stabilisce che, nel momento in cui un calciatore ha risolto un contratto senza giusta causa, deve essere corrisposta un’indennità e sono previste severe sanzioni sportive. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8.2 dell’allegato 3 del regolamento, un siffatto calciatore non riceverà il CIT che consente a un club di schierarlo in campo.

53.      In altre parole, le conseguenze della risoluzione di un contratto senza giusta causa da parte di un calciatore sono così draconiane che è altamente improbabile che un calciatore opti per un’iniziativa simile. Le disposizioni controverse sono concepite in modo tale da produrre un effetto deterrente e far rabbrividire ogni calciatore. Lo stesso vale per quanto concerne i club potenzialmente interessati ad attirare i calciatori verso nuove opportunità mentre essi hanno un contratto vigente con altre società. Il «prezzo» di un’operazione del genere sarebbe estremamente elevato.

54.      Pertanto, per loro stessa natura (31), le disposizioni controverse limitano la possibilità per i calciatori di cambiare club e, per converso, per i (nuovi) club di ingaggiare calciatori, in una situazione in cui un calciatore ha risolto il suo contratto senza giusta causa. Come espressamente riconosciuto dalla Corte, il reclutamento di calciatori di talento costituisce «uno dei parametri essenziali della concorrenza che può sorgere tra i club di calcio professionistico» (32), il che rende i calciatori il più importante «fattore di produzione» (33) per i club.

55.      In tal modo, le disposizioni controverse, limitando la possibilità dei club di reclutare calciatori, incidono necessariamente sulla concorrenza tra club nel mercato dell’acquisizione di calciatori professionisti.

56.      Tali elementi costituiscono chiare indicazioni dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto. Ovviamente, esistono altre situazioni in cui i calciatori possono cambiare club ed essere ingaggiati. Ciò, tuttavia, non significa, come la Commissione lascia intendere nelle sue osservazioni, che non vi sia una restrizione della concorrenza per oggetto (34). In un’ipotesi di risoluzione del contratto senza giusta causa, la concorrenza, secondo le disposizioni controverse, è destinata a venir meno. Non vedo come ciò non possa essere equiparato a una restrizione della concorrenza per oggetto.

(b)    Restrizione della concorrenza per effetto (articolo 101, paragrafo 1, TFUE)

57.      A seguito della mia analisi, non è più necessario esaminare se le disposizioni controverse comportino una restrizione della concorrenza per effetto. Ciò premesso, mi sembra evidente che le disposizioni controverse abbiano, quanto meno, per effetto di restringere la concorrenza. Nel corso dell’udienza, il rappresentante della FIFA ha spiegato che non esistono, praticamente, casi di risoluzione del contratto senza giusta causa, un fatto che, a mio avviso, dimostra in modo più che chiaro che le disposizioni controverse hanno l’effetto «dissuasivo» previsto, come in precedenza descritto.

(c)    Esenzione (articolo 101, paragrafo 3, TFUE)

58.      A mio avviso, le condizioni per beneficiare di un’eventuale esenzione a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE chiaramente non sono soddisfatte, motivo per cui esse non saranno esaminate nelle presenti conclusioni (35).

(d)    Conclusione relativa all’articolo 101 TFUE

59.      L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta alle disposizioni controverse. Nel caso in cui la Corte dovesse constatare l’esistenza di una restrizione della concorrenza non per oggetto, ma per effetto, il passo successivo consisterebbe nell’esaminare le disposizioni controverse alla luce di altri obiettivi secondo la giurisprudenza Wouters e altri (36), al fine di verificare se esse siano giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale (37). A tale riguardo, il criterio sarebbe sostanzialmente assimilabile al criterio di giustificazione previsto dall’articolo 45 TFUE, sul quale mi soffermerò ora.

5.      Giustificazione

60.      Una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori può essere ammessa solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da uno dei motivi elencati nell’articolo 45, paragrafo 3, TFUE (38) o da un motivo imperativo di interesse generale (39) e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che essa sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (40).

