Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 – Stührk Delikatessen Import / Commissione
(Causa T-58/14)1
[«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese e olandese dei gamberetti del mare del Nord – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica e continuata – Ammende – Principio di legalità dei reati e delle pene – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente marginale – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Massimale del 10 % del fatturato totale – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Paragrafo 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (Marne, Germania) (rappresentante: J. Sparr, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Leupold, F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 – Gamberetti), nella misura in cui riguarda la ricorrente, e alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale nell’ambito di quest’ultima.
Dispositivo
L’articolo 2, primo comma, lettera c), della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 – Gamberetti), è annullato.
Per il resto, il ricorso è respinto.
La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG.
La Stührk Delikatessen Import sopporterà la metà delle proprie spese.
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1 GU C 129 del 28.4.2014.