Language of document : ECLI:EU:T:2015:486

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 luglio 2015 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Lembergerland – Impedimento assoluto alla registrazione – Marchio per vini contenente indicazioni geografiche – Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑55/14,

Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG, con sede a Vaihingen an der Enz (Germania), rappresentata da H. Steffan, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Poch, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 14 novembre 2013 (procedimento R 566/2013‑1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Lembergerland come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2014,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2014,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 22 agosto 2012 la Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Lembergerland.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (tranne le birre)».

4        Con decisione del 30 gennaio 2013, l’esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i prodotti indicati nel punto 3 sopracitato, con la motivazione che il marchio richiesto era irricevibile sulla base dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009.

5        Il 25 marzo 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatore.

6        Con decisione del 14 novembre 2013, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha rilevato che il marchio richiesto conteneva l’indicazione geografica Lemberg, protetta nell’Unione europea per vini originari del Sudafrica in forza dell’articolo 8, lettera b), ii), dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (GU 2002, L 28, pag. 4) (in prosieguo: l’«accordo tra la Comunità e la Repubblica sudafricana»), in combinato disposto con l’allegato II di detto accordo, ma il vino designato dal marchio richiesto non era originario di tale luogo di provenienza. Essa ha ritenuto che il marchio richiesto non costituisse un semplice termine di fantasia nuovo rispetto all’indicazione geografica Lemberg e che, per giustificare il diniego della sua registrazione per il motivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, fosse sufficiente che esso contenesse o fosse composto da elementi che consentissero di identificare con certezza detta indicazione geografica. Essa ha inoltre considerato che la circostanza che il termine «Lemberg» rinviasse a un «estate» (azienda vinicola) e non a una regione o a un territorio non rimetteva in discussione il fatto che si trattava di un’indicazione geografica protetta conformemente all’accordo tra la Comunità e la Repubblica sudafricana. Essa ha rilevato che i riferimenti fatti dalla ricorrente alle altre indicazioni geografiche protette in forza del medesimo accordo erano irrilevanti ai fini della valutazione nel caso di specie della domanda di registrazione. Infine, la commissione di ricorso ha constatato che l’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata (in prosieguo: la «convenzione di Parigi»), non era applicabile nel caso di specie, poiché esso prevedeva unicamente il divieto di registrazione di marchi riguardanti emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative.

 Conclusioni delle parti

7        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        ingiungere all’UAMI di registrare il marchio richiesto;

–        condannare l’UAMI alle spese.

8        L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

9        A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, e sostiene che la commissione di ricorso ha negato ingiustamente la registrazione del marchio richiesto in applicazione di tale disposizione. Da un lato, essa fa valere sostanzialmente che, poiché la denominazione Lemberg designa una sola azienda vinicola, essa non può essere considerata un’indicazione geografica, in particolare ai sensi del regolamento n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1). Dall’altro, essa sostiene che il marchio richiesto è costituito da un termine di fantasia, che è incompatibile con la denominazione Lemberg e non è, quindi, idoneo ad indurre in errore il pubblico di riferimento sull’«esistenza di un nesso tra l’utente e l’organizzazione» ai sensi della Convenzione di Parigi.

10      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

11      In base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi per vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini che non hanno invece tali origini.

12      La protezione delle indicazioni geografiche riguardo ai vini trova il suo fondamento, da un lato, nei regolamenti dell’Unione, in particolare in quelli concernenti l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e, dall’altro, nelle convenzioni bilaterali concluse tra l’Unione e gli Stati terzi relative al commercio di vini [v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2010, Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR), T‑237/08, Racc., EU:T:2010:185, punti 73 e da 104 a 108].

13      Ai sensi dell’articolo 8, lettera b), ii), dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica sudafricana, le indicazioni geografiche di cui all’allegato II di quest’ultimo sono protette nell’Unione per quanto riguarda i vini originari del Sudafrica. L’allegato II, «Elenco di indicazioni geografiche», di detto accordo, punto B, «Indicazioni geografiche di vini originari del Sudafrica», punto B 2, «Nomi di regioni, distretti, circoscrizioni, possedimenti», punto B 2.3, «Regione costiera», punto B 2.3.7, «Distretto Tulbagh», punto B 2.3.7, lettera b), «Estates», menziona espressamente Lemberg.

