Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 luglio 2018 – Stührk Delikatessen Import / Commissione
(causa T‑58/14)
«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese e olandese dei gamberetti del mare del Nord – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica e continuata – Ammende – Principio di legalità dei reati e delle pene – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente marginale – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Massimale del 10% del fatturato totale – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Paragrafo 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»
1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Presunzione d’innocenza – Applicabilità – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48)
(v. punti 64‑79, 88)
2. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Effetto anticoncorrenziale – Presunzione
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punto 104)
3. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti
(Art. 101, § 1, TFUE)
(v. punti 117‑125, 129‑131, 137, 140)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità
(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)
(v. punto 134)
5. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione – Rispetto dei principi di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle pene e di parità di trattamento
(Artt. 101, § 1, TFUE, 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31)
(v. punti 156, 157, 180, 181, 194)
6. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Principio di personalità delle sanzioni – Applicazione alla presa in considerazione delle circostanze attenuanti o aggravanti
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)
(v. punti 184, 185)
7. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Impatto concreto sul mercato – Criterio non decisivo
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)
(v. punto 186)
8. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Elementi di valutazione
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 20 e 27)
(v. punti 190‑192)
9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Fattori da prendere in considerazione – Rispetto del principio di proporzionalità
(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 18)
(v. punto 194)
10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto nell’ambito dell’intesa che implica l’adozione di un comportamento concorrenziale sul mercato – Valutazione
(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)
(v. punti 212, 214, 215)
11. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)
(v. punti 226, 227)
12. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Circostanze attenuanti – Cessazione dell’infrazione prima dell’intervento della Commissione – Esclusione
(Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, primo trattino)
(v. punto 231)
13. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione – Portata
(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)
(v. punti 235, 237)
14. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda – Conseguenze
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2)
(v. punti 268‑272)
15. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Possibilità per la Commissione di discostarsi da essi – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Valutazione delle caratteristiche specifiche di un’impresa alla luce, in particolare, del rischio di sproporzione dell’ammenda
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)
(v. punti 277, 278, 291, 292)
16. Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità per la Commissione di discostarsi dagli orientamenti per il calcolo delle ammende – Requisiti di motivazione ancora più restrittivi
(Art. 296, comma 2, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)
(v. punti 310, 313‑317, 331)
17. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio
(Artt. 263 TFUE, 266 TFUE e 296 TFUE)
(v. punto 312)
Oggetto
| Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 – Gamberetti), nella misura in cui riguarda la ricorrente, e alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale nell’ambito di quest’ultima. |
Dispositivo
1) | | L’articolo 2, primo comma, lettera c), della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 – Gamberetti), è annullato. |
2) | | Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) | | La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla StührkDelikatessen Import GmbH & Co. KG. |
4) | | La Stührk Delikatessen Import sopporterà la metà delle proprie spese. |