(a)    Individuazione di un motivo imperativo di interesse generale

61.      La FIFA e l’URBSFA sostengono che le disposizioni controverse mirano a mantenere la stabilità contrattuale nel settore del calcio professionistico e, più specificamente, a garantire il rispetto degli obblighi assunti sia dai calciatori sia dai club.

62.      Non ravviso alcun problema nell’ammettere tali motivi invocati quali motivi imperativi di interesse generale, nella misura in cui essi non costituiscono obiettivi di natura puramente economica (41). Inoltre, laddove si affermi che la stabilità contrattuale contribuisce a creare una certa parità di condizioni tra i club, occorre ricordare che la Corte ha espressamente riconosciuto lo scopo consistente nella conservazione di un equilibrio fra i club, preservando una certa parità di possibilità e l’incertezza dei risultati (42).

(b)    Proporzionalità

63.      Inoltre, le disposizioni controverse devono rispettare il principio di proporzionalità, nel senso che devono essere idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non devono eccedere quanto necessario per conseguirli. Spetterà al giudice del rinvio valutare la proporzionalità delle disposizioni controverse. A tale proposito, l’onere della prova della proporzionalità delle disposizioni controverse incombe alla FIFA.

(1)    Idoneità

64.      Le disposizioni controverse sembrano, in generale, idonee a promuovere la stabilità contrattuale e quindi a contribuire sia alla stabilità della composizione delle squadre nelle competizioni sportive sia all’obiettivo di un certo equilibrio fra i club nelle competizioni sportive, preservando una certa parità di opportunità. Si deve ricordare, nella fattispecie, che lo sport presenta una certa specificità, in quanto i club calcistici hanno bisogno di avversari affinché il sistema funzioni (43).

65.      L’obbligo, per il calciatore e il nuovo club, di corrispondere un’indennità (44) dovrebbe indurre i calciatori a non risolvere il loro contratto senza giusta causa e dissuadere i club dall’ingaggiare un calciatore che ha risolto anticipatamente il contratto senza giusta causa. Lo stesso vale per le sanzioni sportive (45) e per il CIT (46), la cui mancata emissione complica la situazione di un calciatore creando un ostacolo tecnico al suo tesseramento con una nuova società appartenente a un’altra federazione.

(2)    Necessità

66.      Le disposizioni controverse non devono poi eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo della stabilità contrattuale (47).

(i)    Indennità per la risoluzione del contratto (articolo 17.1 del regolamento)

67.      Il pagamento di un’indennità per la risoluzione del contratto senza giusta causa può essere considerato ragionevolmente necessario per conseguire l’obiettivo della stabilità contrattuale. Tuttavia, il calcolo dell’indennità in parola deve essere tale che l’importo dovuto dalla parte a cui è imputata l’assenza di giusta causa non ecceda quanto può essere ragionevolmente ritenuto necessario per risarcire la controparte del danno subito a seguito della risoluzione del contratto e per dissuadere – nella fattispecie il calciatore – dal risolvere il contratto senza giusta causa (48).

(ii) Responsabilità in solido (articolo 17.2 del regolamento) e sanzioni sportive (articolo 17.4 del regolamento)

68.      Se dal punto di vista della FIFA può essere difficile individuare le ragioni che hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto di un calciatore professionista con il suo club di provenienza, quando un calciatore viene ingaggiato da un altro club, mi pare che ritenere sistematicamente responsabile il nuovo club ecceda quanto necessario per perseguire l’obiettivo legittimo, in una situazione in cui il nuovo club non ha avuto alcun ruolo nella risoluzione del contratto. La presunzione di cui all’articolo 17.4 del regolamento, secondo cui il nuovo club ha indotto il giocatore alla risoluzione, appare draconiana, giacché non vedo come il nuovo club possa dimostrare la propria «innocenza». Se si può sostenere, al pari della FIFA e della Commissione, che è possibile derogare all’applicazione dell’articolo 17.2 del regolamento, avendo la DRC il potere di limitare l’applicazione del principio della responsabilità solidale (49), ritengo che attribuire un siffatto margine di discrezionalità alla DRC non garantisca la necessaria certezza del diritto per calciatori e club, poiché tutto dipende dalla praticabilità e dalla speditezza di una procedura che risulta difficile da accertare.