14      La commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione, ai punti 13 e 18 della decisione impugnata, che Lemberg era un’indicazione geografica protetta in forza di detto accordo. Nel rilevare che il marchio richiesto per «bevande alcoliche (tranne la birra)», della classe 33, conteneva tale indicazione geografica protetta per i vini senza tuttavia che il vino da esso designato fosse originario del luogo di provenienza indicato da detta indicazione geografica, la commissione di ricorso ha confermato la decisione dell’esaminatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, rifiutando la registrazione richiesta per i prodotti della classe 33.

15      In primo luogo, la ricorrente contesta tale valutazione, facendo valere che la parola «Lemberg» designa una sola azienda vinicola e, di conseguenza, non può essere considerata un’indicazione geografica. In proposito, essa fa riferimento, in particolare, alla definizione di «indicazione geografica», contenuta nell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 479/2008.

16      Al riguardo va rilevato, al pari della commissione di ricorso, che Lemberg è un’indicazione geografica protetta nel territorio dell’Unione per vini originari del Sudafrica in forza delle disposizioni dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana, richiamate nel punto 13 sopracitato. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che detta denominazione faccia riferimento a un «estate» (azienda vinicola) e non a una regione, un comune o una circoscrizione non è tale da rimettere in discussione il fatto che essa sia espressamente protetta come indicazione geografica in forza di detto accordo.

17      Infatti, come fa valere l’UAMI, non vi è nulla nell’accordo stesso che consenta di affermare che le aziende vinicole elencate nel relativo allegato II non beneficino della stessa protezione – prevista dall’articolo 8, lettera b), ii), dell’accordo – accordata alle regioni, alle circoscrizioni (distretti) o alle regioni vinicole (wards), anch’esse ivi menzionate.

18      Inoltre, come osserva giustamente l’UAMI, per quanto concerne la definizione di «indicazione geografica», l’articolo 3, lettera b), dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana fa riferimento all’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1) (in prosieguo: l’«accordo ADPIC»). In base a quest’ultima disposizione, per indicazioni geografiche occorre intendere «le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica». Nulla consente di affermare che una «località» ai sensi di detta disposizione non possa essere costituita da un’azienda vinicola o che si debba limitare tale «località» a un territorio in funzione delle sue dimensioni o della sua divisione amministrativa formale.

19      Una spiegazione etimologica di un luogo, le sue caratteristiche geografiche e storiche, gli esempi di differenti luoghi con il nome Lemberg in Germania, richiamati dalla ricorrente, e l’osservazione sulle origini della denominazione Lemberg come riferita a una città situata in Ucraina non sono idonei a contestare l’argomentazione secondo cui Lemberg è un’indicazione geografica protetta in forza dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana, come risulta dai punti da 16 a 18 sopracitati.

20      Lo stesso dicasi riguardo all’argomento che la ricorrente intende trarre dalla definizione di «indicazione geografica», contenuta nell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 479/2008. Lemberg, infatti, non è un’indicazione geografica protetta in applicazione dell’articolo 36 del regolamento n. 479/2008, bensì in forza dell’accordo concluso tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana, il quale, riguardo alla definizione di «indicazione geografica», rinvia all’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo ADPIC, come rilevato nel precedente punto 18. Ne consegue che il regolamento n. 479/2008 non è pertinente nel caso di specie per valutare se Lemberg debba essere considerata un’indicazione geografica a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009. In ogni caso, la definizione di «indicazione geografica», contenuta nell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 479/2008, non è incompatibile con quella dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo ADPIC, come sostiene giustamente l’UAMI.

21      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il marchio richiesto Lembergerland non corrisponde all’indicazione geografica Lemberg, menzionata nell’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana, ma costituisce un termine di fantasia nuovo, composto da due parole scelte a caso e da tredici lettere, delle quali solo sette coincidono con detta indicazione geografica. Secondo la ricorrente, il marchio richiesto ha un significato proprio che designa un «paese di montagne e paludi» e non cerca di suscitare «l’impressione di provenire dalla più piccola azienda vinicola della provincia del Capo occidentale, situato in Sudafrica».

