Language of document : ECLI:EU:T:2015:486

Causa T‑55/14

Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen eG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Lembergerland – Impedimento assoluto alla registrazione – Marchio per vini contenente indicazioni geografiche – Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 luglio 2015

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi di vini o di alcolici contenenti o composti da indicazioni geografiche destinate a identificare i vini o gli alcolici non aventi tali origini – Marchio denominativo Lembergerland

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, j)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi di vini o di alcolici contenenti o composti da indicazioni geografiche destinate a identificare i vini o gli alcolici non aventi tali origini – Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, j)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi di vini o di alcolici contenenti o composti da indicazioni geografiche destinate a identificare i vini o gli alcolici non aventi tali origini – Carattere ingannevole – Rischio di confusione – Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, j)]

1.      L’impedimento assoluto alla registrazione previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, osta alla registrazione del segno denominativo Lembergerland come marchio comunitario per «Bevande alcoliche (tranne le birre)» appartenenti alla classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, a causa dell’esistenza dell’indicazione geografica protetta Lemberg.

In primo luogo, Lemberg è un’indicazione geografica protetta nel territorio dell’Unione per vini originari del Sudafrica in forza dell’accordo tra la Comunità e la Repubblica Sudafricana. La circostanza che detta denominazione faccia riferimento a un’azienda vinicola (estate) e non a una regione, un comune o una circoscrizione non è tale da rimettere in discussione il fatto che essa sia espressamente protetta come indicazione geografica in forza di detto accordo.

In secondo luogo, il marchio richiesto Lembergerland è costituito da o contiene l’indicazione geografica Lemberg, protetta in forza di detto accordo per i vini con siffatta provenienza, e i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto includono il vino, senza che il richiedente affermi che quest’ultimo sarebbe originario di Lemberg.

(v. punti 16, 29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

3.      L’impedimento assoluto alla registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, si applica senza che occorra sapere se il marchio di cui è richiesta la registrazione sia o meno di natura tale da ingannare il pubblico o se sussista un rischio di confusione per il pubblico relativamente all’origine del prodotto.

(v. punto 26)