(iii) Certificato internazionale di trasferimento (articolo 8.2, paragrafo 7, e articolo 8.2, paragrafo 4b, dell’allegato 3 del regolamento)

69.      Nel caso di specie, l’articolo 8.2, paragrafo 7, dell’allegato 3 del regolamento comporta il rischio di un diniego dell’emissione del CIT sulla base della semplice affermazione che il calciatore non ha rispettato le condizioni del suo contratto e che il club è stato costretto a risolvere il contratto a causa dell’asserita inosservanza, da parte del calciatore, dei suoi obblighi contrattuali. Si può affermare, ancora una volta, che il sistema prevede la necessaria flessibilità in quanto, in caso di controversia tra il calciatore e il suo club di provenienza, la FIFA può, su richiesta del nuovo club e in circostanze eccezionali, adottare misure provvisorie (50). Anche in questo caso, tuttavia, tali elementi mi sembrano troppo deboli per giungere alla conclusione che essi sono necessari per la realizzazione della stabilità contrattuale.

(c)    Articolo 15 della Carta

70.      Poiché alcune delle parti invocano l’articolo 15 della Carta, ritengo opportuno esaminare la disposizione in parola nelle presenti conclusioni.

(1)    Ambito di applicazione: articolo 51, paragrafo 1, della Carta

71.      Prima di passare ad esaminare l’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 15 della Carta, occorre anzitutto chiarire se detto articolo sia, in linea di principio, applicabile tout court nella causa dinanzi al giudice del rinvio. In altre parole, la FIFA, nell’adottare un testo come il regolamento, è vincolata dalla Carta, in particolare dall’articolo 15 della stessa?

72.      A mio avviso, la risposta è affermativa.

73.      Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che stabilisce l’ambito di applicazione della stessa, le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

74.      La FIFA non è in senso stretto uno Stato membro che attua il diritto dell’Unione.

75.      Tuttavia, come ho spiegato altrove, in una situazione come quella della presente causa, i soggetti privati come la FIFA sono funzionalmente paragonabili non già a un’istituzione dell’Unione, ma a uno Stato membro che cerca di giustificare una restrizione di una libertà fondamentale (51). La Corte ha costantemente affermato, a partire dalla sentenza Walrave e Koch (52), che le disposizioni del Trattato si applicano a un soggetto come la FIFA. Un siffatto soggetto è trattato come se fosse uno Stato membro che cerca di giustificare una restrizione di una libertà fondamentale (o, a seconda dei casi, una restrizione della concorrenza). Di conseguenza, è semplicemente logico che, in un’ipotesi del genere, le disposizioni della Carta si applichino a detto soggetto nel senso che esso è vincolato dalle stesse. In altri termini, se la Corte non ha avuto problemi ad applicare l’articolo 45 TFUE orizzontalmente a un soggetto come la FIFA, lo stesso deve valere per l’applicazione della Carta (53).

76.      Per quanto riguarda la locuzione «attuazione del diritto dell’Unione», essa è stata chiarita nella sentenza della Corte nella causa Åkerberg Fransson (54), in cui la Corte si è basata sulle spiegazioni della Carta e ha affermato che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (55). La Corte ha proseguito dichiarando che, dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (56).

77.      Ritengo che un simile «principio dello specchio» sia pienamente in linea con la ratio dell’articolo 51 della Carta, che consiste nel garantire che, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, siano rispettati i diritti contenuti nella Carta.

78.      Inoltre, vorrei ricordare la consolidata giurisprudenza, sia antecedente (57) che successiva (58) all’entrata in vigore della Carta, secondo cui, quando uno Stato membro cerca di invocare un motivo di giustificazione nell’ambito della restrizione di una libertà fondamentale, esso deve rispettare i diritti fondamentali dell’Unione.

79.      Sulla base di quanto precede, non vedo alcun motivo per cui, nel caso di specie, le disposizioni della Carta non dovrebbero essere applicate nel senso che i singoli possono invocarle nei confronti di un soggetto come la FIFA (59).