22      Va rilevato, in proposito, come ha fatto la commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata, che, secondo la giurisprudenza, ai fini dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, è sufficiente che il marchio richiesto contenga o consista in un’indicazione geografica o in elementi che consentano d’identificare con sicurezza l’indicazione geografica in discussione (v., in tal senso, sentenza CUVÉE PALOMAR, punto 12 supra, EU:T:2010:185, punti 125 e 131).

23      Nel caso di specie, il segno richiesto Lembergerland è una parola composta, contenente, in particolare, l’indicazione geografica protetta Lemberg, la quale è chiaramente identificabile all’interno di detto segno, cosa che, peraltro, la ricorrente non contesta.

24      Per contro, la ricorrente fa valere sostanzialmente che il marchio richiesto, considerato nel suo insieme, non è idoneo a creare confusione con l’indicazione geografica di cui trattasi, poiché esso avrebbe un significato diverso da quest’ultima (v. punto 21 sopracitato).

25      Orbene, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata facendo riferimento al considerando 4 del regolamento n. 3288/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round (GU L 349, pag. 83), il quale ha introdotto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009], la registrazione di un marchio deve essere negata se quest’ultimo contiene un’indicazione geografica o consiste in essa, indipendentemente dalla questione se il segno richiesto possa indurre in errore il consumatore sulla provenienza dei vini che esso designa.

26      Infatti, il considerando 4 del regolamento n. 3288/94 precisa che l’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo TRIPS prevede il rifiuto di registrazione o l’annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico. Pertanto, l’impedimento alla registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009 si applica senza che occorra tenere conto della questione se il marchio di cui è richiesta la registrazione sia o meno di natura tale da ingannare il pubblico o se sussista un rischio di confusione relativamente all’origine del prodotto (sentenza CUVÉE PALOMAR, punto 12 supra, EU:T:2010:185, punti 119 e 120).

27      Ciò premesso, va altresì respinto in quanto irrilevante l’argomento della ricorrente secondo cui la registrazione del marchio richiesto non può essere negata se esso «non è tale da trarre in inganno il pubblico sull’esistenza di un nesso tra l’utente e l’organizzazione» ai sensi dell’articolo 6 ter, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Parigi. Infatti, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, tale disposizione non è applicabile nel caso di specie, in quanto l’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi riguarda unicamente il divieto dell’utilizzo come marchi di stemmi, bandiere o altri emblemi di Stato dei paesi dell’Unione, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché quelli di organizzazioni internazionali intergovernative, e non la protezione di indicazioni geografiche.

28      In ogni caso, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, le lettere aggiuntive che compongono il segno richiesto non sono idonee a conferirgli un carattere di fantasia rispetto all’indicazione geografica Lemberg, poiché il termine «lemberger», nella lingua tedesca, è un aggettivo costituito a partire dalla parola «Lemberg» e il termine «Land» significa, nella medesima lingua, «regione, territorio», il che consente di intendere il segno richiesto come riferito a una «regione di Lemberg» o a un «territorio di Lemberg», come rileva giustamente l’UAMI. Pertanto, il marchio richiesto non ha un significato proprio e autonomo che si distinguerebbe in maniera significativa da quello dell’indicazione geografica Lemberg.

29      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che il marchio richiesto Lembergerland conteneva o consisteva nell’indicazione geografica Lemberg, protetta in forza dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana per i vini con siffatta provenienza. I prodotti contrassegnati dal marchio richiesto includono il vino, senza che la ricorrente affermi che quest’ultimo sarebbe originario di Lemberg. Pertanto, la commissione di ricorso ha rilevato giustamente che il marchio richiesto era irricevibile sulla base dell’impedimento assoluto alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009.

30      Questa conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente.

31      In primo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso non ha tenuto conto della registrazione del marchio Lembergerland in Germania.

