Language of document : ECLI:EU:T:2018:474





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 luglio 2018 – Stührk Delikatessen Import / Commissione

(causa T58/14)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese e olandese dei gamberetti del mare del Nord – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica e continuata – Ammende – Principio di legalità dei reati e delle pene – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Circostanze attenuanti – Partecipazione sostanzialmente marginale – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Massimale del 10% del fatturato totale – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Paragrafo 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione»

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Presunzione d’innocenza – Applicabilità – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48)

(v. punti 6479, 88)

2.      Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Effetto anticoncorrenziale – Presunzione

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punto 104)

3.      Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 117125, 129131, 137, 140)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione come mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese che hanno partecipato all’infrazione – Ammissibilità

(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

(v. punto 134)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione – Gravità e durata dell’infrazione – Rispetto dei principi di motivazione, di proporzionalità, di personalità delle pene e di parità di trattamento

(Artt. 101, § 1, TFUE, 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31)

(v. punti 156, 157, 180, 181, 194)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Principio di personalità delle sanzioni – Applicazione alla presa in considerazione delle circostanze attenuanti o aggravanti

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

(v. punti 184, 185)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Impatto concreto sul mercato – Criterio non decisivo

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

(v. punto 186)

8.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Elementi di valutazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 20 e 27)

(v. punti 190192)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Fattori da prendere in considerazione – Rispetto del principio di proporzionalità

(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 18)

(v. punto 194)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto nell’ambito dell’intesa che implica l’adozione di un comportamento concorrenziale sul mercato – Valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

(v. punti 212, 214, 215)

11.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Azione dolosa o colposa – Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004)

(v. punti 226, 227)

12.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Circostanze attenuanti – Cessazione dell’infrazione prima dell’intervento della Commissione – Esclusione

(Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29, primo trattino)

(v. punto 231)

13.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione – Portata

(Art. 101, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

(v. punti 235, 237)

14.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Distinzione tra importo finale e importo intermedio dell’ammenda – Conseguenze

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2)

(v. punti 268272)

15.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Possibilità per la Commissione di discostarsi da essi – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Valutazione delle caratteristiche specifiche di un’impresa alla luce, in particolare, del rischio di sproporzione dell’ammenda

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)

(v. punti 277, 278, 291, 292)

16.    Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità per la Commissione di discostarsi dagli orientamenti per il calcolo delle ammende – Requisiti di motivazione ancora più restrittivi

(Art. 296, comma 2, TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 37)

(v. punti 310, 313317, 331)

17.    Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio

(Artt. 263 TFUE, 266 TFUE e 296 TFUE)

(v. punto 312)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 – Gamberetti), nella misura in cui riguarda la ricorrente, e alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale nell’ambito di quest’ultima.

Dispositivo

1)

L’articolo 2, primo comma, lettera c), della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39633 – Gamberetti), è annullato.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla StührkDelikatessen Import GmbH & Co. KG.

4)

La Stührk Delikatessen Import sopporterà la metà delle proprie spese.