80.      Infine, vorrei formulare un’altra breve osservazione sulla metodologia. Alla luce di quanto precede, ritengo che la sede appropriata per esaminare la conformità alla Carta delle disposizioni controverse sia nell’ambito dell’analisi della giustificazione addotta dalla FIFA e dall’URBSFA. A tale proposito, concordo pienamente con la posizione dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe riguardo al fatto che «quando la Corte esamina una normativa nazionale alla luce delle libertà di circolazione, l’asserita violazione di un diritto fondamentale garantito dalla Carta non può essere esaminata indipendentemente dalla questione della violazione di tali libertà» (60). È sufficiente aggiungere che si tratta altresì del modo in cui la Corte mi sembra abbia proceduto finora: le questioni che riguardano i diritti fondamentali nelle cause aventi ad oggetto la libertà di circolazione sono affrontate nell’ambito della giustificazione di una restrizione (61).

(2)    Requisiti sostanziali dell’articolo 15 della Carta

81.      Vorrei precisare già in questa fase che nessun elemento dell’analisi che segue in merito all’articolo 15, paragrafo 1, della Carta (62) sarà sostanzialmente diverso dall’analisi dell’articolo 45 TFUE.

82.      In primo luogo, in un caso come quello di specie, il diritto soggettivo di natura economica (fondamentale e individuale) previsto dall’articolo 45 TFUE (63) deve essere considerato funzionalmente equivalente all’articolo 15 della Carta (64), per cui mi limiterò, per completezza, alle considerazioni che seguono (65). A tal riguardo, intendo sottolineare potenziali problemi che dovranno essere a un certo punto risolti dalla Corte.

83.      Anzitutto, come si evince dallo stesso tenore letterale dell’articolo 15, paragrafo 1, della Carta, quest’ultimo prevede il diritto di scegliere e di esercitare un’attività lavorativa o professionale (66). Poiché le disposizioni controverse riguardano l’esercizio della professione di calciatore, esse rientrano nell’ambito di tutela riconosciuto dall’articolo 15, paragrafo 1, della Carta.

84.      In secondo luogo, per quanto concerne la possibile limitazione del diritto di esercitare una professione, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta stabilisce che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove esse siano necessarie e rispondano realmente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

85.      Occorre anzitutto esaminare se il regolamento debba essere considerato una «legge» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (67). Nella fattispecie, la risposta intuitiva e, a mio avviso, in definitiva convincente sarebbe che, a livello astratto, un atto come il regolamento può costituire una «legge», essendo il ragionamento nel caso di specie ancora una volta analogo a quello sviluppato in precedenza in base all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta: una volta che un atto della FIFA o dell’URBSFA si ritenga rientrante nell’ambito di applicazione della Carta in una situazione come quella di cui alla presente causa, tale atto deve essere considerato una «legge» ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. In altre parole, opterei per un approccio funzionale alla definizione del termine «legge» e considererei il regolamento alla stregua di una «legge sostanziale», dato che è formulato e destinato ad essere applicato in maniera astratta. Pur essendo consapevole della rilevanza costituzionale di una simile affermazione, che meriterebbe sicuramente un esame approfondito in un’ipotesi in cui l’articolo 15 della Carta non fosse, come nel caso di specie, «assorbito» dall’articolo 45 TFUE, ritengo che ciò sia una conseguenza dell’estensione di quest’ultima disposizione a enti come la FIFA.

86.      Inoltre, le norme in questione devono essere adeguatamente accessibili e formulate con sufficiente precisione (68). Mi sembra che ciò avvenga nel caso del regolamento.

87.      Infine, per quanto riguarda il restante criterio della limitazione (individuazione di un motivo di giustificazione, proporzionalità), dato che esso è funzionalmente equivalente a quello dell’articolo 45 TFUE, posso rinviare alle corrispondenti considerazioni svolte in precedenza nelle presenti conclusioni.