32      In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi specifici, e che l’applicazione di tale regime è indipendente da ogni sistema nazionale. L’UAMI e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono quindi vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro dell’Unione che riconosca il carattere registrabile di detto segno in quanto marchio nazionale. Le registrazioni esistenti negli Stati membri dell’Unione costituiscono soltanto un dato di fatto che può essere preso in considerazione nel contesto della registrazione di un marchio comunitario, ma, quanto al marchio richiesto, esso deve essere valutato soltanto sulla base della normativa dell’Unione pertinente. Ne consegue che l’UAMI non è obbligato a registrare il marchio richiesto sulla base di una decisione di registrazione dell’autorità nazionale competente in materia di marchi [v., in tal senso, sentenze CUVÉE PALOMAR, punto 12 supra, EU:T:2010:185, punti 137 e 138 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 16 maggio 2013, Restoin/UAMI (EQUIPMENT), T‑356/11, EU:T:2013:253, punto 74 e giurisprudenza ivi citata].

33      Pertanto, come rileva l’UAMI, la circostanza che il marchio richiesto sia stato registrato in Germania non può rimettere in discussione la legittimità della decisione della commissione di ricorso.

34      In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l’UAMI ha violato il principio di uguaglianza. Essa osserva che l’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana menziona varie indicazioni geografiche contenenti l’elemento «fisch» o «sonne» o consistenti in esso, sebbene esistano numerosi marchi registrati per i prodotti della classe 33 che includono uno di questi due elementi.

35      Al riguardo occorre ricordare che le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, come afferma giustamente l’UAMI, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime [v. sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, Racc., EU:C:2007:252, punto 65 e giurisprudenza ivi citata, e del 2 maggio 2012, Universal Display/UAMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

36      Inoltre, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità (sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, Racc., EU:C:2011:139, punto 75). Del resto, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo e deve essere svolto in ogni singolo caso concreto (sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, cit., EU:C:2011:139, punto 77).

37      Nel caso di specie va rilevato, da un lato, che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore nel ritenere che le condizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009 fossero soddisfatte, come risulta dal punto 29 sopracitato. Dall’altro, i marchi comunitari cui fa riferimento la ricorrente, senza che essa tuttavia ne fornisca esempi concreti, conterrebbero eventualmente le indicazioni geografiche contenenti l’elemento «fisch» o «sonne» o consistenti in esso, e non «lemberg». Orbene, il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non verteva sulle indicazioni geografiche contenenti l’elemento «fisch» o «sonne» o consistenti in esso, anch’esse protette dall’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana, come rilevato giustamente dalla stessa commissione al punto 20 della decisione impugnata. Pertanto, le circostanze di fatto non sono in ogni caso equiparabili a quelle del caso di specie.

38      Ne consegue che la ricorrente non può utilmente invocare, al fine di inficiare la conclusione cui è pervenuta la commissione di ricorso nella decisione impugnata, decisioni precedenti dell’UAMI concernenti la registrazione come marchi comunitari di segni contenenti gli elementi «fisch» o «sonne» (v., in tal senso, sentenze Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, punto 36 supra, EU:C:2011:139, punti 78 e 79, e UniversalPHOLED, punto 35 supra, EU:T:2012:210, punto 39).

39      In terzo luogo, la ricorrente osserva che la protezione dell’indicazione geografica sudafricana Lemberg non ha impedito che anche l’azienda vinicola austriaca di St. Magdalena am Lemberg fosse protetta come indicazione geografica dallo stesso accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana. Essa ne trae la conclusione che il marchio richiesto dovrebbe poter essere registrato secondo gli stessi principi che hanno consentito di ritenere che le due indicazioni summenzionate non fossero in conflitto.

40      In proposito, la commissione di ricorso ha rilevato giustamente, al punto 21 della decisione impugnata, che, anche supponendo che dette indicazioni geografiche siano omonime, si dovrebbe ritenere, conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana, che le due indicazioni fossero protette a causa del loro uso tradizionale e costante e del fatto che esse non erano idonee ad indurre il consumatore in errore. Tale valutazione deve essere confermata. Del pari, la commissione di ricorso ha giustamente affermato che, in ogni caso, tale asserito problema giuridico non era tuttavia oggetto del presente procedimento.

41      Dai rilievi suesposti risulta che occorre respingere il motivo unico e, pertanto, il ricorso nella sua interezza, senza necessità di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’UAMI nel secondo capo delle conclusioni.

 Sulle spese

42      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG è condannata alle spese.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.