IV.    Conclusione

88.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) come segue:

(1)      L’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello mondiale e applicate sia da detta associazione sia dalle federazioni nazionali che ne sono membri, in base alle quali un calciatore e un club che intende ingaggiarlo sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennità dovuta al club parte contraente del contratto risolto senza giusta causa e in base alle quali la federazione di appartenenza del club di provenienza di un calciatore ha la possibilità di non emettere il certificato internazionale di trasferimento necessario ai fini dell’ingaggio del calciatore da parte di un nuovo club, in caso di controversia tra detto club di provenienza e il calciatore, se è dimostrato, da un lato, che dette decisioni di associazioni di imprese possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e, dall’altro, che esse hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza tra i club di calcio professionistico, salvo che, nel secondo caso, sia stato dimostrato, mediante argomenti ed elementi di prova convincenti, che esse sono al contempo giustificate dal perseguimento di uno o più obiettivi legittimi e strettamente necessari a tal fine.

(2)      L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di norme adottate da un’associazione responsabile dell’organizzazione di competizioni calcistiche a livello mondiale e applicate sia da detta associazione sia dalle federazioni nazionali che ne sono membri:

–        in base a cui un calciatore e un club che intende ingaggiarlo sono responsabili in solido per il pagamento dell’indennità dovuta al club parte contraente del contratto risolto senza giusta causa, a meno che non si possa provare che è effettivamente possibile, entro un lasso di tempo ragionevole, non applicare detto principio qualora si possa dimostrare che il nuovo club non è stato coinvolto nella risoluzione anticipata e ingiustificata del contratto del calciatore;

–        in base a cui la federazione di appartenenza del club di provenienza di un calciatore ha la possibilità di non emettere il certificato internazionale di trasferimento necessario ai fini dell’ingaggio del calciatore da parte di un nuovo club, in caso di controversia tra detto club di provenienza e il calciatore, a meno che non si possa dimostrare che possono essere adottate misure provvisorie efficaci, reali e rapide in un’ipotesi in cui si sia semplicemente affermato che il calciatore non ha rispettato le condizioni del suo contratto e che il club è stato costretto a risolvere detto contratto a causa dell’asserita inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del calciatore.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      V. articolo 2, lettera c), dello statuto della FIFA.


3      V. articolo 2, lettera d), dello statuto della FIFA.


4      V. articolo 24, paragrafo 1, dello statuto della FIFA.


5      V. articolo 24, paragrafo 2, dello statuto della FIFA.


6      V. articolo 24, paragrafo 3, dello statuto della FIFA.


7      V. articolo 14, paragrafo 1, lettera d), dello statuto della FIFA.


8      V. articolo 20, paragrafo 1, dello statuto della FIFA.


9      La FIFPro, la FIFPro Europe e l’UNFP sono associazioni o «organizzazioni» che rappresentano i calciatori professionisti a livello mondiale, europeo e francese. Dette associazioni hanno chiesto di intervenire volontariamente nel procedimento principale dopo la decisione, da parte del giudice nazionale, di rinviare il caso alla Corte. Il giudice del rinvio ha indicato alla Corte che le tre associazioni ricorrenti devono essere considerate parti del procedimento in forza delle norme nazionali ad esse applicabili. Di conseguenza, esse possono partecipare alla fase scritta e alla fase orale dinanzi alla Corte.


10      Pertanto, poiché i fatti della presente causa non sono puramente interni a uno Stato membro, non è necessario esaminare le eccezioni contenute nella sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 50).


11      V. sentenze del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011; in prosieguo: la «sentenza European Superleague Company»), e del 21 dicembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, EU:C:2023:1010; in prosieguo: la «sentenza Royal Antwerp Football Club»). Inoltre, lo stesso giorno la Corte ha emesso una sentenza in cui ha esaminato la normativa introdotta da una federazione sportiva internazionale nel settore del pattinaggio: v. sentenza nella causa International Skating Union/Commissione (C‑124/21 P, EU:C:2023:1012; in prosieguo: la «sentenza International Skating Union»).


12      A titolo di esempio, darò per assodate molte questioni giuridiche, come il fatto che le norme adottate da enti come la FIFA e l’URBSFA che, secondo i rispettivi statuti, hanno lo status di associazioni di diritto privato responsabili dell’organizzazione del gioco del calcio a livello mondiale, europeo o nazionale, rientrino nell’ambito del diritto dell’Unione.


13      Vorrei osservare, incidentalmente, che il ricorso parallelo della Corte sia alle norme sulla concorrenza sia a quelle sul mercato interno è un fenomeno relativamente nuovo. Infatti, nella sentenza nella causa Bosman, la Corte, avendo ritenuto le disposizioni in questione in contrasto con l’articolo 45 TFUE, si è avvalsa dell’economia giudiziaria e ha dichiarato che «non occorr[eva]» pronunciarsi sull’interpretazione degli attuali articoli 101 e 102 TFUE. V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 138). Vorrei altresì ricordare che le conclusioni dell’avvocato generale nella causa in parola esaminavano sia le norme sulla concorrenza sia quelle sul mercato interno, v. conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:293).


14      V., in dettaglio, Müller-Graff, P.‑C., «Die Verfassungsziele der Europäischen Union», punti da 128 a 136, in Dauses, M.A., Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, vol. I, EL 59, C.H. Beck, Monaco, 2023.


15      Detta affermazione a livello di diritto primario (di cui i protocolli sono parte integrante, v. articolo 51 TUE) era necessaria in quanto, a norma del precedente articolo 3, paragrafo 1, lettera g), CE (in base a cui l’azione della Comunità importa la creazione di «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune») non si rifletteva più negli articoli da 3 a 6 TUE, che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, hanno sostituito, in sostanza, l’articolo 3, paragrafo 1, CE.


16      V., tra molte, sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave e Koch (36/74, EU:C:1974:140, punto 17).


17      Pertanto, la Corte ha affermato che, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri non potevano mantenere in vigore una normativa che consentiva a un’impresa di violare il diritto della concorrenza dell’Unione, poiché una siffatta normativa eliminava l’efficacia del diritto della concorrenza.  V. sentenza del 1º ottobre 1987, van Vlaamse Reisbureaus (311/85, EU:C:1987:418, punto 10).


18      Causa in cui ho avuto l’onore di redigere le conclusioni, per quanto riguarda l’articolo 45 TFUE, e in relazione alla quale sono lieto di constatare che il mio ragionamento è stato, nel complesso, seguito dalla Corte nella sua sentenza.


19      V. sentenza Royal Antwerp Football Club (punti 101 e 111).


20      Sentenza del 19 febbraio 2002 (C‑309/99, EU:C:2002:98).


21      V. sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 115). V., altresì, sentenze European Superleague Company (punto 186), e International Skating Union (punto 113).


22      V. sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 136 e giurisprudenza citata). V., altresì, sentenze del 27 gennaio 2000, Graf (C‑190/98, EU:C:2000:49, punto 18), e del 10 ottobre 2019, Krah (C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 40).


23      V., per analogia, sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 81).


24      V., per analogia, sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 83).


25      L’eccezione in parola si riferisce a tre sentenze della Corte, pronunciate lo stesso giorno, relative all’iscrizione obbligatoria a regimi pensionistici di categoria. Così, nella causa Albany, una società olandese contestava l’iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori di una determinata categoria a un regime pensionistico complementare, sostenendo che un siffatto requisito restringeva la concorrenza e violava l’attuale articolo 101 TFUE, in quanto le imprese non potevano offrire pensioni alternative per attirare dipendenti. Nella sentenza del 21 settembre 1999, Albany (C‑67/96, EU:C:1999:430, punto 59 e seg.), la Corte ha dichiarato che, pur essendo «[v]ero (...) che taluni effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti agli accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori», i medesimi accordi «debbono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, come non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo [101, paragrafo 1, TFUE]». V., altresì, sentenze del 21 settembre 1999, Brentjens (da C‑115/97 a C‑117/97, EU:C:1999:434, punto 56 e seg.), e del 21 settembre 1999, Drijvende Bokken (C‑219/97, EU:C:1999:437, punto 46 e seg.).


26      O, in alternativa, quantomeno per effetto.


27      Il governo italiano non prende posizione su detto aspetto.


28      V. sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 86 e giurisprudenza citata).


29      Vale a dire, «di per sé», v. sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 57).


30      V. sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 92 e giurisprudenza citata).


31      Pur essendo ovviamente consapevole del fatto che spetta in ultima analisi al giudice del rinvio stabilire se le norme di cui trattasi nel procedimento principale presentino, per loro stessa natura, un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per poter essere considerate tali da avere per «oggetto» di restringere la concorrenza, ritengo che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Corte sia in grado di orientare il giudice del rinvio nella fase in esame.


32      V. sentenza Royal Antwerp Football Club (punto 107).


33      Posso sottoscrivere pienamente detta locuzione, utilizzata dalla FIFPro nelle sue osservazioni scritte.


34      Per contro, condivido la dichiarazione di «soft law» (diritto non vincolante) della Commissione, seppur non obbligatoria, contenuta nei suoi «Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali», Comunicazione della Commissione (GU 2022, C 374, pag. 2), in cui si afferma che in una situazione in cui le società sportive professionali di uno Stato membro si accordano tra loro per non ingaggiare atleti l’una dell’altra, per la durata dei contratti degli atleti con una di tali società sportive, un siffatto accordo viola verosimilmente l’articolo 101 TFUE per oggetto, in quanto restringe la concorrenza tra le società sportive in relazione all’ingaggio dei migliori atleti sul mercato.


35      Per quanto riguarda le quattro condizioni cumulative da soddisfare in detto contesto, v., nel dettaglio, sentenza European Superleague Company (punti da 189 a 200).


36      Sentenza del 19 febbraio 2002 (C‑309/99, EU:C:2002:98).


37      V. sentenza Royal Antwerp Football Club (punti 113 e seg.).


38      Ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.


39      Nel corso degli anni, la Corte ha utilizzato una terminologia diversa per descrivere ragioni di natura non economica quali motivi di giustificazione, che sono state (e sono) sviluppate dalla giurisprudenza. V. Martucci, F., Droit du marché intérieur de l’Union européenne, Presses Universitaires de France, Parigi, 2021, punto 261. Per comodità, nelle presenti conclusioni farò riferimento alla locuzione «motivo imperativo di interesse generale».


40      V., in tal senso, in sostanza, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 104); del 16 marzo 2010, Olympique Lyonnais (C‑325/08, EU:C:2010:143, punto 38), e del 10 ottobre 2019, Krah (C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 55).


41      Per costante giurisprudenza, siffatti obiettivi non possono costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato: v., ad esempio, sentenza dell’8 giugno 2023, Prestige and Limousine (C‑50/21, EU:C:2023:448, punto 70 e giurisprudenza citata).


42      V. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463, punto 106).


43      V, in tal senso, Weatherill, S., «Is Sport “Special”?», EU Law Live, 23.01.2024, https://eulawlive.com/competition-corner/op-ed-is-sport-special-by-stephen-weatherill/.


44      Articoli 17.1 e 17.2 del regolamento.


45      Articolo 17.4 del regolamento.


46      Articolo 8.2, paragrafo 7 e articolo 8.2, paragrafo 4b, dell’allegato 3 del regolamento.


47      Vorrei ribadire la mia posizione, secondo cui non vedo alcun motivo per discostarmi dalla giurisprudenza ordinaria per concedere alla FIFA un margine di discrezionalità più ampio di quello normalmente attribuito. V., più in dettaglio, le mie conclusioni nella causa Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, EU:C:2023:188, paragrafi da 74 a 78).


48      Osservo, a tal proposito, che per quanto riguarda l’articolo 17.1 del regolamento, tra i criteri da prendere in considerazione per il calcolo dell’indennità rientrano la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore in forza del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino a un massimo di cinque anni, gli eventuali costi e oneri sostenuti o versati dalla precedente società (tenuto conto dell’ammortamento nel corso della durata del contratto) se la risoluzione interviene durante un periodo protetto.


49      Come sembra essersi verificato nel caso di specie.


50      V. articolo 8.2, paragrafo 7, seconda frase, dell’allegato 3 del regolamento.


51      V. le mie conclusioni nella causa Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, EU:C:2023:188, paragrafo 54). Siamo quindi nell’ambito dell’integrazione negativa, in cui un ente intende limitare una libertà fondamentale per promuovere un’altra politica che ritiene essere di maggior rilievo.


52      Sentenza del 12 dicembre 1974 (36/74, EU:C:1974:140, punto 17).


53      Per quanto riguarda l’interazione tra l’articolo 45 TFUE e l’articolo 15 della Carta, detto punto di vista è condiviso da Kühling, J., Drechsler, S., in Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U., (a cura di), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2º ed., vol. I, Mohr Siebeck, Tübingen, 2023, Art. 15 GRC, punto 5.


54      Sentenza del 26 febbraio 2013 (C‑617/10, EU:C:2013:105).


55      V. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 20).


56      V. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 21). V. altresì, in tal senso, sentenze del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis (C‑201/15, EU:C:2016:972, punto 62); del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punto 63), e del 6 ottobre 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803, punto 85).


57      V. sentenza del 18 giugno 1991, ERT (C‑260/89, EU:C:1991:254, punto 43).


58      Sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281, punto 35).


59      Tale posizione è, inoltre, condivisa dalla maggior parte della dottrina: v., ad esempio, Kliesch, J., Der Status des Profifußballers im Europäischen Recht, Nomos, Baden-Baden, 2017, pagg. da 151 a 159.


60      V. conclusioni nelle cause riunite SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2017:410, paragrafo 142).


61      V. sentenze del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth (C‑52/16 e C‑113/16, EU:C:2018:157, punti 127 e seg.), e del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli) (C‑235/17, EU:C:2019:432, punti 54 e seg.).


62      Per completezza, occorre sottolineare che, come risulta dalla stessa formulazione della disposizione, l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta non ha un proprio contenuto normativo ed è in ultima analisi ridondante, poiché rispecchia, in sostanza, le libertà fondamentali di cui agli articoli 45, 49 e 56 TFUE. Ciò è confermato dalle spiegazioni relative all’articolo 15 della Carta (GU 2007, C 303, pag. 17). V., in tal senso, anche Kühling, J., Drechsler, S., in Pechstein, M., Nowak, C., Häde, U., (a cura di), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, op. cit., art. 15 GRC, punto 11, e Streinz, R., in Streinz, R. (a cura di), EUV/AEUV Kommentar, C.H. Beck, Monaco, 3º ed., 2018, art. 15 GR-Charta, punto 14. Anche la Corte ha costantemente affermato che l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della Carta corrisponde all’interpretazione degli articoli 45 e 49 TFUE: v. sentenze del 4 luglio 2013, Gardella (C‑233/12, EU:C:2013:449, punto 39); del 7 aprile 2016, ONEm e M. (C‑284/15, EU:C:2016:220, punto 33), e dell’8 luglio 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (C‑166/20, EU:C:2021:554, punto 32).


63      V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:293, paragrafo 203), in cui l’articolo 45 TFUE viene descritto come un «diritto fondamentale conferito dal Trattato individualmente a qualsiasi lavoratore [dell’Unione]».


64      V., su tale aspetto, Mantouvalou, V., Frantziou, E., in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., e Ward, A., (a cura di), The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary, 2º ed., C.H. Beck, Hart, Nomos, 2021, Art. 15, punto 15.04.


65      Ciò non esclude che vi possano essere ipotesi in cui l’articolo 15 della Carta ha un contenuto normativo indipendente da quello dell’articolo 45 TFUE. Tuttavia, in una situazione come quella di cui al caso di specie, in cui la misura limita in modo così evidente la libera circolazione, ciò non si verifica.


66      V. altresì, in tal senso, Jarass, H.D., Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 4º ed., C.H. Beck, Monaco, 2021, art. 15, punto 8.


67      V. altresì, in tal senso, Kliesch, J., Der Status des Profifußballers im Europäischen Recht, Nomos, Baden-Baden, 2017, pag. 279.


68      Su detto requisito, v. Corte EDU, Sunday Times c. Regno Unito, CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, § 49.